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Codice di procedura penale

Art. 197 c.p.p. - Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non possono essere assunti come testimoni:


a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;


b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;


c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;


d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter.

Spiegazione dell'art. 197 c.p.p.
Con l'articolo 197 si e' inteso porre una normativa precisa dei casi di incompatibilità con l'ufficio di testimone, che non trovano esplicita ed organica disciplina nel codice vigente.
Nella lettera a) del comma 1 si e' previsto, diversamente da quanto disposto nell'art. 348 comma 3 c.p.p., che "i coimputati dello stesso reato o di un reato connesso a norma dell'articolo 12" non possano essere assunti come testimoni, soltanto sino a che conservino tale loro qualità.
Oltre questo limite, contrassegnato dalla pronuncia della sentenza irrevocabile di proscioglimento, assoluzione o condanna, si è ritenuto che la persistenza dell'incompatibilità a testimoniare per tali soggetti non sarebbe giustificata da ragioni di tutela contro autoincriminazioni (gia' apprestata in via generale dall'art. 198 comma 2) e sottrarrebbe inopportunamente una fonte probatoria alla libera valutazione del giudice, ledendo il diritto alla prova degli altri imputati, che dal persistere della limitazione si vedrebbero privati di un mezzo probatorio talora non altrimenti sostituibile.
Si è ritenuto di tener ferma questa disposizione, già contenuta nel Progetto del 1978 (art. 188), considerando che l'interesse di un soggetto in ordine all'oggetto del processo non deve essere, di per sé, motivo di esclusione della sua testimonianza, ma può solo costituire uno dei tanti elementi di giudizio di cui il giudice si deve avvalere nell'apprezzare l'attendibilità della prova.
Né può indurre a riproporre la normativa oggi vigente (art. 348 comma 3 c.p.p.) la considerazione che soggetti condannati con sentenza divenuta irrevocabile possono strumentalizzare la loro testimonianza per precostituirsi una prova nuova su cui fondare una domanda di revisione: tale domanda, infatti, e' soggetta a una previa delibazione, idonea a stroncare simili eventualità del resto assai remote.
Quanto al problema della acquisizione del contributo probatorio del coimputato, in caso di separazione di procedimenti connessi, si è riesaminata la normativa tracciata dal Progetto del 1978, imperniata sulla testimonianza "volontaria" (esame a richiesta) (cfr. art. 188 comma 2 del Progetto 1978), concludendosi un lungo dibattito in seno alla Commissione con l'adesione ad un orientamento non dissimile da quello previsto dagli art. 348- bis e 450- bis del codice vigente.
E' sembrato preferibile, alla luce della necessità di rendere più incisivi ed efficaci gli strumenti per l'accertamento della verità, non consentire al coimputato di paralizzare la richiesta della parte che sollecita la sua audizione, mediante la negazione del consenso a rendere le dichiarazioni.
La disciplina dell'interrogatorio della persona imputata di reato connesso contro cui si procede separatamente (artt. 210 e 362, concernenti, rispettivamente, la fase del dibattimento e quella delle indagini preliminari) viene cosi' a delineare un assetto diverso rispetto a quello fissato per i casi di processo cumulativo ove il divieto di assumere la testimonianza sancito dalla lett. a) e la norma che attribuisce all'imputato il diritto di sottoporsi all'esame in dibattimento solo quando lo ritenga compatibile con il suo interesse difensivo (art. 208) impediscono al pubblico ministero di chiamare il coimputato a rendere dichiarazioni sul fatto del correo contro cui si procede nel medesimo giudizio.
Anche in tema di parte civile (art. 197 lett. b) e' stata modificata la norma accolta nel Progetto del 1978 che aveva statuito l'incompatibilita' di questo soggetto ad assumere l'ufficio di testimone in quanto portatore nel processo di un interesse personale (art. 188 n. 2).
Si e' ritenuto che la rinuncia al contributo probatorio della parte civile costituisce un sacrificio troppo grande nella ricerca della verita' processuale. L'art. 208, in tema di esame delle parti, stabilisce ora chiaramente che alla persona che agisce in sede penale per richiedere il risarcimento del danno o le restituzioni spetta il diritto a non essere sottoposta all'esame solo quando non vi sia la necessita' di assumerne le dichiarazioni nella veste di testimone.
Nella lettera c), generalizzando espressamente all'intero arco del procedimento la norma oggi posta dall'art. 450 comma 2 c.p.p. in relazione alla fase dibattimentale, e' previsto che chi svolge o ha svolto determinate funzioni (giudice, pubblico ministero, segretario) non possa assumere la qualita' di testimone, mentre e' lasciato alle norme relative alle specifiche funzioni di regolare i casi ed i limiti in cui del loro esercizio non si debba investire chi abbia deposto come testimone nello stesso processo (cfr., quanto alla funzione di giudice, l'art. 35 ultimo comma).
In sede di disciplina della testimonianza non si e' fatto alcun cenno al perito ed all'interprete: si e' ritenuto che rispetto a queste funzioni debba considerarsi prevalente quella di testimone e che perciò, salvo a risolvere in via interpretativa gli specifici casi che si dovessero presentare, l'unica norma che si deve affermare è nel senso dell'ostacolo a nominare perito od interprete chi debba essere chiamato a deporre come testimone (cfr. art. 222 lett. d) e 144 lett. b).
Nessun cenno e' stato fatto al consulente tecnico, perchè si e' ritenuto che a tale qualifica, risalente ad un atto di parte, non possa essere attribuito rilievo alcuno nella materia in esame (cade perciò l'esigenza di riprodurre la norma dell'attuale art. 323 comma 3 c.p.p.).
Quanto al difensore, si è ritenuto che la disciplina dell'incompatibilità trovi la propria sede normativa nell'ordinamento forense, essendo in gioco anche profili di deontologia professionale che non possono trovare regolamentazione
nel codice di procedura penale.
Fonte: Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni. (GU n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 93.


