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Codice di procedura penale

Art. 17 c.p.p. Riunione di processi.

1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:


a) nei casi previsti dall'articolo 12;


b) (…)


c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b).


1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.

La Relazione al codice
I motivi sistematici che hanno indotto a concentrare le norme sulla riunione e separazione dei procedimenti in un unico capo sono già stati esposti nella parte introduttiva della relazione sulla
competenza.
Nell'articolo 17 e' previsto che la riunione può essere disposta soltanto quando i procedimenti sono pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice.
In una visione di concreta praticità, si e' voluta conciliare l'esigenza di semplificazione con l'esigenza di speditezza dei processi: da un lato si e' attenuata la rigidità della disciplina
del Progetto del 1978, stabilendo che la riunione "può essere disposta...... quando essa non pregiudichi la rapida definizione dei procedimenti"; dall'altro lato, non si sono limitate le ipotesi di riunione ai casi di connessione previsti dall'art. 12 ma le si sono estese a quelli del reato continuato e dei reati commessi da piu' persone in danno reciproco. Inoltre, e' stata esplicitamente prevista la possibilità di disporre la riunione "in ogni stato e grado del processo", al fine di evitare che, con il nuovo codice, si ripresentino i dubbi giurisprudenziali attualmente esistenti in tema di inammissibilità o di limitata ammissibilità dell'istituto nel giudizio di cassazione.

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