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Codice di procedura penale

Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisite

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.


2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.


2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

Spiegazione dell'art. 191 c.p.p.
Nello stabilirsi (articolo 191) che le "prove illegittimamente acquisite" sono "inutilizzabili", si e' inteso designare un fenomeno tipico conseguente alla ammissione di prove vietate in contrapposizione alla "nullità", riservata alla violazione delle forme degli atti processuali. Non si tratta di una novita' in senso
assoluto.
Legislazione, dottrina e giurisprudenza hanno negli ultimi anni mostrato una chiara propensione a designare con tale nome la sanzione per i vizi del procedimento probatorio, nella consapevolezza degli inconvenienti derivanti dall'uso dello schema della nullità nel settore del diritto probatorio.
Basta ricordare il disposto dell'art. 304 comma 3 codice vigente (introdotto dalla l. 5 dicembre 1969, n. 932) in forza del quale "non possono comunque essere utilizzate" le dichiarazioni rese da persone esaminate in qualità di testimoni, quando emergano indizi di reità a loro carico e non sia stato nominato un difensore.
Analogamente la norma dell'art. 226 - quinquies c.p.p. (introdotta dalla l. 8 aprile 1974, n. 98) stabilisce che "non si può tener conto" delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge.
In giurisprudenza assume un particolare rilevo la sentenza n. 34/1973 della Corte costituzionale che ha tratto dall'intero sistema garantistico della Costituzione un divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni telefoniche non consentite dalla legge, divieto che ha evidentemente trovato una pronta eco nella legge del 1974.
Quanto alla dottrina processual-penalistica, non sono pochi gli autori che hanno avvertito una profonda insoddisfazione circa il modo di operare della nullità in rapporto a divieti probatori che il regime delle sanatorie costringe a ritenere come non scritti, quando è acquisita una prova contra legem (ad es. testimonianza di un coimputato del medesimo reato: art. 348 comma 3 c.p.p.) ed il vizio non viene tempestivamente eccepito.
Gia' nel Progetto Carnelutti si prevedeva, sulla scia di questo dibattito, che "quando una prova è formulata mediante atti vietati dalla legge, il giudice non può tenerne alcun conto" (art. 62 comma 2).
Anche la legge-delega, sulla scia dell'art. 182 del Progetto del 1978, ha recepito in più parti la categoria della inutilizzabilità, sia pure in contesti diversi che fanno riferimento ora ad una sorta di mancanza o perdita di legittimazione del pubblico ministero in ordine al compimento di certi atti di indagine (v. direttiva 37, per le intercettazioni non convalidate; direttiva 48 ultima parte), ora ad un vizio intrinseco dell'atto tale da impedirne l'uso ai fini della decisione (v. direttiva 36: "atti suscettibili di utilizzazione probatoria", in relazione ai divieti di utilizzazione, "processuale" ed "agli effetti del giudizio", fissati dalla direttiva 31 per le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in particolari circostanze).
Mettendo a frutto questo ampio fermento di idee convergente in una precisa direzione, si e' delineato un regime normativo che esclude in via generale l'utilizzabilità delle prove acquisite in violazione di uno specifico divieto probatorio. Anche quando le norme di parte speciale non prevedono espressamente alcuna sanzione, l'inutilizzabilità può desumersi dall'art. 191 comma 1 la' dove siano configurabili veri e propri divieti probatori.
A titolo d'esempio si possono ricordare l'art. 197, in materia di incompatibilità a testimoniare, e l'art. 234 comma 3, concernente documenti su voci correnti nel pubblico. Al di la' della diversa espressione adottata ("non possono essere assunti come testimoni"; "e' vietato") ricorre in entrambi i casi un divieto probatorio, trasgredito il quale scatta la sanzione prevista dall'art. 191 comma 1: i risultati della prova non sono in alcun modo utilizzabili in ogni stato e grado del procedimento, quale che sia il comportamento della parte interessata a far rilevare la violazione (v. il disposto del comma 2 nonche' l'art. 599 comma 1 lett. c). Allo stesso trattamento devono essere assoggettati gli atti che singole norme definiscono inutilizzabili (cfr., ad esempio, art. 195 comma 3; art. 271).
Fonte: Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni. (GU n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 93.

Massime
Cassazione penale , sez. V , 19/04/2023 , n. 23015
In tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva eccepito, senza tuttavia documentarlo, che le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale aveva riportato condanna).

Cassazione penale , sez. III , 14/03/2023 , n. 17225
In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte ricevute dal difensore, alle quali non sia allegata la relazione di autenticazione scritta di cui all' art. 391-ter c.p.p. , posto che le modalità di documentazione ivi previste, prescritte dal disposto di cui al comma 2 dell' art. 391-bis c.p.p. , assicurano l'adempimento degli oneri informativi imposti dal successivo comma 3, richiesto, a pena di inutilizzabilità, dal comma 6 della medesima disposizione.

