1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.
Spiegazione dell'art. 193 c.p.p.
L'articolo 193 riproduce, con una formulazione più restrittiva, il disposto dell'art. 300 c.p.p. stabilendo che i limiti di prova propri della legge processuale civile si osservano solo nella decisione delle questioni pregiudiziali civili attinenti allo stato di famiglia e di cittadinanza (v. art. 3).
A seguito dell'orientamento assunto dalla Commissione sul tema degli incidenti di falso (che si e' deciso di non disciplinare espressamente al fine di far intendere come nel nuovo processo il giudice penale possa disattendere anche il contenuto di atti assistiti da efficacia privilegiata ex art. 2700 c.c.), i limiti di prova dettati dalla legge civile non dovranno trovare applicazione a differenza di quanto oggi risulta dal combinato disposto degli artt. 215 e 308 c.p.p. - nemmeno in relazione agli atti pubblici (per la disciplina che ne consegue, v. sub art. 241).
Fonte: Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni. (GU n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 93.