1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.
MASSIME
Cassazione penale sez. I, 11/10/2023, (ud. 11/10/2023, dep. 19/10/2023), n.42657
La mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato all'udienza determina la nullità assoluta e insanabile, a norma dell'art. 179 c.p.p. sul rilievo che la mancata traduzione del detenuto in giudizio viola il suo diritto ad intervenire nello stesso e trova la sanzione processuale nell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p. che prescrivono al riguardo la nullità assoluta insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Cassazione penale , sez. V , 23/06/2023 , n. 38772
Nel procedimento camerale di appello avverso le misure cautelari personali sussiste il diritto dell'interessato di comparire in udienza, sicché la mancata traduzione o la mancata partecipazione a distanza, dell'indagato o dell'imputato detenuto o internato - anche in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che nell'atto di appello abbia tempestivamente richiesto di presenziare, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo, senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.
Cassazione penale , sez. II , 23/06/2023 , n. 31783
È viziata di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. , non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella di appello sul rilievo che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio era stata eseguita direttamente presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato, senza che fosse previamente verificata la sua idoneità alla ricezione delle notifiche).
Cassazione penale , sez. III , 21/04/2023 , n. 24657
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta e insanabile dell'udienza ex art. 179, comma 1, c.p.p. , nonché di nullità derivata della sentenza pronunziata al suo esito la mancata partecipazione alla prima del difensore di fiducia dell'imputato, dovuta all'omessa predisposizione dell'autorizzato collegamento telematico, non risultando osservate le modalità di celebrazione idonee a salvaguardare il contraddittorio prescritte dall' art. 23, comma 5, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
Cassazione penale , sez. II , 15/03/2023 , n. 29349
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. , l'omesso avviso ai difensori di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei predetti difensori e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell' art. 97, comma 4, c.p.p.
Cassazione penale , sez. I , 02/03/2023 , n. 21375
L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c) , e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cassazione penale , sez. II , 20/12/2022 , n. 3967
È affetta da nullità assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore, ai sensi dell' art. 161, comma 4, c.p.p. , senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, mentre è affetta da nullità generale a regime intermedio la notifica eseguita, ai sensi dell' art. 157, comma 8-bis, c.p.p. , al difensore di fiducia e non presso il domicilio (successivamente) eletto dall'imputato, a condizione che la prima notifica personale sia andata a buon fine, poiché solo in tale caso può presumersi la circolazione delle informazioni tra imputato e difensore, unico destinatario dell'avviso. (Fattispecie in cui la notifica non era stata eseguita presso il domicilio eletto a causa di un errore sull'indirizzo da parte dell'agente notificatore, che aveva poi proceduto alla notifica al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, c.p.p. ).
Cassazione penale , sez. IV , 15/12/2022 , n. 1414
Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, depositata entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, implica la richiesta di trattazione orale, cosicché l'omessa valutazione del dedotto impedimento a comparire integra una ipotesi di nullità assoluta per difetto di assistenza dell'imputato.
Cassazione penale , sez. II , 26/10/2022 , n. 43972
L'avviso all'indagato per l'udienza di riesame costituisce una citazione prescritta a pena di nullità assoluta e insanabile, a norma dell' art. 179, comma 1, c.p.p. , avendo il lessema citazione ampio spettro semantico, riferibile non solo al dibattimento ma anche a segmenti processuali diversi e a soggetti diversi dall'imputato.
Cassazione penale , sez. I , 21/09/2022 , n. 7189
La nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell' art. 123 c.p.p. ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente, sicché, in mancanza dell'avviso al difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ex art. artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. , la costituzione del rapporto processuale relativo al procedimento e il provvedimento che lo definisce. (Fattispecie in materia di procedimento di esecuzione).
Cassazione penale , sez. V , 28/06/2022 , n. 35684
In tema di assistenza dell'imputato, la difesa svolta dal praticante avvocato, pur se delegato dal difensore di fiducia, in procedimenti diversi da quelli consentiti dalle norme dell'ordinamento professionale forense è, nei casi in cui la presenza del difensore sia prevista come obbligatoria, causa di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Cassazione penale , sez. V , 03/05/2022 , n. 22606
Nel caso in cui al difensore di fiducia di più imputati sia stata inoltrata la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare solo per alcuni degli assistiti, si verifica un'ipotesi di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. , che non può essere sanata, per gli imputati per i quali l'avviso non è intervenuto, dalla mera presenza in udienza del difensore, salvo che, per essi, non vi sia stata costituzione in giudizio ed esercizio acquiescente delle relative prerogative difensive.
Cassazione penale , sez. I , 01/04/2022 , n. 29118
In tema di sequestro probatorio, il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, previo parere del pubblico ministero, sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e inosservanza della procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, c.p.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che il parere espresso dal pubblico ministero non può valere come rigetto dell'istanza di restituzione, né l'appello avverso il provvedimento di rigetto de plano del giudice delle indagini preliminare è qualificabile come opposizione al suddetto parere).
Cassazione penale , sez. VI , 08/03/2022 , n. 16479
È affetto da nullità assoluta il decreto di citazione a giudizio recante, in luogo del nome del giudice persona fisica assegnatario del processo, quello di altro giudice, sedente anch'egli in udienza lo stesso giorno indicato per la comparizione dell'imputato, poiché, per quanto elemento secondario rispetto a quelli imposti dagli artt. 429, comma 1, lett. e) , e 552, comma 1, lett. d), c.p.p. come minimi necessari ai fini della validità della vocatio in iudicium , tale fuorviante indicazione radica nei destinatari del decreto - difensore ed imputato - un ragionevole affidamento di esattezza, esonerando dallo svolgere ulteriori verifiche, sicché compromette la finalità propria dell'atto, che è quella di mettere la parte citata nelle condizioni di raggiungere l'aula dibattimentale in tempo utile per poter partecipare al giudizio.
Cassazione penale , sez. VI , 02/03/2022 , n. 24025
L'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato non presente all'udienza preliminare determina la nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell' art. 179 c.p.p. , di tutti gli atti successivi del giudizio e delle sentenze di primo e di secondo grado, poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio e alla conoscenza della stessa imputazione. (In motivazione, la Corte ha specificato che il vizio non può ritenersi sanato dalla comunicazione del relativo avviso al difensore di fiducia, sulla base di una presunzione di regolare circolazione delle informazioni tra questi e il proprio assistito ed ipotizzando un onere di tempestiva segnalazione della omessa citazione a carico del difensore stesso).
assazione penale , sez. III , 03/02/2022 , n. 9756
L'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame, violando il diritto dell'indagato di partecipare al procedimento, è sanzionato con la nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista dagli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. per il caso di omessa citazione dell'imputato.