Cassazione penale , sez. I , 01/03/2023 , n. 20834
In tema di giudizio abbreviato, non possono formare oggetto di valutazione gli atti affetti da nullità assoluta e da inutilizzabilità patologica, non essendo prevista alcuna deroga alla rilevabilità di ufficio ed alla insanabilità di tali vizi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabile erga omnes la deposizione resa dal soggetto escusso dalla polizia giudiziaria in qualità di persona informata sui fatti, che, invece, avrebbe dovuto essere sentito, sin dall'inizio, in veste di indagato).

Cassazione penale , sez. V , 09/02/2023 , n. 17828
È manifestamente infondata la q.l.c degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. , in relazione agli artt. 6 Cedu , 47, comma 2 , e 48 CdfUe , nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale, dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti ai fini della gestione della procedura. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte dello curatore stesso).

Cassazione penale , sez. VI , 11/01/2023 , n. 15836
In tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, non sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i dati di geolocalizzazione relativi a utenze telefoniche o telematiche, contenuti nei tabulati acquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza del decreto di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, in violazione dell' art. 132, comma 3, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 , in quanto prove lesive del diritto alla segretezza delle comunicazioni costituzionalmente tutelato e, pertanto, affette da inutilizzabilità patologica, non sanata dalla richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito alternativo.

Cassazione penale , sez. III , 27/10/2022 , n. 5433
In tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, la violazione delle metodiche di assunzione e di valutazione della prova suggerite dalla C.D.. Carta di Noto, pur non determinando l'inutilizzabilità della deposizione, impone al giudice di illustrare le ragioni per le quali, secondo il suo libero, ma non arbitrario convincimento, la prova dichiarativa assunta senza l'osservanza di dette metodiche debba ritenersi comunque attendibile, assolvendo ad un onere motivazionale tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle menzionate linee guida.

Cassazione penale , sez. V , 19/09/2022 , n. 40386
Sono utilizzabili ai fini della decisione, non ricorrendo alcuna ipotesi di invalidità patologica, le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, che la polizia giudiziaria abbia riportato, senza autonomamente verbalizzarle, in annotazioni o relazioni di servizio, alla cui acquisizione al fascicolo del dibattimento l'imputato abbia prestato il consenso.

Cassazione penale , sez. V , 21/06/2022 , n. 34736
In tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali, qualora l'attività captativa sia stata effettuata sulla base di un decreto dichiarato nullo, sono inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali con cui sia stato ricostruito il contenuto delle conversazioni irritualmente intercettate.

Cassazione penale , sez. VI , 14/04/2021 , n. 26447
In tema di riesame, il mancato rilascio di copia delle registrazioni da parte del pubblico ministero non determina l'inutilizzabilità delle stesse ai sensi dell' art. 191 c.p.p. , bensì dà luogo ad una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. , i cui effetti sono limitati alla sola fase dell'impugnazione cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nullità in questione travolge la sola pronuncia del tribunale del riesame, emessa sulla base delle intercettazioni non messe a disposizione della difesa, ma non determina alcun effetto invalidante retroattivo rispetto all'ordinanza cautelare genetica).

Cassazione penale , sez. II , 01/07/2022 , n. 35160
La contestuale audizione ex art. 350 c.p.p. di due o più persone informate sui fatti non determina la nullità o l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, potendo semmai influire sulla valutazione di attendibilità, da parte del giudice, del contenuto di esse. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità, ai fini delle contestazioni dibattimentali, dei verbali delle sommarie informazioni assunte congiuntamente dalle persone offese).

Cassazione penale , sez. I , 18/06/2020 , n. 30009
In tema di giudizio di appello, è ammissibile l'acquisizione, ai sensi dell' art. 603 c.p.p. , del verbale utilizzato nel dibattimento di primo grado per le contestazioni alle parti private, trattandosi di adempimento materiale volto a completare, con funzione documentativa, la prova orale mancante della sola allegazione del precedente dichiarativo difforme, già entrato a far parte del fascicolo mediante la lettura e la contestazione orale.

Cassazione penale , sez. II , 27/11/2019 , n. 7245
La deposizione di un testimone o di un consulente tecnico esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista di cui all' art. 468 c.p.p. è utilizzabile, se l'esame è ritualmente condotto e le dichiarazioni rese sono pertinenti alle circostanze indicate nella lista stessa.

Cassazione penale , sez. V , 12/11/2019 , n. 50970
Al fine di stabilire la tempestività di una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero rispetto ai termini di indagine e la sua utilizzabilità ex art. 407 c.p.p. , trattandosi di un atto a formazione progressiva, non rileva la data di conferimento dell'incarico bensì quella di deposito dell'elaborato, a meno che la relazione non sia meramente riepilogativa di attività posta in essere prima della scadenza del termine di cui all' art. 405 c.p.p. , nel qual caso sarà utilizzabile nei limiti dell'attività tempestivamente svolta e documentata.

