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Codice di procedura penale

Art. 21 c.p.p. Incompetenza

1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23 comma 2.


2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.


3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.

La Relazione al codice
L'articolo 21 affronta la questione delle situazioni in cui si verifica l'incompetenza del giudice, sia per materia che per territorio o derivante da connessione.
Il comma 1 mantiene la disciplina vigente dell'articolo 33 c.p.p. in merito all'incompetenza per materia, consentendo la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Tuttavia, si fa eccezione nel caso in cui un giudice di competenza superiore sia chiamato a giudicare un reato di competenza di un giudice inferiore, dove si applica una disciplina che garantisce il principio della non regressione.

Per quanto riguarda l'incompetenza per territorio e quella derivante da connessione (commi 2 e 3), si stabilisce che se non vengono eccepite prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'art. 485, si verifica la perpetuatio jurisdictionis del giudice adito. Tuttavia, viene consentito alle parti di riproporre l'eccezione già dedotta e respinta nell'udienza preliminare, consentendo così un controllo sulle statuizioni del giudice di quest'ultima fase da parte del giudice del giudizio.

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