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Codice di procedura penale

Art. 194 c.p.p. - Oggetto e limiti della testimonianza

1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova . Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.


2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.


3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

Spiegazione dell'art. 194 c.p.p.
L'art. 194 c.p.p., dopo aver fatto rinvio alla regola generale per la determinazione dell'oggetto dell'esame testimoniale, contiene una serie di norme tutte attinenti ai limiti dell'oggetto di tale prova, che il codice attuale raccoglie, impropriamente, assieme ad altre (art. 349 commi 2, 3, 4 e 5), sotto la rubrica "Regole per l'esame testimoniale".
In particolare, il comma 2 prevede alcuni temi d'esame finalizzati a valutare la credibilità del testimone e, in corrispondenza alla seconda parte del comma 5 dell'attuale art. 349 c.p.p., la personalità dell'offeso dal reato.
Fonte: Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni. (GU n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 93.


Le massime della Cassazione
Cassazione penale , sez. III , 14/07/2022 , n. 47666
Il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una testimonianza senza che il grado di minore affidabilità della prova dichiarativa ne implichi la inutilizzabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile e utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia su quanto rappresentato in talune fotografie, a prescindere dalla loro allegazione alle annotazioni agli atti del fascicolo del pubblico ministero).

Cassazione penale , sez. VI , 01/07/2022 , n. 39312
In tema di prova testimoniale, il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della stessa, non può assumere come base del proprio convincimento, l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, o si inganni sull'oggetto essenziale della sua deposizione, salvo che sussistano elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il solo rapporto di subordinazione gerarchica del teste rispetto all'imputato potesse integrare una presunzione di inattendibilità).

Cassazione penale , sez. VI , 15/06/2022 , n. 35631
In tema di falsa testimonianza, eventuali cause di nullità o di inutilizzabilità della deposizione testimoniale non escludono la configurabilità del reato, a meno che non siano tali da far venire meno la stessa qualifica di testimone. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese dal testimone prima della disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della persona del giudice).

Cassazione penale , sez. II , 31/03/2022 , n. 23970
Il riconoscimento dell'imputato operato in udienza, nel corso dell'esame testimoniale, è atto di identificazione diretta, effettuato con dichiarazioni orali, valido e processualmente utilizzabile anche senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione personale.

Cassazione penale , sez. III , 08/03/2022 , n. 14547
Nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna.

Cassazione penale , sez. V , 28/10/2021 , n. 15254
In tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa.


Cassazione penale , sez. III , 19/10/2021 , n. 43614
In tema di valutazione della prova, il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva. (Fattispecie relativa a lividi e graffi al collo ed al viso, nonché ematomi ai polsi).

Cassazione penale , sez. IV , 13/07/2021 , n. 30238
In tema di prova dichiarativa, la testimonianza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca in ordine agli accertamenti compiuti attraverso dati risultanti dall'anagrafe tributaria o da altre banche dati costituisce piena prova dei fatti accertati.

Cassazione penale , sez. III , 18/12/2020 , n. 6710
In tema di valutazione della prova testimoniale, la natura progressiva delle dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, in quanto tali dichiarazioni spesso non si esauriscono in un'unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento, di regola condizionato dall'affidamento nei confronti dell'autorità procedente e intrecciato con quello psicologico di superamento del trauma, sicché il giudizio sull'attendibilità del dichiarato impone una valutazione d'insieme comprensiva di tutti gli stadi di tale percorso.

Cassazione penale , sez. VI , 23/09/2020 , n. 27911
Il riconoscimento informale della voce dell'imputato, operata da un teste in dibattimento dopo aver ascoltato una telefonata registrata, costituisce un accertamento di un dato fattuale, utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. (Fattispecie di riconoscimento da parte della testimone, convivente per lungo tempo con l'imputato, della voce di questi registrata in due telefonate anonime effettuate ai Carabinieri).

Cassazione penale , sez. IV , 11/02/2020 , n. 10153
In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità.

Cassazione penale , sez. I , 12/12/2019 , n. 7898
Le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per addestramento personale ad attività finalizzate al terrorismo islamico sul fondamento delle decisive dichiarazioni di un compagno di cella del predetto, che aveva riferito della sua radicalizzazione e delle sue esortazioni ad andare a combattere per la causa jihadista, omettendo di preliminarmente esaminare la questione della credibilità soggettiva del testimone nonostante che questi, prima dell'arresto dell'imputato, avesse rinnegato l'Islam per abbracciare la fede cristiana).

