top of page

Codice di procedura penale

Art. 196 c.p.p. - Capacità di testimoniare

1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.


2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.


3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

Spiegazione dell'art. 196 c.p.p.
Sotto la rubrica "capacita' di testimoniare" l'art. 196 c.p.p. disciplina, nel comma 1, l'idoneità giuridica ad assumere la veste di testimone, che al pari dell'art. 348 c.p.p. vigente, si riconosce ad "ogni persona", mentre nel comma 2 si prevedono i modi per accertare la capacita' fisica e mentale di un soggetto ad assolvere l'ufficio di testimone, prescrivendosi che tali accertamenti debbono essere disposti quando siano necessari per valutare la credibilità delle dichiarazioni testimoniali e che si debbono svolgere con i mezzi consentiti dalla legge nelle varie disposizioni concernenti le attività di prova.
Nell'ultimo comma e' scandito il rapporto fra capacita' giuridica e capacita' psico-fisica a testimoniare: l'accertamento negativo in qualsiasi grado della prima non pregiudica in alcun modo la seconda e spetta in ogni caso al giudice valutare in concreto la credibilità dei testimoni, come già e' statuito nel comma 2 dell'art. 348 c.p.p.

Fonte: Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni. (GU n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 93.


Le massime della Cassazione
Cassazione penale sez. II - 26/06/2013, n. 43094

La capacità dell'imputato e del testimone di rendere dichiarazioni non può essere esclusa per la sola presenza nel dichiarante di patologie di carattere psichiatrico, essendo compito del giudice valutare, con particolare rigore, l'attendibilità di quanto affermato e le sue determinazioni, se espresse in modo logico e coerente, potranno essere censurate in sede di legittimità solo nei limiti del travisamento della prova. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione positiva di attendibilità effettuata dal giudice di merito di un collaboratore di giustizia che, pur ritenuto in sede di perizia, affetto da sintomi di disturbo di personalità "bordeline" aveva dimostrato di essere lucido e ben orientato e di aver conservato un buon equilibrio psichico, lucidità e coerenza ideativa).



Cassazione penale sez. III - 14/03/2023, n. 24365

L'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione e alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza, sicché non ogni comportamento contraddittorio, ma solo una situazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua capacità di testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti "qualificati".


Cassazione penale sez. III - 27/10/2022, n. 2849

In tema di reati sessuali, le accuse provenienti da minore vittima del reato di cui all'art. 609-quater c.p., soprattutto se acquisite tramite dichiarazioni "de relato", impongono un esame giudiziale critico improntato a canoni di neutralità e rigore, che richiede l'opportuno ausilio delle scienze di pedagogia, psicologia e sessuologia, rilevanti in materia, in quanto la loro attendibilità può essere inficiata da suggestioni eteroindotte. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la pronuncia di assoluzione che, nel ribaltare la condanna fondata, tra l'altro, su dichiarazioni accusatorie provenienti solo da testi "de relato", aveva evidenziato che non potevano escludersi interventi induttivi sulla vittima, dell'età di tre anni, rimasta silente sia durante l'esame svoltosi in sede di incidente probatorio, oggetto di perizia raccolta, in maniera non genuina, con l'ausilio di un perito, sia in fase dibattimentale e la cui audizione non era stata rinnovata in secondo grado, anche per evitare rischi di vittimizzazione secondaria).


Cassazione penale sez. III - 18/12/2020, n. 6710

In tema di valutazione della prova testimoniale, la natura progressiva delle dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, in quanto tali dichiarazioni spesso non si esauriscono in un'unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento, di regola condizionato dall'affidamento nei confronti dell'autorità procedente e intrecciato con quello psicologico di superamento del trauma, sicché il giudizio sull'attendibilità del dichiarato impone una valutazione d'insieme comprensiva di tutti gli stadi di tale percorso.



Cassazione penale sez. III - 12/11/2020, n. 189

In tema di dichiarazioni rese dal teste persona offesa di reati sessuali (nella specie, minorenne), la valutazione della sua attendibilità è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche.



Cassazione penale sez. V - 13/02/2020, n. 12920

La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.


Cassazione penale sez. III - 18/06/2019, n. 44289

In tema di esame testimoniale della persona minorenne, la scelta del metodo scientifico da utilizzare per valutare la capacità a testimoniare è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivata.


Cassazione penale sez. III - 05/04/2018, n. 23202

In tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da vittima minorenne, la sottoposizione del dichiarante al c.d. test di Rorschach non costituisce prova decisiva la cui mancata assunzione integra vizio della decisione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., in quanto il predetto test rappresenta solo uno dei diversi metodi scientifici di indagine psicologica sulla personalità del minore adoperati per stimarne la maturità psichica e la capacità a testimoniare, il cui utilizzo è rimesso alla discrezionalità del perito. (In motivazione la S.C. ha precisato che i test psicologici proiettivi non sono utilizzabili per la specifica valutazione in tema di abuso sessuale, non mettendo in luce significative differenze tra minori abusati e non, per la correlabilità degli elementi clinici a condizioni generali di stress o traumatiche).



Cassazione penale sez. III - 30/11/2017, n. 7259

Nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (Fattispecie relativa alla richiesta di rinnovazione della perizia sulla capacità del testimone ex art. 196 cod. proc. pen., in cui la S.C. ha precisato che la valutazione discrezionale del giudice di appello sulla predetta richiesta, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto).


