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Codice di procedura penale

Art. 234 c.p.p. - Prova documentale

1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.


2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.


3. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

Cassazione penale , sez. II , 15/05/2024 , n. 25549
In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi whatsapp e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall' art. 254 c.p.p. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento storico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non si fosse determinata alcuna violazione del disposto dell' art. 254 c.p.p. sul rilievo che la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare il telefono cellullare, mentre l'accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del pubblico ministero con il proprio consulente).

Cassazione penale , sez. III , 20/12/2023 , n. 2784
Costituiscono prove documentali, ai sensi dell' art. 234 c.p.p. , suscettibili di essere legittimamente inserite nel fascicolo del dibattimento, i verbali formati nell'ambito di un procedimento diverso da quello penale (nella specie, procedimento di giustizia sportiva), che riproducono, unitamente ad altri dati, le dichiarazioni di persone informate sui fatti, fermo restando l'obbligo per il giudice di distinguere tra contenente e contenuto, ossia tra il documento e la dichiarazione in esso contenuta.

Cassazione penale , sez. VI , 26/10/2023 , n. 46833
L'ordine europeo di indagine con cui venga richiesto il trasferimento della messaggistica criptata sulla piattaforma Sky-Ecc, già acquisita e decrittata nel procedimento penale nello Stato membro di esecuzione, può essere emesso dal pubblico ministero, ai sensi dell' art. 234 c.p.p. , in quanto ha ad oggetto prove documentali, nella specie corrispondenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'attività acquisitiva delle conversazioni memorizzate su server, dunque relativa a dati freddi, non ricade nella disciplina delle intercettazioni prevista dagli artt. 266 e ss. c.p.p. , presupponente flussi di comunicazioni in atto).

Cassazione penale , sez. VI , 11/10/2023 , n. 48838
Occorre rimettere alla Sezioni Unite le seguenti questioni: se in tema di mezzi di prova l'acquisizione di messaggi su chat di gruppo scambiati con sistema cifrato, mediante [Sky-ECC] presso A.G. straniera che ne ha eseguito la decrittazione, costituisca acquisizione di «documenti e di dati informatici» ai sensi dell' art. 234-bis c.p.p. a mente del quale «è sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare» o di documenti ex art. 234 c.p.p. o sia riconducibile in altra disciplina relativa all'acquisizione di prove; se inoltre, tale acquisizione debba essere oggetto, ai fini della utilizzabilità dei dati in tal modo versati in atti, di preventiva o successiva verifica giurisdizionale della sua legittimità da parte della Autorità giurisdizionale nazionale.

Cassazione penale , sez. III , 10/02/2023 , n. 24932
Sono utilizzabili gli esiti degli accertamenti effettuati nella diversa sede amministrativa in tempi successivi alla scadenza del termine delle indagini preliminari, in quanto aventi autonoma natura documentale e, pertanto, acquisibili ai sensi dell' art. 234 c.p.p. , quali prove dei fatti oggettivi in essi rappresentati.

Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2022 , n. 22417
In tema di mezzi di prova, i messaggi whatsapp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell' art. 234 c.p.p. , sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all' art. 254 c.p.p. (Fattispecie relativa a dati – allegati in copia cartacea o trasfusi nelle informative di polizia giudiziaria – acquisiti in separato procedimento, in cui la Corte ha precisato che non è indispensabile, ai fini della loro autonoma valutabilità, l'acquisizione della copia forense effettuata nel procedimento di provenienza, né dell'atto autorizzativo dell'eventuale perquisizione).

Cassazione penale , sez. V , 02/02/2022 , n. 22586
Sono legittimamente utilizzabili in giudizio gli elaborati peritali formati in altro procedimento penale, trattandosi di mezzo di prova sottratto al divieto di cui all' art. 238, comma 2-bis, c.p.p. , concernente i verbali di dichiarazioni di prove di altro procedimento penale ai quali non può essere ricondotta la perizia.

Cassazione penale , sez. IV , 03/11/2021 , n. 42126
Il certificato medico dell'esame esterno del cadavere della vittima ha natura giuridica di documento, acquisibile agli atti ai sensi dell' art. 234 c.p.p.

Cassazione penale, sez. VI, 28/06/2023, n. 38678
I messaggi WhatsApp e gli SMS memorizzati su un telefono cellulare sono considerati documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., rendendo quindi legittima la loro acquisizione tramite semplice riproduzione fotografica. Tale operazione non rientra né nella disciplina delle intercettazioni né in quella relativa all'acquisizione di corrispondenza ex art. 254 c.p.p., poiché non si tratta di intercettazione di un flusso di comunicazioni in corso, ma della documentazione successiva di comunicazioni già avvenute.

Corte d’Appello Ancona, 04/05/2023, n. 277
Nell’ambito della prova penale, l’estrazione di contenuti audio-video da un cellulare non è qualificabile come accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p., poiché non implica attività valutativa di natura tecnico-scientifica né comporta alterazioni dello stato delle cose. La riproduzione di tali contenuti non pregiudica la genuinità del materiale probatorio, che rimane sempre riproducibile e utilizzabile come prova documentale ex art. 234 c.p.p. Eventuali questioni relative alla non genuinità dei documenti sono da ricondurre a verifiche sulla loro manipolazione, applicabili sia ai documenti digitali che a quelli analogici.

