1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.
Spiegazione dell'art. 190 c.p.p.
Il comma 1 dell'art. 190 enuncia i parametri della valutazione di ammissibilità della prova che si articolano su un duplice piano: in iure, con riguardo ai divieti probatori; in facto, in relazione alla pertinenza della prova al thema decidendum ricavato in base ai criteri fissati dall'art. 187 (cfr. direttiva 9 della legge-delega).
Il concetto di manifesta "estraneità" della prova, enunciato dalla direttiva 69 della legge-delega, e' stato interpretato come richiamo alla nozione di sovrabbondanza dei mezzi di prova, nozione questa già impiegata nel lessico processuale (v. artt. 420 c.p.p. e 245 c.p.c.).
E poiché la direttiva 75 della legge-delega fa uso del termine "superfluo", proprio in relazione al fenomeno probatorio, si è ritenuto preferibile utilizzare quest'ultimo in considerazione della sua stretta affinità semantica con l'aggettivo "sovrabbondante".
La locuzione "senza ritardo" (v. direttiva 69) mira a rendere obbligatoria per il giudice una decisione sulla richiesta di prova separata dalla pronuncia che conclude la fase dibattimentale. Il vigente art. 305 c.p.p., concernente i soli provvedimenti del giudice istruttore, non esclude una riserva del giudice da sciogliere in sentenza.
Per il dibattimento manca poi un'analoga disposizione, sicché la prassi vede moltiplicarsi i casi di omessa pronuncia sulle istanze di prova (si pensi alla consolidata giurisprudenza che sana il silenzio sull'istanza di rinnovazione del dibattimento in appello mediante lo schema della motivazione implicita) determinando un grave pregiudizio per la difesa che non e' posta in grado di conoscere subito se potrà avvalersi di una certa prova per suffragare le proprie argomentazioni in fatto.
Nel nuovo testo tale prassi dovrebbe essere stroncata, in modo da rafforzare il diritto alla prova nella sua dimensione di diritto di conoscere prima della decisione finale il quadro probatorio di cui il giudice potrà servirsi ai fini del suo convincimento.
Il comma 3 dell'articolo 190 da' attuazione alla direttiva 72 della legge-delega estendendone la portata operativa anche ai provvedimenti che non ammettono le prove richieste dalle parti.
La norma sul diritto alla controprova, applicabile al dibattimento (cfr. direttiva 75 della legge-delega), e' stata invece collocata nel libro sul giudizio (art. 489).
Fonte: Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni. (GU n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 93.
Massime
Cassazione penale , sez. II , 07/03/2023 , n. 25136
In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste non causa l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua escussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata al momento dell'ammissione del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata rilevata la decadenza dal diritto dell'imputato all'assunzione della testimonianza, inferendola dalla mancata citazione del testimone).
Cassazione penale , sez. V , 14/10/2022 , n. 43845
In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti.
Cassazione penale , sez. III , 20/09/2022 , n. 42604
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per mutamento della composizione dell'organo giudicante, la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al primo giudice, di cui non sia stata disposta la rinnovazione dinanzi a quello nuovo per ritenuta manifesta superfluità, non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, non essendo rilevabile senza procedere a valutazioni di fatto, che postulano necessariamente il previo vaglio, in contraddittorio, in sede di merito.
Cassazione penale , sez. I , 04/03/2022 , n. 10395
Il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la prova contraria.
Cassazione penale , sez. II , 12/11/2021 , n. 5649
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari revochi la precedente ordinanza ammissiva di una prova testimoniale mediante incidente probatorio, essendo siffatta revocabilità prevista in via generale dall' art. 190, comma 3, c.p.p.
Cassazione penale , sez. II , 02/10/2020 , n. 37136
È' affetta da violazione di legge la sentenza di appello di riforma della sentenza di assoluzione, che, a fronte della richiesta dell'imputato di rinnovazione istruttoria, si limiti a rilevare la dichiarata decadenza della parte dalla prova testimoniale in primo grado, senza dare adeguata motivazione del mancato esercizio da parte del giudice dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, c.p.p. , atteso che - in deroga al principio dispositivo, desumibile dall' art. 190 c.p.p. - il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione.
