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Codice di procedura penale

Art. 189 c.p.p. - Prove non disciplinate dalla legge

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

Spiegazione dell'art. 189 c.p.p.
L'articolo 189 regola l'assunzione delle prove non previste espressamente dalla legge, cosi' lasciando intendere che il sistema non recepisce il principio di tassatività senza peraltro ignorarne la portata garantistica.
Il Progetto del 1978 aveva invece escluso l'utilizzabilità di prove atipiche od innominate nell'intento di rafforzare le garanzie difensive dell'imputato in relazione a mezzi di accertamento dei fatti di reato la cui acquisizione potrebbe condurre ad errori od abusi (ad es., tavole d'ascolto idonee ad intercettare conversazioni tra presenti).
Riesaminatosi il problema in tutti i suoi profili di politica e tecnica processuale, si è scelta una strada intermedia che consente al giudice di assumere prove non disciplinate dalla legge ma lo obbliga a vagliare, a priori, che queste siano, al tempo stesso, affidabili sul piano della genuinità dell'accertamento e non lesive della libertà morale della persona.
Verificata l'ammissibilità del mezzo di prova atipico, il giudice dovrà poi regolarne in concreto le modalità di assunzione cosi' da rendere conoscibile in anticipo alle parti l'iter probatorio.
E' sembrato che una norma cosi' articolata possa evitare eccessive restrizioni ai fini dell'accertamento della verità, tenuto conto del continuo sviluppo tecnologico che estende le frontiere dell'investigazione, senza mettere in pericolo le garanzie difensive.
Il comma 1 dell'articolo 190 enuncia il principio forse più emblematico del nuovo rito accusatorio. La regola generale secondo cui le prove sono ammesse a richiesta di parte ribalta l'attuale modello inquisitorio imperniato sulla iniziativa del giudice. Essa estende la sua portata operativa tanto nella fase dibattimentale, quanto nell'incidente probatorio e nell'udienza preliminare (cfr. artt. 390 e 419 comma 2).
Il comma 2, nell'introdurre, come eccezione alla regola, l'ipotesi di iniziativa officiosa del giudice, richiama quelle disposizioni che, per singoli mezzi di prova (v. ad es. art. 195 comma 2 in tema di testimonianza indiretta) ovvero in relazione alla fase dibattimentale (v. art. 500), attribuiscono al giudice il potere di
supplire all'inerzia delle parti.
Rispetto al Progetto del 1978, il nuovo sistema risultante dalle scelte del Parlamento si presenta con caratteri che ne accentuano la natura di processo di parti sul terreno probatorio. Abolito il giudice istruttore, cui la delega del 1974 attribuiva una immutata iniziativa in materia di acquisizione delle prove, la fase anteriore al dibattimento si connota ora per l'assoluta esclusione di ogni potere inquisitorio del giudice per le indagini preliminari, sia nel corso del loro svolgimento (incidente probatorio), sia in sede di chiusura delle stesse (udienza preliminare).
La direttiva 73 della legge-delega ("potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova") ha invece ampliato, per la fase dibattimentale, quella iniziativa probatoria ex officio che l'art. 478 comma 2 del Progetto 1978 già prevedeva, escludendone peraltro l'operatività in relazione ai sequestri, alle perquisizioni ed alle testimonianze. Non risulta comunque mutata la fisionomia complessiva del dibattimento poiché la sua struttura di fondo lascia intendere che i poteri ex officio rivestono un ruolo residuale e suppletivo rispetto alla carenza d'iniziativa delle parti.


Massime
Cassazione penale , sez. III , 14/07/2022 , n. 47666
Il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una testimonianza senza che il grado di minore affidabilità della prova dichiarativa ne implichi la inutilizzabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile e utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia su quanto rappresentato in talune fotografie, a prescindere dalla loro allegazione alle annotazioni agli atti del fascicolo del pubblico ministero).

