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Codice di procedura penale

Art. 178 c.p.p. - Nullità di ordine generale

1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:


a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario ;


b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;


c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

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