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Codice di procedura penale

Art. 192 c.p.p. - Valutazione della prova

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.


2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.


3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.


4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

Spiegazione dell'art. 192 c.p.p.
L'articolo 192 conferma la scelta in favore del principio del libero convincimento del giudice di cui offre una formulazione che in parte ricorda il disposto dell'art. 116 c.p.c.
Decisamente nuovo e', però, il raccordo tra convincimento del giudice e obbligo di motivare: su un piano generale, esso mira a segnalare, anche a livello legislativo, come la libertà di apprezzamento della prova trovi un limite in principi razionali che devono trovar risalto nella motivazione; sotto un profilo piu' strettamente operativo, il nesso vuol far risaltare il contenuto della motivazione in fatto, che si esprime nella enunciazione delle risultanze processuali e nella indicazione dei criteri di valutazione (massime d'esperienza) utilizzati per vagliare il fondamento della prova (cfr. anche art. 539 comma 1 lett. e).
Il comma 2 introduce nel diritto processuale penale una regola operante nel processo civile in virtù dell'art. 2729 c.c.
E' sembrato opportuno che in una materia di cosi' grande rilievo come quella investita dal giudizio penale intervenga una regola che serva da freno nei confronti degli usi arbitrari e indiscriminati di elementi ai quali, sul piano logico, non e' riconosciuta la stessa efficacia persuasiva delle prove.
Con la disposizione racchiusa nel comma 3 si e' inteso fissare una regola di giudizio destinata ad operare con riguardo alle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato o di un reato connesso.
E' ben noto il dibattito che attorno a questo tema si è sviluppato negli ultimi anni tra operatori e studiosi del processo che hanno insistito sulla necessita' di circondare di maggiori cautele il ricorso ad una prova, come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato o ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale.
Sulla scia delle esperienze dei paesi in cui vige il sistema accusatorio, nel quale la valutazione della accomplice evidence è accompagnata dalla c.d. corroboration, e raccogliendo altresì le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha sancito il principio del necessario riscontro probatorio della chiamata di correo, si è ritenuto di formulare la norma in chiave di regola sulla valutazione delle prove, escludendo così che le dichiarazioni del chiamante in correità possano qualificarsi ex lege come elementi probatori inutilizzabili.
Il concetto di "valutazione unitaria" postula l'impegno del giudice ad indicare nella motivazione del provvedimento le prove o gli indizi che corroborano la chiamata di correo. Ne deriva che l'omesso esame degli elementi capaci di offrire il riscontro alle dichiarazioni incriminanti si traduce in un difetto di motivazione, rilevabile anche davanti al giudice di legittimità a norma dell'art. 599 comma 1 lett. e).
Fonte: Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni. (GU n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 93.


Massime
Cassazione penale , sez. IV , 02/05/2023 , n. 22105
In tema di valutazione della prova, è consentito al giudice, nella formazione del suo libero convincimento, di trarre dal comportamento dell'imputato argomenti utili per la valutazione di circostanze aliunde acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di appello di valutare come argomento di prova la scelta dell'imputato di non fornire al perito un saggio fonico di comparazione, in mancanza di adeguata e specifica motivazione).

Cassazione penale sez. IV, 29/03/2023, n.16343
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "anteriore desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, il cui compendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena", in ragione della complessità dell'attività di successiva acquisizione, a mezzo ordine europeo di indagine, di comunicazioni su sistema "encrochat", a ricontro dell'informativa che segnalava l'esistenza del sodalizio).


Cassazione penale , sez. III , 23/03/2023 , n. 23967
La valutazione di attendibilità della persona offesa, già effettuata nel giudizio di cognizione, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale si è individuato il riscontro esterno alle dichiarazioni della predetta.

Cassazione penale , sez. III , 14/03/2023 , n. 17214
In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare della imposta evasa, è tenuto ad operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, soffre delle limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché, nel caso in cui i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie siano individuati sulla base non di presunzioni, ma di precisi elementi documentali, quali le entrate registrate nella contabilità o nei conti correnti bancari, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. (Fattispecie relativa al delitto di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, in cui l'imposta dovuta era stata quantificata sulla base di ricavi registrati in contabilità e, in modesta parte, di bonifici in entrata sui conti correnti riferibili all'impresa).