Le massime della Cassazione
Cassazione penale sez. VI - 04/06/2019, n. 32373
In tema di giudizio abbreviato, sono utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni contenute nelle denunzie e nelle querele presentate nel corso delle indagini preliminari, anche se provenienti da persona giudicata in procedimento per reato collegato, in quanto dalla stessa spontaneamente rese, sicchè non trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 63 cod. proc. pen.

Cassazione penale sez. VI - 11/09/2019, n. 41260
In tema di testimonianza assistita, il mancato invito a rendere la dichiarazione di rito prevista dall'art. 497, comma 2, cod. proc. pen. configura una nullità relativa, che può essere immediatamente eccepita anche dal difensore del teste, in quanto la previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. fa riferimento non alla parte processuale, ma alla parte di un atto, qual è il teste assistito nel corso della sua escussione.

Cassazione penale sez. IV - 19/09/2019, n. 46203
In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e prescindendo da indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità.

Cassazione penale sez. II - 08/10/2019, n. 7802
Tra il venditore, o cedente, della sostanza stupefacente e l'acquirente che intenda effettuare successive vendite o cessioni illecite non ricorre un'ipotesi di concorso di persone ex art. 110 c.p., atteso che i soggetti contraenti pongono in essere ciascuno una delle diverse ed autonome condotte monosoggettive previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che, ove si proceda nei confronti dei predetti separatamente, l'acquirente, ricorrendone i presupposti, può essere esaminato ai sensi dell'art. 197-bis, comma 2, c.p.p.

Cassazione penale sez. IV - 19/11/2019, n. 48778
In tema di prova dichiarativa, l'assunzione della qualità di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ai fini dell'applicabilità delle garanzie di cui all'art. 350 c.p.p., non postula la previa formale iscrizione della persona nel registro degli indagati di cui all'art. 335 c.p.p., essendo sufficiente che essa sia stata raggiunta da elementi concreti di colpevolezza che possano perlomeno far sospettare la sua responsabilità per la consumazione del reato.

Cassazione penale sez. VI - 26/11/2019, n. 9760
È configurabile il delitto di falsa testimonianza nei riguardi di chi, imputato in procedimento connesso o collegato ed avendo ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, c.p.p., abbia deposto, sui fatti concernenti la responsabilità altrui, senza assistenza del difensore, essendo tale soggetto. sugli stessi, comunque tenuto a rispondere secondo verità. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa assistenza difensiva prevista dall'art. 197-bis, comma 2, c.p.p. non consente il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384, comma 2, c.p.).


