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Codice di procedura penale

Art. 180 c.p.p. - Regime delle altre nullità di ordine generale.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

MASSIME
Cassazione penale , sez. II , 07/07/2023 , n. 37875
In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l'obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l'assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva potuto nominare un nuovo difensore di fiducia solo due giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, circostanza addebitabile anche al ritardo con cui il giudice, dopo aver preso atto della rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore fiduciario, aveva nominato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. , un difensore di ufficio).

Cassazione penale , sez. V , 20/06/2023 , n. 32910
Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine per la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza integra una nullità generale a regime intermedio che non è sanata dalla rinuncia a comparire dello stesso, ove il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità indicando le ripercussioni che il mancato rispetto del termine ha ingenerato sull'effettività e adeguatezza della difesa.

Cassazione penale , sez. II , 16/05/2023 , n. 27880
Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell' art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 , conv., con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 , incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento cartolare, ai sensi dell' art. 182, comma 2, primo inciso, c.p.p. , di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per Cassazione.

Cassazione penale , sez. V , 23/03/2023 , n. 29331
In tema di archiviazione, il pubblico ministero non è legittimato a dolersi dell'omessa notifica alla persona offesa dell'avviso ex art. 409, comma 2, c.p.p. per l'udienza a seguito di richiesta di archiviazione, non vertendosi in ipotesi di nullità assoluta e non avendo egli interesse, ai sensi dell' art. 182, comma 1, seconda ipotesi, c.p.p. , all'osservanza della disposizione violata.

Cassazione penale , sez. V , 03/04/2023 , n. 27546
In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall' art. 182 c.p.p. , salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all' art. 179 c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).

Cassazione penale , sez. V , 01/03/2023 , n. 20035
La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, deve ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita.

Cassazione penale , sez. III , 08/02/2023 , n. 12815
In tema di prova scientifica, il rigetto in udienza della richiesta di esaminare il proprio consulente in contraddittorio con il perito determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. , che deve essere dedotta, dalla parte che vi assiste, prima del compimento dell'atto, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

Cassazione penale , sez. IV , 03/11/2021 , n. 40550
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p. , fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell' art. 183 c.p.p. , qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato.

Cassazione penale , sez. III , 28/10/2021 , n. 4972
In tema di atti processuali, l'incompleta trascrizione delle dichiarazioni testimoniali fonoregistrate rese in dibattimento non è causa di nullità di ordine generale, in quanto determinano violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. solo la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova o la mancanza delle trascrizioni, dovuta a malfunzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione, con omessa redazione del verbale riassuntivo, in violazione dell' art. 139, comma 3, c.p.p.

Cassazione penale , sez. IV , 04/11/2021 , n. 46394
In tema di disciplina emergenziale da COVID-19, l'omesso avviso di differimento dell'udienza nel procedimento trattato con rito cartolare, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p. (Fattispecie relativa all'omessa comunicazione del rinvio al difensore di fiducia perché risultato erroneamente cancellato dall'albo professionale, per l'intervenuta modifica del suo codice fiscale, in cui la Corte ha ritenuto che – poiché tale situazione era obiettivamente idonea a generare confusione – incombesse sul difensore un onere di collaborazione con la cancelleria e che, non essendosi egli attivato per conoscere l'esito della precedente udienza di cui era stato edotto, non potesse eccepire la nullità, avendo concorso a darvi causa).

Cassazione penale , sez. III , 29/09/2022 , n. 49462
In tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato, l'omessa fissazione dell'udienza in contraddittorio tra le parti, ai sensi dell' art. 458, comma 2, c.p.p. , non determina la nullità assoluta o l'abnormità del decreto di rigetto de plano della richiesta e della contestuale fissazione dell'udienza per il giudizio immediato, ma solo una nullità di ordine generale, sanabile a iniziativa di parte, avendo la stessa comportato un'indebita compressione dei diritti di difesa.

Cassazione penale , sez. IV , 04/11/2021 , n. 44962
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p. , fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis , e 464 c.p.p. , in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna.

Cassazione penale , sez. V , 07/02/2022 , n. 5739
Nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata ove non sia richiesta la modalità in presenza, la violazione del termine a comparire stabilito dall' art. 601, comma 3, c.p.p. può essere dedotta nelle conclusioni scritte, trattandosi di termine funzionale all'esercizio del diritto di difesa.

Cassazione penale , sez. II , 17/02/2022 , n. 15897
L'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, anziché dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, invita il pubblico ministero a integrare o a precisare la contestazione è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere immediatamente eccepita dalla parte presente e che, in mancanza di tempestiva deduzione, è sanata.

Cassazione penale , sez. V , 29/04/2022 , n. 29846
Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove la prima udienza sia stata rinviata a cagione dell'omessa citazione in giudizio dell'imputato, non è tardiva la richiesta di trattazione orale che il difensore abbia ritualmente presentato entro i quindici giorni antecedenti all'udienza di rinvio, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.