Cassazione penale , sez. VI , 22/02/2023 , n. 13461
Nel giudizio di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile quando non sia stato possibile produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può, tuttavia, essere oggetto di valutazione ai sensi dell' art. 238-bis c.p.p. , imponendosi l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata al fine di permettere una riconsiderazione nel merito del quadro probatorio, ferme restando le preclusioni processuali già maturate. (Fattispecie in cui la produzione innanzi alla Corte della sentenza assolutoria definitiva nei confronti di terzi era intesa a sollecitare la verifica della credibilità soggettiva di un collaboratore di giustizia, le cui propalazioni accusatorie erano state ritenute inattendibili nel procedimento definito e che aveva deposto, in quello pendente, su un dato d'accusa portante).

Cassazione penale , sez. IV , 07/02/2023 , n. 10394
In tema di prova scientifica del nesso causale nei delitti colposi, il controllo di legittimità non riguarda la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita e l'approccio metodologico siano razionali e logici, con specifico riguardo all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto.

Cassazione penale , sez. II , 19/01/2023 , n. 17973
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, ove queste coinvolgano un minore di anni quattordici, il giudice che pone a base della propria decisione il contenuto di esse è tenuto a interpretarle ed a svolgere le proprie valutazioni, senza che ciò comporti un onere di motivazione rafforzata derivante dall'età del soggetto intercettato, non prevedendo la disciplina sulle intercettazioni alcun regime differenziato in tal senso.

Cassazione penale , sez. V , 11/01/2023 , n. 17839
In tema di frode nell'esercizio del commercio, non integra violazione di legge disattendere gli esiti di specifiche metodiche di accertamento normativamente previste (nella specie, il procedimento del cd. panel test, fondato su una doppia controanalisi dell'olio extravergine d'oliva ai sensi del reg. Cee 11 luglio 1991, n. 2568 ), che non introducono ipotesi di prove legali, non consentite in ragione dei principi del libero convincimento del giudice e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ben potendo la prova della diversa qualità del prodotto essere desunta da fonti eterogenee.

Cassazione penale , sez. II , 24/11/2022 , n. 48276
I gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all' art. 192, comma 2, c.p.p. , operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso, l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, e occorrendo, invece, nel secondo caso, la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito.

Cassazione penale , sez. II , 10/11/2022 , n. 8948
In tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell'indagato, e non anche la precisione e la concordanza. (In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione di cui all' art. 273, comma 1-bis, c.p.p. richiama espressamente quelle di cui ai commi 3 e 4 dell' art. 192 c.p.p. , ma non quella di cui al comma 2).

Cassazione penale , sez. V , 27/10/2022 , n. 46069
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall' art. 625-bis c.p. , il giudice deve apprezzare l'utilità e la concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato di furto, senza che la concessione della diminuente possa essere condizionata dall'esito del giudizio a carico di questi. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che aveva negato la concessione all'imputato di detta circostanza, a fronte della chiamata in correità del complice, a carico del quale era stata elevata l'imputazione, ma che, in assenza di riscontri ex art. 192 c.p.p. , era stato mandato assolto dall'accusa di furto).

Cassazione penale , sez. III , 27/10/2022 , n. 5433
In tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, la violazione delle metodiche di assunzione e di valutazione della prova suggerite dalla C.D.. Carta di Noto, pur non determinando l'inutilizzabilità della deposizione, impone al giudice di illustrare le ragioni per le quali, secondo il suo libero, ma non arbitrario convincimento, la prova dichiarativa assunta senza l'osservanza di dette metodiche debba ritenersi comunque attendibile, assolvendo ad un onere motivazionale tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle menzionate linee guida.

Cassazione penale , sez. VI , 05/10/2022 , n. 44428
In tema di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e cessione di stupefacenti, non corrisponde ad una massima d'esperienza l'affermazione secondo cui è tipica dell'agire mafioso la metodica del ricorrere al sequestro della persona inadempiente agli obblighi nascenti dal sinallagma illecito, trattandosi di condotta - successiva alla consumazione del reato - ascrivibile ai contesti del narcotraffico, di talché essa non integra l'aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 c.p. , la quale richiede che l'evocazione della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo sia logicamente funzionale alla perpetrazione del crimine.

Cassazione penale , sez. III , 04/10/2022 , n. 3239
In tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di attendibilità del dichiarato di una minore vittima di violenza sessuale sul rilievo che, pur in presenza di divergenze di dettaglio tra diverse narrazioni, erano state verificate la corrispondenza della struttura essenziale del corpo dichiarativo, l'esistenza di indici di effettività esperienziale e l'assenza di fattori distortivi mnestici o emotivi).

