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Codice di procedura penale

Art. 20 c.p.p. Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.


2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente.


La Relazione al codice
Il Capo IV del nuovo codice stabilisce una disciplina unitaria per i fenomeni del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza, differenziandosi dalla struttura del codice attuale che colloca queste disposizioni nei vari capitoli dedicati alla competenza per materia, per territorio e alla connessione. Esso si apre con due norme che stabiliscono quando e come devono essere rilevati o eccepiti il difetto di giurisdizione (art. 20) ed i vari casi di incompetenza per materia, per territorio o derivante da connessione (articolo 21). All'interno del capo, i provvedimenti che il giudice è chiamato ad emettere sono stati raggruppati secondo il criterio dello stato e grado del processo in cui la questione sorge.

L'esigenza che guida questa normativa è quella di anticipare, per quanto possibile, la definizione delle questioni sulla competenza al fine di evitare che l'iter processuale si discosti dal fine principale dell'accertamento dei fatti. Si è avuta anche cura di evitare la retrocessione del procedimento dalle fasi terminali alla fase iniziale a causa di eccezioni sulla competenza presentate tardivamente.

In questa prospettiva, la Commissione ha esaminato l'opportunità di prevedere una sorta di regolamento preventivo di competenza, analogamente a quanto dispone il codice di procedura civile. Tuttavia, si è preferito evitare che deduzioni defatigatorie di incompetenza potessero ritardare l'inizio del dibattimento, soprattutto in un sistema processuale come quello del nuovo codice che necessita di acquisire rapidamente le prove. Inoltre, sarebbe difficile realizzare in tempo utile un intervento risolutore della Corte di Cassazione.

L'articolo 20 sul difetto di giurisdizione si riferisce ai rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale, superando la limitazione dell'attuale art. 49 c.p.p. che si riferisce solo all'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria rispetto al giudice speciale. Si è ritenuto che questa norma possa essere prevista nel codice senza invadere il campo della legislazione sulle giurisdizioni penali speciali.

Il comma 1 dell'articolo 20 stabilisce la rilevabilità del difetto di giurisdizione anche d'ufficio e in ogni stato e grado del processo. Il comma 2 impone al giudice ordinario o speciale di pronunciare sentenza e di trasmettere gli atti all'ufficio designato ad esercitare l'azione penale presso il giudice competente. Si è ritenuto che la gravità del vizio sia tale da travolgere tutti gli atti d'impulso processuale precedentemente compiuti, e quindi gli atti devono essere trasmessi all'organo dell'accusa presso il giudice speciale per le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale.

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