Cassazione penale , sez. III , 22/06/2022 , n. 39087
In materia di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet Google Earth possono essere considerati prove documentali pienamente utilizzabili in base all'articolo 234, comma 1, o all'articolo 189 c.p.p. Questi fotogrammi rappresentano fatti, persone o cose e, pertanto, possono costituire elementi di prova utili nel contesto di un procedimento penale.

Cassazione penale , sez. II , 31/03/2022 , n. 23970
Il riconoscimento dell'imputato operato in udienza, nel corso dell'esame testimoniale, è atto di identificazione diretta, effettuato con dichiarazioni orali, valido e processualmente utilizzabile anche senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione personale.

Cassazione penale , sez. III , 13/01/2021 , n. 11123
Nel contesto dei reati tributari, in base al principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, espresso nell'articolo 189 c.p.p., il giudice può fare uso dell'accertamento induttivo effettuato dagli Uffici finanziari attraverso gli studi di settore per determinare l'imposta dovuta. Tuttavia, la valutazione di tali elementi deve avvenire in modo autonomo da parte del giudice, secondo i criteri generali stabiliti dall'articolo 192, comma 1, del codice di procedura penale. In altre parole, il giudice può considerare gli accertamenti induttivi come elementi di prova, ma deve effettuare una valutazione indipendente dei fatti emersi, nel rispetto dei principi generali previsti dalla legge di procedura penale.

Cassazione penale , sez. III , 22/07/2020 , n. 31515
Le riprese audio-video, disposte previa autorizzazione del giudice, delle effusioni e dei rapporti sessuali tra l'indagato e la minore vittima di violenza sessuale, intrattenuti all'interno di un domicilio privato, sono utilizzabili in quanto configurano intercettazioni di comportamenti comunicativi, ancorché di tipo non verbale, espressivi di interazione ed idonei a trasmettere contenuti del pensiero o stati d'animo.

Cassazione penale , sez. V , 10/07/2020 , n. 23090
L'individuazione di un soggetto, sia attraverso la persona stessa che mediante fotografie, da parte della polizia giudiziaria durante le fasi di indagine, rappresenta una manifestazione riproduttiva di percezione visiva e può essere considerata una forma specifica del concetto generale di dichiarazione. La sua forza probatoria non deriva dalle modalità formali del riconoscimento, ma piuttosto dal valore della dichiarazione confermativa fornita durante la testimonianza.
Tale individuazione, considerata una prova atipica in base all'articolo 189 del codice di procedura penale, deve essere distinta dalla ricognizione personale, che è invece disciplinata in modo specifico dalle disposizioni dell'articolo 213 del codice di procedura penale. Le forme tipizzate previste per la ricognizione personale non devono necessariamente essere seguite nella metodologia di acquisizione dell'individuazione personale o fotografica, anche se potrebbero essere utili per la sua efficacia probatoria secondo il criterio di libero apprezzamento del giudice.

Cassazione penale , sez. II , 06/07/2020 , n. 26766
La trascrizione della conversazione intercorsa tra la vittima e l'autore di condotte estorsive ed usurarie, portata a conoscenza delle forze dell'ordine per iniziativa della stessa persona offesa mediante l'inoltro della chiamata in corso sull'utenza della polizia, che provveda immediatamente alla sua registrazione tramite l'applicazione “call recorder”, costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, ai sensi dell' art. 234 c.p.p .

Cassazione penale , sez. II , 29/11/2019 , n. 10255
La riproduzione fotografica del contenuto di biglietti rinvenuti nella disponibilità del soggetto sottoposto a perquisizione è qualificabile come prova atipica ex art. 189 c.p.p. (Fattispecie in tema di stupefacenti, in cui la Corte ha precisato che la documentazione era pienamente utilizzabile in assenza di alcun vizio o divieto probatorio nella modalità di esecuzione del controllo di polizia ed in considerazione del regolare deposito della stessa negli atti del pubblico ministero, con relativa discovery, senza alcuna lesione del diritto di difesa degli imputati).