Cassazione penale , sez. II , 09/10/2019 , n. 4128
In tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell'azienda titolare del marchio, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato).

Cassazione penale , sez. III , 05/07/2019 , n. 36712
In tema di reati riguardanti la prevenzione del rischio sismico, l'individuazione dei comuni e delle aree sottoposte alla legislazione antisismica non è tema di prova, in quanto gli ambiti territoriali in questione sono definiti da norme poste da fonti secondarie di diritto oggettivo, che è dovere del giudice conoscere in applicazione del principio iura novit curia . (In motivazione la Corte ha precisato che, ai fini della contestazione del reato, è sufficiente la mera enunciazione nel capo d'imputazione del fatto che si tratta di un intervento in zona sismica, non occorrendo una specifica indicazione della sismicità dell'area in cui è stata realizzata l'opera).

Cassazione penale , sez. VI , 05/06/2019 , n. 38064
In tema di testimonianza indiretta, il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste de relato, sebbene sia contrastante con quella della fonte diretta, in quanto l' art. 195 c.p.p. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova.

Cassazione penale , sez. III , 16/05/2019 , n. 42920
In tema di istruttoria dibattimentale, la presentazione da parte dell'imputato di una memoria a sua firma non può essere equiparata all'esame ex art. 503 cod. proc. pen. , trattandosi di un atto scritto con il quale egli si sottrae al contraddittorio tra le parti, alla presenza del giudice, sulla propria versione dei fatti. (Fattispecie relativa ad un giudizio in tema di reato di violenza sessuale in cui l'imputato, ancorché ritualmente citato, non era comparso, essendosi limitato a depositare, per il tramite del difensore, una memoria scritta di cui, con il ricorso per cassazione, ha lamentato la mancata valutazione).

Cassazione penale , sez. I , 17/10/2018 , n. 49963
I fogli manoscritti e firmati dal testimone, ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento, costituiscono una manifestazione del pensiero dello stesso, ancorché esplicitata in forma grafica e non verbale, onde devono essere equiparati sotto il profilo probatorio alle dichiarazioni testimoniali, a condizione che il teste, nel contraddittorio delle parti, ne confermi l'autenticità ed il contenuto ricognitivo.

Cassazione penale , sez. IV , 19/04/2018 , n. 21886
In tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile, le cui dichiarazioni possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, è richiesto un vaglio particolarmente rigoroso nel caso in cui una parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile, e deve ritenersi illegittima la valutazione frazionata di tali dichiarazioni ove la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte.

Cassazione penale , sez. VI , 13/02/2018 , n. 14730
In tema di testimonianza indiretta, ifatti cui fa riferimento l' art. 195, comma 1, cod. proc. pen. , che impongono l'esame della fonte diretta a semplice richiesta di parte, senza alcun sindacato del giudice, sono solo quelli rappresentati dalla fonte diretta alla fonte de relato e non anche quelli che attengono ai rapporti tra i due soggetti e alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità; in tali casi il nuovo esame della fonte diretta costituisce atto istruttorio che presuppone la puntuale allegazione della parte richiedente di elementi da cui desumere la necessità della verifica domandata.

Cassazione penale , sez. IV , 14/11/2017 , n. 16715
In tema di patologie asbesto correlate, l'esistenza e l'entità dell'esposizione ad amianto può essere dimostrata anche attraverso la prova testimoniale, in quanto il vigente sistema processuale penale non conosce ipotesi di prova legale e, anche nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche per il rilievo di valori soglia, il relativo accertamento può essere dato con qualsiasi mezzo di prova.

Cassazione penale , sez. VI , 03/10/2017 , n. 3041
In tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonchè all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità).

Cassazione penale , sez. V , 20/09/2017 , n. 53181
L'oggetto della testimonianza, sia diretta che de relato, può essere una comunicazione o una dichiarazione di contenuto narrativo, e la comunicazione può avere qualsiasi forma: non solo verbale, ma anche scritta o gestuale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza de relato avente ad oggetto la confessione dell'imputato, evocata dalla descrizione di gesti, comportamenti e alcune parole di quest'ultimo, valutati nell'ambito del complesso contesto comunicativo).

Cassazione penale , sez. IV , 13/09/2017 , n. 47262
L'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa.