Cassazione penale , sez. III , 21/09/2022 , n. 42916
Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire ex se fonte di prova della commissione dell'illecito, assumendo il valore di dati liberamente valutabili dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riscontro può essere fornito o da distinti elementi di prova o anche da altre presunzioni, purché gravi, precise e concordanti).

Cassazione penale , sez. II , 06/07/2022 , n. 38184
In tema di sentenze irrevocabili acquisite ai fini di prova del fatto in esse accertato, in assenza di pregiudizialità penale e fermo restando l'obbligo motivazionale vigente in presenza di un giudicato assolutorio per il medesimo fatto, la differenza tra le acquisizioni processuali di un procedimento già definito e di altro in corso può condurre il giudice di merito a epiloghi diversi, in ciò consistendo il richiamo operato dall' art. 238-bis c.p.p. alle regole interpretative fissate dagli artt. 187 e 192, comma 3, c.p.p.

Cassazione penale , sez. II , 06/07/2022 , n. 38184
In tema di prove, gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova piena e non di mero elemento indiziario, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, sicché sulla loro base può essere affermata la penale responsabilità dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti.

Cassazione penale , sez. VI , 01/07/2022 , n. 39312
In tema di prova testimoniale, il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della stessa, non può assumere come base del proprio convincimento, l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, o si inganni sull'oggetto essenziale della sua deposizione, salvo che sussistano elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il solo rapporto di subordinazione gerarchica del teste rispetto all'imputato potesse integrare una presunzione di inattendibilità).

Cassazione penale , sez. V , 17/06/2022 , n. 33602
In tema di valutazione della deposizione della persona offesa, l'interesse del dichiarante straniero, vittima di uno dei delitti indicati dall' art. 18 d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 , ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale impone un rigoroso vaglio critico del narrato, ma non è, ex se , elemento idoneo ad intaccarne l'attendibilità intrinseca.

Cassazione penale , sez. I , 16/06/2022 , n. 29624
In tema di dichiarazioni del teste assistito, l'obbligo di dire la verità gravante sullo stesso accresce il grado di affidabilità della fonte e può essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell' art. 210 c.p.p.

Cassazione penale , sez. VI , 15/06/2022 , n. 35631
In tema di falsa testimonianza, eventuali cause di nullità o di inutilizzabilità della deposizione testimoniale non escludono la configurabilità del reato, a meno che non siano tali da far venire meno la stessa qualifica di testimone. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese dal testimone prima della disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della persona del giudice).

Cassazione penale , sez. I , 04/05/2022 , n. 35336
La confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che la renda, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, a condizione che il giudice ne apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto sul suo contenuto.


Cassazione penale , sez. IV , 26/04/2022 , n. 21310

In tema di prova, le c.d. “fonti aperte”, reperibili anche tramite la rete “internet”, possono costituire solo un parametro con cui valutare l'impiego di massime di esperienza o profili attinenti a fatti notori non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione.

Cassazione penale , sez. VI , 12/04/2022 , n. 48320
In tema di criteri di valutazione della chiamata in correità, va distinto il generico interesse a collaborare, che può animare utilitaristicamente ogni collaborante in ragione della possibilità di fruire dei benefici di legge, e non ne inficia la credibilità, in mancanza di quantomeno serie allegazioni contrarie, dall'interesse concreto a rendere dichiarazioni eteroaccusatorie inquinate - per malanimo, astio, rancore, intese collusive o altro - tale da rendere legittimo il sospetto concreto di inattendibilità delle propalazioni accusatorie, ciò che deve indurre il giudice a maggiore cautela e ad applicare con criterio di rigore gli ulteriori parametri valutativi offerti dall'esperienza e dalla logica.

Cassazione penale , sez. V , 22/03/2022 , n. 18438
La confessione può giustificare la concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all' art. 416-bis.1, comma 3, c.p. a condizione che il giudice apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità del narrato, dando conto, con motivazione logica, degli elementi di conferma eventualmente acquisiti e dei motivi per i quali debba escludersi il sospetto di un intento autocalunniatorio.

Cassazione penale , sez. VI , 24/02/2022 , n. 15140
In tema di indagini genetiche, l'eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA non comporta l'inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l'esito dell'esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva attribuito all'imputato l'utilizzo del guanto da cui era stato estratto il DNA, pur se il prelievo non era avvenuto con guanti sterili, stante la mancanza sul supporto di tracce riferibili a soggetti diversi).

Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2021 , n. 2632
Ai fini della emissione di una misura cautelare personale, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, ma il giudice, nella motivazione, è tenuto a svolgere una valutazione particolarmente penetrante circa l'attendibilità delle stesse, che non può essere limitata alla mera ricerca dei c.d. riscontri esterni alla propalazione, ma deve investire anche le ragioni della tardività.