Tribunale , Napoli , sez. I , 07/12/2015 , n. 16563
Le caratteristiche di pertinenza e rilevanza della prova, come stabilite dall'articolo 190 del codice di procedura penale, devono essere soddisfatte affinché la prova stessa possa essere ammessa nel processo con piena attendibilità. Queste caratteristiche vengono rispettate quando la dichiarazione, sia essa registrata in un verbale o resa a dibattimento, risulta logicamente e coerentemente inserita nel contesto complessivo della vicenda processuale. In altre parole, la dichiarazione deve avere una connessione logica e armonica con gli altri elementi di prova e le circostanze rilevanti del caso. Questo assicura che la prova sia pertinente e rilevante per la questione oggetto del processo e che possa essere valutata in modo affidabile dal giudice o dalla giuria.
Cassazione penale , sez. II , 18/01/2017 , n. 3954
Il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 c.p.p., essendo essenziale l'accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contradditorio. (Nella fattispecie, la S.C. non ha ravvisato alcuna lesione del principio del contraddittorio nel fatto che, nell'ambito di procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione, regolato dall'art. 666 c.p.p. in virtù del rinvio di cui all'art. 7, comma 9, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, nel corso della prima udienza in appello erano state disposte, su istanza del procuratore generale, ulteriori indagini su operazioni immobiliari mediante delega alla Guardia di finanza, senza concedere alcun termine a difesa per l'esame del rapporto integrativo dopo il suo deposito o per richiedere prove a discarico, e senza dare avviso al difensore del deposito stesso).
Cassazione penale , sez. III , 13/12/2018 , n. 17054
Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi dell' art. 507 c.p.p. , le parti hanno diritto a chiedere l'ammissione di prove contrarie, proponendo una domanda, assimilabile a quella di cui all' art. 495, comma 2, cod. proc. pen. , la cui ammissibilità è subordinata al vaglio della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi dell' art. 190 c.p.p.
Cassazione penale , sez. V , 04/05/2018 , n. 27698
L'obbligo di indicare nella lista testimoniale le circostanze sulle quali deve vertere l'esame è adempiuto anche in presenza di un'implicita articolazione delle circostanze dell'esame testimoniale del pubblico ministero inequivocabilmente riferibile alle condotte illecite contestate, purché non vi sia alcuna apprezzabile violazione del diritto di difesa nel senso di una sostanziale imprevedibilità del contenuto della prova prospettata.
Cassazione penale , sez. V , 14/11/2013 , n. 600
Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'art. 190 c.p.p., ovvero alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, né si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio.
Tribunale , Milano , sez. V , 12/01/2012
Ai sensi dell'art. 495 comma 4 c.p.p. non vi è violazione del diritto di difesa ex art. 190 c.p.p. qualora il tribunale ritenga di non ammettere l'audizione del consulente tecnico del p.m. precedentemente revocata, anche qualora successivamente al suo provvedimento le dichiarazioni del perito in udienza appaiano divergenti rispetto alle conclusioni del consulente dell'accusa. (Fattispecie nella quale il Giudice, nonostante la diversità delle opinioni espresse dai consulenti tecnici e dal perito, ha ritenuto chiusa l'istruttoria dibattimentale reputandola allo stato esauriente).
Cassazione penale sez. III, 11/07/1997, n.2812
Anche il difensore, per esercitare il diritto alla prova che gli è riconosciuto dall'art. 190 c.p.p., può svolgere indagini e sottoporne il risultato al giudice non soltanto al fine di acquisire mezzi di prova, ma anche per emanare una decisione di merito: il che può avvenire nel giudizio cautelare della fase preliminare, in cui manca ancora l'attività di istruzione probatoria. Una contraria interpretazione sarebbe esposta al forte sospetto di incostituzionalità per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 cost. Anche se l'attività investigativa svolta dal difensore non è regolata dalla legge, come invece quella del p.m. (art. 358 ss. c.p.p.), con la novellazione dell'art. 292 c.p.p. e dell'art. 38 disp. att. c.p.p. il legislatore ha voluto attribuire pari efficacia formale alle attività di indagine del p.m. e del difensore. Peraltro va sottolineato che il difensore è pur sempre un esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 n. 1 c.p.p.) e ha un potere di autenticazione delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p.; sicché si può ritenere che anche le sommarie informazioni raccolte e controfirmate dal difensore siano assistite dalle necessarie garanzie di autenticità. Quanto alla loro intrinseca attendibilità, sarà il giudice a valutarla con la opportuna cautela a fronte di eventuali dichiarazioni contrarie di persone informate sui fatti. La differenza tra documento rappresentativo e documento dichiarativo non è fondata su alcuna base testuale.