Cassazione penale , sez. III , 16/05/2017 , n. 41593
In tema di testimonianza, la mancanza dell'esatta collocazione spaziale del fatto non fa venire meno l'attendibilità della narrazione fatta dalla persona offesa del reato di violenza sessuale quando la collocazione medesima risulti comunque accertata in base ad altri elementi probatori precisi e concordanti

Cassazione penale , sez. II , 27/01/2017 , n. 12858
Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.

Cassazione penale , sez. I , 16/11/2016 , n. 53691
Devono ritenersi dichiarazioni testimoniali e sono pienamente utilizzabili i contributi dichiarativi resi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da migranti soccorsi in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all'art. 10 bis d.lg. n. 286 del 1998, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato.

Cassazione penale , sez. II , 04/10/2016 , n. 54274
In tema di ammissione di nuove prove, è esercitabile il potere d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento al nuovo esame di un testimone già sentito, purchè su circostanze diverse da quelle già oggetto di prova, poichè il requisito della novità si riferisce sia ai mezzi di prova non introdotti precedentemente, sia a quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate ma su circostanze e contenuti differenti.

Cassazione penale , sez. III , 21/04/2016 , n. 40656
In tema di prova testimoniale, la deposizione dei prossimi congiunti dell'imputato nei cui confronti non opera la facoltà di astensione prevista dall'art. 199, comma primo, cod. proc. pen., deve essere valutata secondo le regole ordinarie di valutazione della prova.

Cassazione penale , sez. II , 27/10/2015 , n. 46100
In tema di valutazione della prova testimoniale, la vulnerabilità della persona offesa, nella misura in cui produce fratture non decisive della progressione dichiarativa, emergenti anche a seguito delle contestazioni, e si manifesta attraverso un contegno timoroso, non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, dovendo la credibilità dei contenuti essere valutata anche sulla base della comunicazione non verbale, della quale deve essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilità e, segnatamente, con la relazione che lega il dichiarante con l'accusato. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la valutazione della Corte territoriale, secondo cui l'atteggiamento particolarmente agitato ed impaurito del testimone ne avvalorava l'attendibilità, in quanto pienamente coerente con il clima di intimidazione causato dal comportamento dell'imputato).

Cassazione penale , sez. V , 19/10/2015 , n. 46471
È illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di appello ha diversamente valutato le medesime dichiarazioni della persona offesa, in ordine a fatti concernenti la responsabilità di più imputati, facendone derivare per alcuni una valutazione di inattendibilità e per altri una valutazione di attendibilità, senza spiegare compiutamente le ragioni poste a base della divergente valutazione).


Cassazione penale , sez. II , 24/09/2015 , n. 43278
Le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che all'erronea indicazione dell'età apparente dell'imputato, da parte della persona offesa, potesse attribuirsi - in via preventiva e presuntiva - una valenza invalidante della credibilità di quest'ultima, ritenendo immune da censure la decisione di merito che, all'esito di una approfondita valutazione, aveva ritenuto attendibili le sue dichiarazioni)

Cassazione penale , sez. III , 22/09/2015 , n. 41835
In tema di testimonianza indiretta, le dichiarazioni doppiamente de relato (perché acquisite al procedimento attraverso un terzo soggetto) hanno valenza di meri indizi e richiedono una verifica particolarmente rigorosa dell'attendibilità di tutti i soggetti coinvolti, anche qualora il giudizio si svolga con le forme del rito abbreviato, potendo il giudice eventualmente compiere i dovuti approfondimenti attraverso l'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la sentenza impugnata per non aver sottoposto a vaglio critico una relazione degli assistenti sociali, assunta a fondamento dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato, che compendiava le dichiarazioni rese ai medesimi dai genitori affidatari di tre bambini circa i racconti di questi ultimi concernenti gli abusi sessuali cui il padre li avrebbe sottoposti).

Cassazione penale , sez. I , 27/05/2015 , n. 34473
>In tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali concernenti un medesimo fatto, la valenza probatoria delle dichiarazioni non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, se non a condizione che sia rigorosamente dimostrato che tutte le fonti orali, presenti in loco criminis, abbiano avuto la completa percezione del fatto nella interezza di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato i ricorsi di due imputati che avevano contestato, rispettivamente, la presenza sul luogo del delitto e la commissione della condotta attribuita, argomentando dal fatto che tali circostanze non erano state riferite da tutti i testimoni).

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