Cassazione penale sez. I - 15/01/2020, n. 12305
Le dichiarazioni etero-accusatorie contenute in un memoriale proveniente dal coimputato sono acquisibili come documenti, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., nel processo a carico di altro coimputato, ma il loro contenuto non è in alcun modo utilizzabile a fini probatori, né direttamente né nel caso in cui il propalante, escusso come "testimone assistito" ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., confermi quanto riportato nel memoriale, corrispondendo una tale conferma ad un'inammissibile utilizzazione diretta delle notizie ricavabili dal memoriale stesso. (In motivazione la Corte ha specificato che le accuse contro il coimputato possono essere vagliate unicamente alla luce delle dichiarazioni dibattimentali, senza che il memoriale – pur valutabile ai fini del giudizio sulla credibilità del propalante – possa a sua volta essere considerato quale riscontro, in quanto proveniente dalla medesima fonte e dunque non esterno).

Cassazione penale sez. V - 07/02/2020, n. 17951
Sussiste l'incompatibilità con l'ufficio di testimone solo per l'ausiliario in senso tecnico, che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario, e non invece in relazione ad un esperto, estraneo all'amministrazione giudiziaria, che abbia svolto occasionalmente funzioni di ausiliario della polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari.

Cassazione penale sez. I - 09/06/2020, n. 20972
In tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. – che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone prevista dall'art. 197, comma 1, lett. b), c.p.p. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 c.p.p. – ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento.

Cassazione penale sez. III - 18/09/2020, n. 30922
L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, c.p.p. ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopo l'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni di diverse persone offese di violenza sessuale rese senza garanzie difensive nonostante fosse noto agli inquirenti che i delitti erano stati commessi nel corso di controlli effettuati a seguito di furti compiuti dalle medesime).

Cassazione penale sez. II - 11/02/2021, n. 7816
Sono inutilizzabili le dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio abbreviato da soggetto indagato di reato collegato o connesso senza le garanzie previste dall'art. 197-bis cod. pen. (Fattispecie di tentata rapina aggravata e lesioni ai danni di una guardia giurata, a sua volta indagata per lesioni ai danni del ricorrente).

Cassazione penale sez. I - 15/02/2021, n. 27854
In tema di immigrazione clandestina, sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari dai migranti soccorsi in mare in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all'art. 10-bis d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato.

Cassazione penale sez. II - 18/03/2021, n. 16382
Le dichiarazioni, contenute nella denuncia-querela, spontaneamente rese da soggetto non ancora formalmente indagato, ma attinto da indizi di reità per vicende potenzialmente suscettibili a dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reati connessi o collegati a quello oggetto di denuncia, non sono soggette alle garanzie di cui all'art. 63 c.p.p., risultando implicitamente abdicato dal soggetto interessato il diritto al riserbo su vicende che potrebbero ridondare a suo danno. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che gli esiti patologici derivanti dal presidio assicurato dall'art. 63, comma 2, c.p.p., sono diversamente modulati con riguardo alla natura dell'atto e alla fase processuale cui inerisce l'eccezione di inutilizzabililtà).

Cassazione penale sez. V - 25/06/2021, n. 39498
In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità.

Cassazione penale sez. III - 30/06/2021, n. 36331
Le dichiarazioni rese in sede di esame ai sensi dell'art. 210, c.p.p. da persona imputata in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. a), c.p.p., ed ivi legittimamente acquisite in forza del combinato disposto di cui agli artt. 511-bis e 238, commi 1 e 2-bis, c.p.p., sono utilizzabili nei suoi confronti, non essendo, in tal caso, analogicamente applicabile il divieto sancito dall'art. 197-bis, comma 5, c.p.p., espressamente riferibile al solo esame di persona imputata in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p. o di un reato collegato ex art. art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.

Cassazione penale sez. VI - 07/07/2021, n. 34562
Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata, nonché al soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non necessaria l'acquisizione di elementi di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. che suffragassero le dichiarazioni testimoniali di un coindagato nei cui confronti era stata disposta l'archiviazione, in applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 323-ter c.p.).