Cassazione penale , sez. II , 17/01/2018 , n. 17694
La sanzione della inutilizzabilità di cui all' art. 191 c.p.p. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge; ne consegue che tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri del processo.

Cassazione penale , sez. VI , 06/11/2017 , n. 56995
Sono inutilizzabili le dichiarazioni non verbalizzate né sottoscritte, rese dall'indagato alla polizia giudiziaria e da questa riportate in un'annotazione redatta ai sensi dell' art. 357, comma 1, c.p.p. (Fattispecie relativa ad utilizzazione delle dichiarazioni in sede cautelare in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che anche nel caso in cui il dichiarante, non ancora raggiunto da indizi di reità, sia una persona informata sui fatti, l'omessa verbalizzazione delle sue dichiarazioni ne determina l'inutilizzabilità, ai sensi dell' art. 191 c.p.p. , per violazione del divieto implicito stabilito dalla legge di acquisirle in assenza di formale verbalizzazione) .

Cassazione penale , sez. VI , 07/11/2016 , n. 52903
L'indebita limitazione, ad opera del giudice, del diritto dell'imputato a controesaminare il consulente tecnico del pubblico ministero, non determina l'inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'art. 191 c.p.p., in quanto l'acquisizione della prova non viola alcun divieto, ma integra una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 c.p.p. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata, atteso che il giudice, dopo aver ammesso il consulente tecnico in qualità di testimone, autorizzandolo a consultare documenti e note scritte di carattere tecnico, aveva negato ingresso alle domande tecniche poste dal difensore).

Cassazione penale , sez. III , 21/06/2016 , n. 38828
Le prove assunte nell'incidente probatorio svoltosi in altro procedimento a carico dello stesso imputato, con la partecipazione del suo difensore, sono utilizzabili anche se la richiesta di acquisizione dei relativi verbali non sia stata tempestivamente formulata assieme al deposito delle liste di cui all'art. 468, comma 1, c.p.p., poiché – a differenza di quanto ivi previsto nell'ipotesi di omesso deposito della lista nel termine indicato – il comma 4-bis del predetto art. 468 non riconnette alcuna sanzione di inammissibilità alla richiesta di acquisizione formulata dopo il deposito della lista.

Cassazione penale , sez. I , 20/06/2014 , n. 33821
La mancata verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 357 c.p.p., non le rende nulle o inutilizzabili in quanto nessuna sanzione in tal senso è prevista da detta norma, sicché, salvi i limiti di cui all'art. 350, commi 6 e 7, c.p.p., l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria può fare relazione del loro contenuto all'autorità giudiziaria e rendere testimonianza de relato .

Cassazione penale , sez. V , 30/05/2014 , n. 35681
Sono inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione della norma dell'art. 615-bis c.p., le prove ottenute attraverso una interferenza illecita nella vita privata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabile una registrazione illegittimamente effettuata da un coniuge delle conversazioni intrattenute, in ambito domestico, dall'altro coniuge con un terzo).

Cassazione penale , sez. III , 12/02/2014 , n. 12236
Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore e restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la confessione dell'indagato resa – in presenza dei Carabinieri – alla madre di una minore vittima di abusi sessuali).

Cassazione penale , sez. I , 18/12/2013 , n. 4429
È inutilizzabile l'intercettazione delle dichiarazioni indotte in una persona dall'adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla sua capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell'art. 188, comma 1, c.p.p. investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative. (Fattispecie nella quale le conversazioni indizianti erano stato registrate in un ufficio di Polizia, dove il locutore era stato sottoposto a minacce e violenze dal personale di p.g.).

Cassazione penale , sez. V , 02/10/2013 , n. 8394
L'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste non comporta alcuna nullità, né le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l'art. 507 c.p.p. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p.

Cassazione penale , sez. II , 06/03/2013 , n. 26738
È sempre possibile disporre la rinnovazione di un atto probatorio inutilizzabile, purché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto previsto dall'art. 191 c.p.p. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo effettuato da un verbale di dichiarazioni rese dall'indagato in presenza di difensore in modo espresso ed inequivocabile al contenuto di un precedente verbale di dichiarazioni spontanee del medesimo soggetto alla polizia giudiziaria in assenza del difensore).

Cassazione penale , sez. II , 18/10/2012 , n. 150
La mancata verbalizzazione da parte delle polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 357 c.p.p., non le rende nulle o inutilizzabili in quanto nessuna sanzione in tal senso è prevista da detta norma, sicché salvi i limiti di cui all'art. 350, commi 6 e 7, c.p.p., l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria può fare relazione del loro contenuto all'autorità giudiziaria e rendere testimonianza de relato.

Cassazione penale , sez. IV , 16/05/2012 , n. 26108
I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue).

Cassazione penale , sez. VI , 15/12/2011 , n. 21265
L'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all'art. 191 c.p.p.) non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato.

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