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Codice di procedura penale

Art. 19 c.p.p. Provvedimenti sulla riunione e separazione.

La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

La Relazione al codice
Nell'articolo 19 sono disciplinati i provvedimenti relativi alla riunione e alla separazione, prevedendone la forma dell'ordinanza, emessa anche di ufficio dopo aver sentito le parti.

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