Cassazione penale sez. VI - 20/09/2021, n. 36804
In tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, c.p.p., e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi.

Cassazione penale sez. I - 09/07/2021, n. 46207
Il consenso prestato dall'imputato alla testimonianza dell'avvocato che abbia svolto attività difensiva nel suo interesse non fa comunque venir meno il segreto professionale e la facoltà del difensore di astenersi dal deporre su quanto appreso nello svolgimento del suo ufficio.

Cassazione penale sez. II - 26/01/2022, n. 18241
Il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione a una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte.

Cassazione penale sez. I - 16/06/2022, n. 29624
In tema di dichiarazioni del teste assistito, l'obbligo di dire la verità gravante sullo stesso accresce il grado di affidabilità della fonte e può essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

Cassazione penale sez. VI - 04/06/2019, n. 32373
In tema di giudizio abbreviato, sono utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni contenute nelle denunzie e nelle querele presentate nel corso delle indagini preliminari, anche se provenienti da persona giudicata in procedimento per reato collegato, in quanto dalla stessa spontaneamente rese, sicchè non trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 63 cod. proc. pen.

Cassazione penale sez. VI - 11/09/2019, n. 41260
In tema di testimonianza assistita, il mancato invito a rendere la dichiarazione di rito prevista dall'art. 497, comma 2, cod. proc. pen. configura una nullità relativa, che può essere immediatamente eccepita anche dal difensore del teste, in quanto la previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. fa riferimento non alla parte processuale, ma alla parte di un atto, qual è il teste assistito nel corso della sua escussione.

Cassazione penale sez. IV - 19/09/2019, n. 46203
In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e prescindendo da indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità.

Cassazione penale sez. II - 08/10/2019, n. 7802
Tra il venditore, o cedente, della sostanza stupefacente e l'acquirente che intenda effettuare successive vendite o cessioni illecite non ricorre un'ipotesi di concorso di persone ex art. 110 c.p., atteso che i soggetti contraenti pongono in essere ciascuno una delle diverse ed autonome condotte monosoggettive previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che, ove si proceda nei confronti dei predetti separatamente, l'acquirente, ricorrendone i presupposti, può essere esaminato ai sensi dell'art. 197-bis, comma 2, c.p.p.

Cassazione penale sez. IV - 19/11/2019, n. 48778
In tema di prova dichiarativa, l'assunzione della qualità di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ai fini dell'applicabilità delle garanzie di cui all'art. 350 c.p.p., non postula la previa formale iscrizione della persona nel registro degli indagati di cui all'art. 335 c.p.p., essendo sufficiente che essa sia stata raggiunta da elementi concreti di colpevolezza che possano perlomeno far sospettare la sua responsabilità per la consumazione del reato.

Cassazione penale sez. VI - 26/11/2019, n. 9760
È configurabile il delitto di falsa testimonianza nei riguardi di chi, imputato in procedimento connesso o collegato ed avendo ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, c.p.p., abbia deposto, sui fatti concernenti la responsabilità altrui, senza assistenza del difensore, essendo tale soggetto. sugli stessi, comunque tenuto a rispondere secondo verità. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa assistenza difensiva prevista dall'art. 197-bis, comma 2, c.p.p. non consente il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384, comma 2, c.p.).

Cassazione penale sez. I - 15/01/2020, n. 12305
Le dichiarazioni etero-accusatorie contenute in un memoriale proveniente dal coimputato sono acquisibili come documenti, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., nel processo a carico di altro coimputato, ma il loro contenuto non è in alcun modo utilizzabile a fini probatori, né direttamente né nel caso in cui il propalante, escusso come "testimone assistito" ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., confermi quanto riportato nel memoriale, corrispondendo una tale conferma ad un'inammissibile utilizzazione diretta delle notizie ricavabili dal memoriale stesso. (In motivazione la Corte ha specificato che le accuse contro il coimputato possono essere vagliate unicamente alla luce delle dichiarazioni dibattimentali, senza che il memoriale – pur valutabile ai fini del giudizio sulla credibilità del propalante – possa a sua volta essere considerato quale riscontro, in quanto proveniente dalla medesima fonte e dunque non esterno).