Cassazione penale , sez. VI , 19/06/2019 , n. 28004
Le videoregistrazioni disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari all'interno di una casa di cura e di riposo sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria, in quanto gli ambienti di degenza costituiscono luoghi aperti al pubblico e, comunque, non qualificabili come di privata dimora.

Cassazione penale , sez. III , 17/04/2019 , n. 36207
In tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 c.p.p. , il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall' art. 192, comma 1, c.p.p .

Cassazione penale , sez. III , 15/09/2017 , n. 48178
In tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth” costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell' art. 234, comma 1, c.p.p. o 189 c.p.p. in quanto rappresentano fatti, persone o cose.

Cassazione penale , sez. II , 12/05/2016 , n. 33567
Sono utilizzabili a fini probatori nel processo penale, le rilevazioni degli orari di ingresso ed uscita dei lavoratori, anche ove gli apparecchi di rilevazione siano stati installati in violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 4, comma 2, l. 20 maggio 1970, n. 300 (violazione nella specie derivante dalla mancanza dell'accordo con le organizzazioni sindacali), in quanto tali garanzie riguardano soltanto i rapporti di diritto privato tra datore di lavoro e lavoratori, ma non possono avere rilievo nell'attività di accertamento e repressione di fatti costituenti reato.

Cassazione penale , sez. V , 17/11/2015 , n. 11419
Costituiscono prove atipiche ai sensi dell'art. 189 c.p.p., con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni, le videoriprese di comportamenti non aventi contenuto comunicativo effettuate in luogo lavorativo non rientrante nella nozione di “domicilio privato”, dovendosi intendere, invece, per comportamenti comunicativi, solo quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la natura di comportamenti comunicativi nelle immagini che riprendevano due soggetti, uno dei quali passava all'altro gli scontrini di pagamento di un'autorimessa, per farli alterare da quest'ultimo al fine di consentirne il riciclo e, in tal modo, sottrarre incassi alla società che gestiva il servizio, alle cui dipendenze lavoravano).

Cassazione penale , sez. V , 17/11/2015 , n. 11419
Costituiscono prova atipica ai sensi dell'art. 189 c.p.p., da ritenersi legittima perché non lesiva dell'art. 14 Cost., le videoregistrazioni effettuate nel box cassa di un'autorimessa – di utilizzo promiscuo a tutti i dipendenti e con turnazione di più lavoratori nelle mansioni di cassa ivi svolte – che non configura, in tal caso, un “domicilio lavorativo”, dovendosi intendere in tal senso non qualsiasi luogo in cui si svolge l'attività di lavoro, ma quel luogo in cui a tale svolgimento si affianchi la possibilità di godere di riservatezza nell'esplicazione di atti della vita privata, escludendo ingerenze esterne indipendentemente dalla presenza della persona che ha la titolarità del domicilio. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittime le videoriprese, valorizzando anche il fatto che il locale presentava una visibilità non protetta, essendo dotato di un'ampia vetrata dalla quale era possibile osservare dall'esterno le azioni che si svolgevano all'interno).

Cassazione penale , sez. II , 07/07/2015 , n. 41332
Le videoregistrazioni di condotte non comunicative disposte dalla Polizia nel corso delle indagini preliminari, in luoghi riconducibili al concetto di domicilio, e quindi generalmente meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 14 Cost., sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 c.p.p., ed utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite con il consenso del titolare del domicilio.

Cassazione penale , sez. II , 04/02/2015 , n. 6515
Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerate prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.

Cassazione penale , sez. I , 18/12/2013 , n. 4429
È inutilizzabile l'intercettazione delle dichiarazioni indotte in una persona dall'adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla sua capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell'art. 188, comma 1, c.p.p. investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative. (Fattispecie nella quale le conversazioni indizianti erano stato registrate in un ufficio di Polizia, dove il locutore era stato sottoposto a minacce e violenze dal personale di p.g.).

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