Cassazione penale , sez. V , 24/11/2021 , n. 2713
In tema di revisione, il contrasto di giudicati, rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo, non ricorre nell'ipotesi di divergente valutazione giuridica, da parte di due diversi giudici, dell'attendibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate all'imputato, in un caso affermandosi la responsabilità di quest'ultimo e, nell'altro, pronunciandosi sentenza di assoluzione per assenza di riscontri, essendo tale difformità conseguenza dell'applicazione del criterio legale di valutazione fissato dall' art. 192, comma 3, c.p.p.

Cassazione penale , sez. V , 05/11/2021 , n. 5701
In tema di testimonianza indiretta, possono formare oggetto della testimonianza de relato del personale di polizia giudiziaria i risultati dell'individuazione fotografica poiché essa consiste in una dichiarazione ricognitiva resa da un teste della propria percezione visiva. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza de relato, non avendo la difesa richiesto l'esame della fonte diretta).

Cassazione penale , sez. III , 19/10/2021 , n. 43614
In tema di valutazione della prova, il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva. (Fattispecie relativa a lividi e graffi al collo ed al viso, nonché ematomi ai polsi).

Cassazione penale , sez. II , 13/10/2021 , n. 43067
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall' art. 110 cod. pen. , con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.

Cassazione penale , sez. III , 05/10/2021 , n. 44938
In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

Cassazione penale , sez. III , 15/09/2021 , n. 44348
In tema di valutazione della prova indiziaria nei reati sessuali, non è possibile ritenere, con ragionamento circolare, che i sintomi siano la prova dell'abuso e che quest'ultimo sia la spiegazione dei sintomi, in quanto non è consentito da un indizio, sicuro in fatto, ma equivoco nell'interpretazione, concludere per la certezza dell'evento che rappresenta il tema probatorio, trasformandosi diversamente l'oggetto della prova in criterio di inferenza.

Cassazione penale , sez. V , 25/05/2021 , n. 27918
Le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell' art. 192, comma 3, c.p.p. , dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori.

Cassazione penale , sez. V , 19/04/2021 , n. 25272
In tema di omicidio doloso, il mancato ritrovamento del cadavere non impedisce la formazione della prova né incide sul principio di responsabilità e, tuttavia, l'evento morte può essere provato mediante indizi gravi, precisi e concordanti, nonché tenendo conto del comportamento post factum dell'imputato. (Conf., Sez. 1, n. 3624 del 1995, Rv. 201935).

Cassazione penale , sez. I , 15/02/2021 , n. 27854
In tema di immigrazione clandestina, sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari dai migranti soccorsi in mare in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all' art. 10-bis d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 , né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato.

Cassazione penale , sez. III , 21/01/2021 , n. 5602
In tema di criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone oculare, rientra tra i compiti del giudice considerare, sulla base dei dati di fatto, anche l'incidenza, sull'accuratezza e la credibilità della testimonianza, nelle sue componenti oggettiva e soggettiva, delle possibili interferenze, sulla percezione visiva dei fatti, della posizione del teste rispetto ad essi e delle condizioni di illuminazione dei luoghi, della operata surrogazione, da parte dello stesso teste, delle lacune visive, con la sua pregressa esperienza e conoscenza del luogo, e della sicurezza manifestata nel riferire di quanto osservato.(Fattispecie di plurime dichiarazioni rese da teste oculare, due delle quali in prossimità temporale del fatto e la terza a distanza di circa due anni e mezzo, quanto al punto di caduta di una persona dal terrazzo di un albergo).


Cassazione penale , sez. III , 21/01/2021 , n. 5602
L'accertato mendacio dell'imputato può essere utilizzato quale indizio a carico dello stesso in quanto sintomatico del suo tentativo di sottrarsi all'accertamento dei fatti.


Cassazione penale , sez. V , 16/12/2020 , n. 12045
Le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, anche quando acquisite ai sensi dell' art. 500, comma 4, c.p.p. , possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, ove la loro attendibilità intrinseca sia confermata attraverso il rigoroso vaglio delle garanzie procedurali emergenti dalla progressione processuale, senza la necessità di reperire i riscontri esterni di cui all' art. 192, comma 3, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai congiunti della vittima, ai quali quest'ultima, per il desiderio che il tentativo di omicidio in suo danno non rimanesse impunito, aveva confidato nomi, circostanze, e ruoli degli autori).

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