Cassazione penale sez. V - 07/02/2020, n. 17951
Sussiste l'incompatibilità con l'ufficio di testimone solo per l'ausiliario in senso tecnico, che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario, e non invece in relazione ad un esperto, estraneo all'amministrazione giudiziaria, che abbia svolto occasionalmente funzioni di ausiliario della polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari.

Cassazione penale sez. I - 09/06/2020, n. 20972
In tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. – che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone prevista dall'art. 197, comma 1, lett. b), c.p.p. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 c.p.p. – ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento.

Cassazione penale sez. III - 18/09/2020, n. 30922
L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, c.p.p. ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopo l'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni di diverse persone offese di violenza sessuale rese senza garanzie difensive nonostante fosse noto agli inquirenti che i delitti erano stati commessi nel corso di controlli effettuati a seguito di furti compiuti dalle medesime).

Cassazione penale sez. II - 11/02/2021, n. 7816
Sono inutilizzabili le dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio abbreviato da soggetto indagato di reato collegato o connesso senza le garanzie previste dall'art. 197-bis cod. pen. (Fattispecie di tentata rapina aggravata e lesioni ai danni di una guardia giurata, a sua volta indagata per lesioni ai danni del ricorrente).

Cassazione penale sez. I - 15/02/2021, n. 27854
In tema di immigrazione clandestina, sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari dai migranti soccorsi in mare in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all'art. 10-bis d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato.

Cassazione penale sez. II - 18/03/2021, n. 16382
Le dichiarazioni, contenute nella denuncia-querela, spontaneamente rese da soggetto non ancora formalmente indagato, ma attinto da indizi di reità per vicende potenzialmente suscettibili a dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reati connessi o collegati a quello oggetto di denuncia, non sono soggette alle garanzie di cui all'art. 63 c.p.p., risultando implicitamente abdicato dal soggetto interessato il diritto al riserbo su vicende che potrebbero ridondare a suo danno. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che gli esiti patologici derivanti dal presidio assicurato dall'art. 63, comma 2, c.p.p., sono diversamente modulati con riguardo alla natura dell'atto e alla fase processuale cui inerisce l'eccezione di inutilizzabililtà).

Cassazione penale sez. V - 25/06/2021, n. 39498
In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità.

Cassazione penale sez. III - 30/06/2021, n. 36331
Le dichiarazioni rese in sede di esame ai sensi dell'art. 210, c.p.p. da persona imputata in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. a), c.p.p., ed ivi legittimamente acquisite in forza del combinato disposto di cui agli artt. 511-bis e 238, commi 1 e 2-bis, c.p.p., sono utilizzabili nei suoi confronti, non essendo, in tal caso, analogicamente applicabile il divieto sancito dall'art. 197-bis, comma 5, c.p.p., espressamente riferibile al solo esame di persona imputata in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p. o di un reato collegato ex art. art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.

Cassazione penale sez. VI - 07/07/2021, n. 34562
Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata, nonché al soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non necessaria l'acquisizione di elementi di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. che suffragassero le dichiarazioni testimoniali di un coindagato nei cui confronti era stata disposta l'archiviazione, in applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 323-ter c.p.).


Cassazione penale sez. VI - 20/09/2021, n. 36804
In tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, c.p.p., e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi.

Cassazione penale sez. I - 09/07/2021, n. 46207
Il consenso prestato dall'imputato alla testimonianza dell'avvocato che abbia svolto attività difensiva nel suo interesse non fa comunque venir meno il segreto professionale e la facoltà del difensore di astenersi dal deporre su quanto appreso nello svolgimento del suo ufficio.

Cassazione penale sez. II - 26/01/2022, n. 18241
Il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione a una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte.

