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Codice di procedura penale

Art. 220 c.p.p. - Oggetto della perizia

1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.


2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

1. Che cos'è la perizia?
La perizia è un mezzo di prova che viene disposto dal giudice per svolgere un'indagine, per acquisire un determinato dato o per acquisire una determinata valutazione, quando sono necessarie specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
Nel processo penale, la perizia può essere disposta su richiesta di parte o d'ufficio da parte del giudice.
Il perito viene individuato tra persone iscritte in appositi albi o dotate di una specifica competenza tecnica ed ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo quando ricorrano casi di incompatibilità.
Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio secondo verità.
All'atto della nomina, il giudice nel contraddittorio con le parti formula al perito i quesiti sui quali lo stesso dovrà pronunciarsi nel suo elaborato peritale.
Il perito chiederà un termine per la redazione dell'atto ed il giudice fisserà una udienza per il suo esame nel dibattimento.
Il giudice non è mai vincolato al contenuto della perizia ed essendo peritus peritorum può anche non tener conto in motivazione della sentenza delle conclusioni raggiunte dal perito.

2. Massime della Corte di Cassazione
Cassazione penale , sez. V , 14/10/2022 , n. 43845
In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti.


Cassazione penale , sez. IV , 15/12/2021 , n. 2170
La perizia rappresenta effettivamente un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l'accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l'utilizzo di un sapere extra giuridico e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione complessivamente ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell'apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un'altra. (Nella specie, sia la Corte d'Appello che il Tribunale prima di questa hanno precisato che la prova scientifica non aveva smentito la ricostruzione in chiave accusatoria, fornendo anzi elementi decisivi, e che la componente di incertezza apparentemente residuata all'esito dell'esame dei periti, era stata colmata dalle altre evidenze raccolte).


Cassazione penale , sez. V , 13/11/2020 , n. 154
L'accertamento dell'infermità di mente dell'imputato va compiuto in relazione al fatto addebitatogli ed al tempo in cui è stato commesso, in tal senso opinando come la perizia psichiatrica espletata in altro procedimento, relativo a diverso fatto, non è mai vincolante nel giudizio successivo, nel quale la valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato è correttamente compiuta alla stregua di un accertamento peritale del tutto indipendente da quello eseguito in precedenza.


Cassazione penale , sez. III , 11/07/2017 , n. 52637
In tema di mezzi di prova, è inammissibile la richiesta di perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell'imputato proposta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto richiede necessariamente valutazioni di merito incompatibili con tale giudizio.


Cassazione penale , sez. I , 16/02/2017 , n. 24082
In tema di valutazione della perizia psichiatrica, sviluppandosi l'iter diagnostico dei periti attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè la percezione dei dati storici e il successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, il giudice deve discostarsi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando il percorso logico dei periti, rende inattendibili le loro conclusioni. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione della Corte di assise di appello che, senza mettere in discussione la correttezza del dato fattuale accertato in sede peritale, riguardante l'esistenza di un disturbo della personalità dell'imputato riconducibile al novero delle infermità mentali rilevanti ex art. 89 cod. pen., ha disatteso, in assenza di un adeguato supporto scientifico, il giudizio diagnostico successivo, avente ad oggetto l'esistenza di una relazione causale dello stato viziato di mente con il delitto di omicidio commesso dall'imputato).


Cassazione penale , sez. V , 03/12/2013 , n. 686
In tema di perizia psichiatrica, qualora le conclusioni dei periti siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche; il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulla tesi che ha creduto di non dovere seguire e, nell'effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite.


Cassazione penale , sez. II , 11/10/2013 , n. 43923
Nel valutare la perizia psichiatrica, il giudice, quale peritus peritorum, per discostarsi dalle conclusioni dei periti che ritenga inattendibili, ha l'obbligo di motivare il proprio contrario avviso ed, in particolare, in relazione alla diagnosi peritale, di esaminare l'iter diagnostico seguito dai periti e verificare se la conclusione da questi raggiunta sia fondata su dati fattuali corretti. (Fattispecie relativa a persona imputata di vari furti e ritenuta in perizia incapace di intendere e di volere perché affetta da cleptomania, nella quale i giudici di merito, con un percorso argomentativo condiviso dalla Corte, avevano disatteso le conclusioni del perito, in ragione di una serie di comportamenti del soggetto, incompatibili con la diagnosi di impulso irrefrenabile al furto).


Cassazione penale , sez. VI , 21/09/2012 , n. 456
Spetta al giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, la meritevolezza di una richiesta di perizia psichiatrica.


Cassazione penale , sez. III , 28/06/2012 , n. 37068
Integra la nullità prevista dall'art. 178, lett. c), c.p.p., l'omessa informativa della data e del luogo di esecuzione della rogatoria all'estero, laddove ad essa consegua la mancata partecipazione del difensore o del consulente tecnico allo svolgimento delle operazioni peritali (nella specie, alla perizia medico-psichiatrica in territorio elvetico), secondo la previsione dell'art. 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.


Cassazione penale , sez. I , 08/07/2010 , n. 29936
La capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo deve essere accertata mediante perizia assunta con l'osservanza delle forme previste per il dibattimento anche nell'ipotesi in cui l'accertamento avvenga prima della sua apertura. (Nella specie, in cui il giudice di merito aveva inizialmente avvisato le parti del conferimento dell'incarico peritale, ma poi, una volta depositata la relazione di perizia psichiatrica, l'aveva acquisita senza fissare l'udienza per l'esame orale del perito, la Corte ha annullato l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, della quale era stata tempestivamente eccepita la nullità).


Cassazione penale sez. I, 10/07/2002, n.35187
Non sussiste nullità della perizia psichiatrica qualora il perito abbia distrutto la videoregistrazione del relativo colloquio, dovendosi escludere l'esistenza di un suo obbligo di documentazione dell'attività svolta, sia perché manca qualsiasi disposizione esplicita in tal senso, sia perché l'art. 230 c.p.p., mentre impone al giudice di fare menzione, nel verbale, delle richieste, delle osservazioni e delle riserve presentate dal consulente tecnico, esige dal perito soltanto che egli dia atto nella sua relazione di analoghe richieste a lui rivolte. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche sottolineato che la mancanza di un dovere di documentazione dell'attività svolta dal perito è resa evidente dalla considerazione che costui deve fornire le risposte ai quesiti nel corso dell'udienza, alla quale partecipano tutte le parti interessate con i loro consulenti tecnici e che, anche quando è stata autorizzata, per la difficoltà di illustrare soltanto oralmente il parere, la presentazione di relazione scritta, questa può essere letta solo dopo l'esame in contraddittorio del perito, con la conseguenza che eventuali irregolarità o inesattezze in essa contenute possono essere immediatamente contestate).


Cassazione penale , sez. I , 24/05/2000 , n. 8056
Allorché le conclusioni degli esperti che hanno ricevuto incarico di eseguire perizia psichiatrica sull'imputato (nella specie, in differenti gradi del giudizio) siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche: il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulle tesi che ha creduto di non dovere seguire e se, nell'effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite.


Cassazione penale , sez. I , 24/05/2000 , n. 8076
Allorché le conclusioni degli esperti che hanno ricevuto incarico di eseguire perizia psichiatrica sull'imputato (nella specie, in differenti gradi del giudizio) siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche: il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulle tesi che ha creduto di non dovere seguire e se, nell'effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite.

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