Cassazione penale sez. III - 18/10/2017, n. 8541

In tema di reati sessuali in danno di minori di età, la valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusatorie rese dalle vittime degli abusi, che richiede specifiche cognizioni tecniche mediante il ricorso al sapere scientifico esterno, non impone nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la c.d. consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 cod. proc. pen. ovvero di richiedere al giudice per le indagini preliminari l'incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall'art. 359 cod. proc. pen., le cui risultanze sono utilizzabili nei riti speciali, ovvero nel giudizio ordinario su accordo tra le parti.



Cassazione penale sez. I - 12/09/2017, n. 6969

L'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione ed alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza; pertanto non ogni comportamento contraddittorio, ma soltanto una situazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua idoneità a testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti "qualificati".

Cassazione penale sez. II - 28/04/2017, n. 21977

Le dichiarazioni rese dalla vittima del reato affetta da deficit psichico non sono di per sè inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni rese da un soggetto con ritardo mentale rilevante, vittima del reato di circonvenzione di incapace).


Cassazione penale sez. un. - 23/03/2017, n. 39746

In caso di richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l'esame testimoniale, il giudice per le indagini preliminari può disporre "ex officio" lo svolgimento di accertamenti peritali aventi ad oggetto la capacità a testimoniare del soggetto esaminando ai sensi dell'art. 196, cod. proc. pen. (Nella specie l'esame testimoniale ha riguardato un minore vittima di violenza sessuale).


Cassazione penale sez. III - 07/12/2016, n. 14820

In caso di richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l'esame testimoniale, il giudice per le indagini preliminari può disporre "ex officio" lo svolgimento di accertamenti peritali aventi ad oggetto la capacità a testimoniare del soggetto esaminando ai sensi dell'art. 196 cod. proc. pen. (In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità formulata dall'imputato con riguardo agli accertamenti peritali disposti di ufficio dal G.I.P. per verificare la capacità a testimoniare di un minore vittima di abuso sessuale, il cui esame in incidente probatorio era stato richiesto dalle parti).


Cassazione penale sez. III - 05/07/2016, n. 42718

Sono utilizzabili le dichiarazioni "de relato" aventi ad oggetto quanto appreso dal minore vittima di abusi sessuali, non esaminato nel giudizio, solo se sia stata accertata, in base a motivato parere reso da professionista, l'impossibilità di procedere all'esame del minore, che può essere assoluta, nel caso in cui la sua personalità sia talmente fragile da poter essere qualificata in termini di infermità ai sensi dell'art. 195, comma terzo, cod. proc. pen., o relativa, in considerazione del concreto e grave pregiudizio alla salute che potrebbe derivare dall'esame - da valutare in riferimento all'età del minore al momento dello svolgimento dell'atto istruttorio e non a quella al momento del fatto - e della possibilità di adottare le modalità protette previste dall'art. 498, comma 4-ter, cod. proc. pen.


Cassazione penale sez. III - 26/04/2016, n. 48571

In tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da vittima minorenne, la sottoposizione del dichiarante al cd. test di Rorschach non costituisce prova decisiva la cui mancata assunzione integra vizio della decisione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera d), cod. proc. pen., in quanto il predetto test rappresenta solo uno dei diversi metodi scientifici di indagine psicologica sulla personalità del minore adoperati per stimarne la maturità psichica e la capacità a testimoniare, il cui utilizzo è rimesso alla discrezionalità del perito.


Cassazione penale sez. II - 27/10/2015, n. 46100

In tema di valutazione della prova testimoniale, la vulnerabilità della persona offesa, nella misura in cui produce fratture non decisive della progressione dichiarativa, emergenti anche a seguito delle contestazioni, e si manifesta attraverso un contegno timoroso, non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, dovendo la credibilità dei contenuti essere valutata anche sulla base della comunicazione non verbale, della quale deve essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilità e, segnatamente, con la relazione che lega il dichiarante con l'accusato. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la valutazione della Corte territoriale, secondo cui l'atteggiamento particolarmente agitato ed impaurito del testimone ne avvalorava l'attendibilità, in quanto pienamente coerente con il clima di intimidazione causato dal comportamento dell'imputato).


Cassazione penale sez. III - 18/09/2015, n. 47033

In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, la valutazione della sua attendibilità è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche.


Cassazione penale sez. III - 16/01/2015, n. 22486

Il giudice di appello, che disattenda le conclusioni di una perizia ritualmente disposta e già valorizzata positivamente dal primo giudice, ha l'obbligo di motivare esaurientemente le ragioni del suo diverso convincimento e di tenere conto delle censure proposte dalle parti e delle eventuali memorie tecniche difensive, se prodotte, ma non ha l'obbligo di disporre una nuova perizia, salvo che non sia in grado di fornire direttamente spiegazioni in via meramente logica o tecnica.


Cassazione penale sez. III - 10/12/2013, n. 11096

L'art. 196 c.p.p., nel prevedere che il giudice possa ordinare gli accertamenti opportuni al fine di riscontrare l'idoneità fisica o mentale del teste a rendere testimonianza, non limita le modalità di verifica ai soli accertamenti di natura tecnica (quali perizie o esperimenti giudiziali), ma consente il ricorso anche all'esame di un teste "qualificato". (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'escussione dei medici che avevano avuto in cura o si erano occupati per ragioni professionali delle capacità mentali della persona offesa vittima di abusi sessuali).

bottom of page