Cassazione penale sez. I - 16/06/2022, n. 29624
In tema di dichiarazioni del teste assistito, l'obbligo di dire la verità gravante sullo stesso accresce il grado di affidabilità della fonte e può essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

Cassazione penale sez. V - 22/03/2019, n. 29357
Il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi delle dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da un soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, considerato che, a differenza del pubblico ministero, il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l'incompatibilità con l'ufficio di testimone; pertanto il riferimento alla -posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 cod. proc. pen., verifica che si estende alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni accusatorie rese dalla moglie e dal figlio minorenne dell'imputato, individuati quali persone offese dei reati di maltrattamenti e sequestro di persona, consistiti anche nella costrizione a cooperare con il ricorrente nell'attività di spaccio di stupefacenti, che egli aveva organizzato in modo continuativo presso la propria abitazione).

Cassazione penale sez. VI - 22/01/2019, n. 6938
In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi.

Cassazione penale sez. III - 20/12/2018, n. 1914
In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni rese nella fase di indagini preliminari da persona indagata per un procedimento connesso o collegato sono utilizzabili ai fini della decisione ancorché non precedute dall'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inutilizzabilità derivante dall'inosservanza delle garanzie riservate all'indagato di reato connesso o collegato è limitata alle sole dichiarazioni rese nella qualità di testimone in dibattimento, presentando natura "fisiologica", non rilevabile, pertanto, a differenza di quella "patologica", in sede di giudizio abbreviato).

Cassazione penale sez. III - 12/12/2018, n. 6
Non sussiste incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello di ausiliario della polizia giudiziaria nello stesso procedimento, non potendosi applicare a tale figura, per analogia, il disposto di cui all'art. 197, comma 1, lett. d), c.p.p. nel quale si prevede soltanto l'ipotesi dell'incompatibilità a testimoniare dell'ausiliario del giudice o del pubblico ministero. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'incompatibilità a rendere testimonianza, sulle modalità dell'audizione di un minore, dell'ausiliario di polizia giudiziaria che aveva prestato la sua opera nelle indagini).

Cassazione penale sez. V - 16/04/2018, n. 32640
In tema di valutazione circa l'attendibilità e credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, il giudice deve tenere conto delle dichiarazioni che la medesima abbia reso in altro procedimento nella qualità di soggetto imputato di reato "reciproco" (e cioè commesso in danno di chi sia a sua volta imputato nel processo in cui la persona offesa rende dichiarazioni), non potendo escludere la loro utilizzabilità sulla base della mera constatazione formale della qualità processuale in cui sono state rese.

Cassazione penale sez. I - 10/01/2018, n. 40705
In tema di prova dichiarativa, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. all'imputato di reato probatoriamente collegato costituito parte civile, che renda testimonianza con l'assistenza del difensore nominato per l'esercizio dell'azione civile, non determina l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, in quanto la scelta del medesimo di deporre contro l'imputato è implicita nell'atto costitutivo e nella presenza in dibattimento per rendere testimonianza.

Cassazione penale sez. VI - 16/11/2017, n. 58089
Il collegamento occasionale che determina l'incompatibilità a testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. b), e 371, comma 2, lett. b), c.p.p., sussiste a condizione che ricorra un legame spazio-temporale tra i reati e l'identità soggettiva degli autori degli stessi, essendo altresì necessario che tra più reati commessi nel medesimo contesto l'uno abbia favorito, consentito, propiziato o motivato l'altro .

Cassazione penale sez. VI - 16/11/2017, n. 58089
In tema di incompatibilità a testimoniare, l'esistenza di una situazione di conflitto tra due organizzazioni criminali contrapposte, una costituita tra gli imputati e l'altra tra i dichiaranti, non è sufficiente ad integrare un'ipotesi di collegamento probatorio, nella forma della commissione di reati da più persone in danno reciproco le une delle altre, prevista all'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. .

Cassazione penale sez. I - 08/06/2017, n. 40832
Ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese al pubblico ministero e confermate, in forma “non assistita”, in sede di incidente probatorio da persona che aveva ritrattato la precedente versione dei fatti fornita agli inquirenti, in considerazione dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 384 c.p.) .
Cassazione penale sez. IV - 12/05/2017, n. 35585
L'imputato in un procedimento connesso o collegato ha piena capacità di testimoniare, qualora nei suoi confronti sia stata nel frattempo pronunciata sentenza irrevocabile di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., anche se in precedenza abbia reso dichiarazioni senza aver prima ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen.