Cassazione penale , sez. VI , 06/06/2022 , n. 27383
Il divieto di reformatio in peius di cui all' art. 597, comma 3, c.p.p. non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza - impugnata dal solo imputato - disposto dalla Corte di cassazione per un vizio processuale causativo di nullità assoluta o intermedia non sanata. (Fattispecie relativa ad annullamento della sentenza di appello disposto per la rilevata violazione dell' art. 603, comma 3-bis, c.p.p.).

Cassazione penale , sez. III , 15/06/2022 , n. 38164
In tema di giudizio di appello nei confronti di più imputati, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore di uno solo di essi abbia avanzato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, il processo deve essere trattato nella forma pubblica, sicché il suo svolgimento con rito camerale non partecipato determina, anche nei confronti degli imputati la cui richiesta sia stata tardivamente formulata, una nullità d'ordine generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.

Cassazione penale , sez. VI , 23/06/2022 , n. 28408
Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall' art. 601, comma 3, c.p.p. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall' art. 180 c.p.p. , e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

Cassazione penale , sez. V , 24/06/2022 , n. 29852
Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire.

Cassazione penale , sez. II , 16/09/2022 , n. 43198
In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è affetta da nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c) , e 180 c.p.p. la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo.

Cassazione penale , sez. V , 16/09/2022 , n. 34790
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile con ricorso per cassazione, ex art. 180 c.p.p. , anche dal difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire, trattandosi di nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all' art. 182, comma 2, c.p.p.

Cassazione penale , sez. VI , 06/10/2022 , n. 49114
L'inosservanza delle prescrizioni in tema di rimozione ed apposizione dei sigilli di cui all' art. 261 c.p.p. , relative alla verifica della identità ed integrità dei reperti, non determina alcuna nullità di tali atti né del provvedimento di sequestro, salvo il caso in cui vengano dedotti specifici inconvenienti significativi di alterazione, modifica o sostituzione dei beni coerciti.

Cassazione penale , sez. III , 27/10/2022 , n. 5431
In tema di atto affetto da nullità generale a regime intermedio, va esclusa ogni sanatoria della stessa laddove, immediatamente dopo il compimento di esso, la parte interessata abbia fatto espressa riserva di impugnazione, così tenendo un comportamento incompatibile con l'accettazione degli effetti dell'atto stesso. (Fattispecie di nullità rappresentata dal rigetto della richiesta dell'imputato di rendere interrogatorio nel giudizio abbreviato).

Cassazione penale , sez. II , 08/11/2022 , n. 6966
Non integra alcuna delle ipotesi di nullità, tassativamente previste, né viola il principio di immutabilità del giudice o quello di immediatezza la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione effettuata dal giudice pochi minuti dopo le conclusioni della difesa. (Fattispecie in cui la Corte, affermato tale principio, ha comunque stigmatizzato, in quanto inopportuno e censurabile, il fatto che il giudice avesse letto, dopo solo due minuti dalle conclusioni della difesa, il dispositivo e la motivazione contestuale della sentenza, costituita da sei pagine).

Cassazione penale , sez. I , 27/10/2022 , n. 6613
Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall' art. 601, comma 3, c.p.p. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall' art. 180 c.p.p. , e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

Cassazione penale , sez. VI , 17/11/2022 , n. 11341
La mancanza di motivazione del rigetto delle richieste istruttorie non determina soltanto la nullità formale del provvedimento, peraltro sanabile se non dedotta immediatamente, ma rileva anche sotto il profilo dell'errore di giudizio sotteso alla mancata ammissione delle prove, con conseguente impugnabilità dell'ordinanza istruttoria unitamente alla sentenza di primo grado anche ai sensi dell' art. 586 c.p p.

Cassazione penale , sez. VI , 16/12/2022 , n. 9062
L'errata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio immediato, di un termine più breve per la richiesta di riti alternativi (nella specie sette, anziché quindici giorni per il giudizio abbreviato) comporta la nullità a regime intermedio dell'atto, che è sanata se l'imputato non abbia formulato istanza di rito alternativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'imputato avrebbe potuto richiedere il rito abbreviato anche dopo la scadenza del termine di legge, formulando istanza di rimessione in termini fondata sulla fuorviante indicazione contenuta nel decreto).

Cassazione penale , sez. III , 24/01/2023 , n. 5736
In tema di giudizio di appello, nel caso di rinvio dell'udienza ex art. 601, comma 3, c.p.p. per mancato rispetto del termine dilatorio a comparire, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di rinvio integra una nullità a regime intermedio, che deve essere dedotta o rilevata entro i termini di cui all' art. 180 c.p.p. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di appello.

Cassazione penale , sez. II , 19/01/2023 , n. 15657
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire.

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