Cassazione penale sez. II - 28/03/2017, n. 22954
Non sussiste l'incompatibilità a testimoniare del legale che, dopo aver dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato e senza aver compiuto atti di investigazione difensiva nell'interesse di quest'ultimo, abbia assunto, nello stesso procedimento, la veste di testimone, né le dichiarazioni rese dallo stesso sono inutilizzabili, poiché la scelta di non opporre il segreto professionale rileva, eventualmente, soltanto sotto un profilo deontologico. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che fosse applicabile la previsione di cui all'art. 197, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., nell'ipotesi di testimonianza "assistita" resa da soggetto che era stato avvocato di fiducia dell'imputato nel primo grado di giudizio e, dopo essere stato arrestato per altri fatti, aveva deciso di collaborare con la giustizia rendendo dichiarazioni accusatorie con le garanzie difensive, ai sensi dell'art. 197-bis, comma secondo, cod. proc. pen., nonostante fosse stato anche avvertito della possibilità di avvalersi del segreto professionale).

Cassazione penale sez. VI - 02/12/2016, n. 13844
In tema di valutazione di attendibilità, l'obbligo di dire la verità gravante sul teste assistito, accrescendo il grado di affidabilità della fonte, può essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

Cassazione penale sez. VI - 02/12/2016, n. 13844
In tema di valutazione della prova, allorché il teste assistito renda dichiarazioni accusatorie relative ad una pluralità di fatti-reato commessi anche dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unitario e continuativo.

Cassazione penale sez. VI - 02/12/2016, n. 13844
In tema di prova testimoniale, qualora nel corso del dibattimento il pubblico ministero si limiti ad escutere il teste (nella specie ex art.197-bis cod.proc.pen.) già sentito in sede di incidente probatorio solo su specifici fatti sopravvenuti e, per il resto, chieda la conferma delle dichiarazioni rese, tale richiesta assume il significato della sostanziale rinuncia all'escussione del teste sui temi di prova oggetto dell'incidente probatorio, con la conseguente preclusione, per la parte che non aveva inserito il teste nella lista ex art.468 cod.proc.pen. e che aveva partecipato all'assunzione della prova ex art.392 cod.proc.pen., a procedere al controesame sui fatti oggetto delle precedenti dichiarazioni.

Cassazione penale sez. I - 16/11/2016, n. 53691
Devono ritenersi dichiarazioni testimoniali e sono pienamente utilizzabili i contributi dichiarativi resi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da migranti soccorsi in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all'art. 10 bis d.lg. n. 286 del 1998, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato.

Cassazione penale sez. VI - 06/10/2016, n. 53436
Non può essere sentito quale testimone, ai sensi dell'art.197-bis cod. proc. pen., l'imputato in procedimento connesso o collegato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere, salvo il caso in cui la revoca non possa essere più utilmente disposta, posto che detta sentenza non è equiparabile a quella irrevocabile di proscioglimento, sicchè, il perdurante rischio di incriminazione a carico del dichiarante giustifica il riconoscimento della facoltà di non rispondere, ai sensi art.210 cod. proc. pen.

Cassazione penale sez. un. - 28/04/2016, n. 27620
La necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione).

Cassazione penale sez. VI - 19/04/2016, n. 20098
In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e prescindendo da indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità.

Cassazione penale sez. II - 17/03/2016, n. 13910
Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contesta zioni al testimone possono essere valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale solo se siano state successivamente confermate.

Cassazione penale sez. VI - 26/02/2016, n. 12379
In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la verifica della veste processuale del dichiarante, è onere della parte interessata ad opporsi all'assunzione della testimonianza di allegare, prima della assunzione delle dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni di incompatibilità a testimoniare, sempre che la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella disponibilità del giudice e non sussistano i presupposti perché questi si attivi d'ufficio, in conseguenza di una richiesta di prova formulata sul punto dalle parti, ex art. 493 c.p.p., ovvero in ragione dell'assoluta necessità di disporre l'escussione del dichiarante, ai sensi dell'art. 507 dello stesso codice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni assunte nella forma della testimonianza in relazione alle quali nulla era stato eccepito dalle parti, al momento della formazione della prova, in ordine alla esistenza di un procedimento penale per reati connessi a carico del dichiarante).

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