Cassazione civile, sez. un., 27/04/2023, n. 11197
Nell’ambito dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, è stato più volte ribadito che i messaggi WhatsApp e gli SMS memorizzati su un cellulare costituiscono documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., legittimamente acquisibili tramite riproduzione fotografica. Non trova applicazione in tal caso né la disciplina sulle intercettazioni né quella sull'acquisizione della corrispondenza ex art. 254 c.p.p. La mancata acquisizione del dispositivo fisico non compromette la verifica della loro provenienza, che può essere certificata tramite l’attestazione di conformità all’originale da parte delle autorità competenti.

Cassazione penale, sez. V, 14/02/2023, n. 24824
Gli SMS, i messaggi WhatsApp e le e-mail scaricati e conservati nella memoria di un cellulare, così come i post pubblicati su un profilo Facebook, hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. Di conseguenza, la loro acquisizione non è soggetta alla disciplina delle intercettazioni né a quella relativa all'acquisizione della corrispondenza ex art. 254 c.p.p.

Cassazione penale, sez. II, 01/07/2022, n. 39529
In tema di mezzi di prova, i messaggi WhatsApp e gli SMS memorizzati su un telefono cellulare sono considerati documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., il che ne rende legittima l’acquisizione tramite riproduzione fotografica. A essi non si applica la disciplina delle intercettazioni né quella relativa all'acquisizione della corrispondenza ex art. 254 c.p.p.

Cassazione penale, sez. III, 22/06/2022, n. 39087
I fotogrammi scaricati dal sito Google Earth costituiscono documenti utilizzabili come prova ai sensi dell’art. 234 c.p.p., comma 1, o dell’art. 189 c.p.p., in quanto rappresentano fatti, persone o cose.

Cassazione penale, sez. II, 05/02/2021, n. 13787
È legittimo il sequestro probatorio dei messaggi di posta elettronica già ricevuti o inviati e conservati nelle caselle di posta elettronica, poiché tali comunicazioni costituiscono documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e la loro acquisizione non è soggetta alla disciplina delle intercettazioni telefoniche ex art. 266 e ss. c.p.p., che presuppone la captazione di un flusso di comunicazioni in corso.

Cassazione penale, sez. II, 05/02/2021, n. 13787
Le registrazioni fonografiche di conversazioni effettuate, anche in modo clandestino, da un soggetto che partecipa a tali comunicazioni, costituiscono prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. Tali registrazioni si distinguono dalle intercettazioni, che riguardano la captazione di comunicazioni tra più soggetti attuata da terzi estranei mediante strumenti tecnici idonei a superare le cautele poste a protezione della riservatezza delle comunicazioni stesse.

Cassazione penale , sez. II , 21/01/2021 , n. 5415
I tabulati riportanti i dati contenuti nel dispositivo di rilevamento istallato su un veicolo (cd. scatola nera) sono prove documentali, acquisibili al fascicolo del dibattimento ai sensi dell' art. 234 c.p.p. , in quanto rappresentativi della registrazione di determinati fatti da parte dello strumento informatico.

Cassazione penale , sez. V , 06/10/2020 , n. 31831
Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 c.p.p. , sicché per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia.

Cassazione penale , sez. II , 06/07/2020 , n. 26766
La trascrizione della conversazione intercorsa tra la vittima e l'autore di condotte estorsive ed usurarie, portata a conoscenza delle forze dell'ordine per iniziativa della stessa persona offesa mediante l'inoltro della chiamata in corso sull'utenza della polizia, che provveda immediatamente alla sua registrazione tramite l'applicazione “call recorder”, costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, ai sensi dell' art. 234 c.p.p .

Cassazione penale , sez. VI , 06/02/2020 , n. 12975
In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica memorizzati nell'account o nel computer del mittente ovvero del destinatario hanno natura di documenti informatici, sicché la loro acquisizione processuale non soggiace alla disciplina delle intercettazioni di cui all' art. 266-bis c.p.p. , che postula la captazione di un flusso di comunicazioni in atto, ma avviene ai sensi dell' art. 234 c.p.p.

Cassazione penale , sez. VI , 19/06/2019 , n. 28004
Le videoregistrazioni disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari all'interno di una casa di cura e di riposo sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria, in quanto gli ambienti di degenza costituiscono luoghi aperti al pubblico e, comunque, non qualificabili come di privata dimora.

Cassazione penale , sez. VI , 28/05/2019 , n. 28269
È legittimo il sequestro probatorio di messaggi di posta elettronica già ricevuti o spediti e conservati nelle caselle di posta del computer, in quanto tali comunicazioni hanno natura di documenti ai sensi dell' art 234 c.p.p. e la relativa acquisizione non soggiace alla disciplina delle intercettazioni telefoniche ex artt. 266 ss. c.p.p. , la quale postula la captazione di un flusso di comunicazioni in atto.

Cassazione penale , sez. II , 03/04/2019 , n. 19160
L'esito della interlocuzione cartolare tra organi investigativi e case produttrici titolari dei marchi rinvenuti su merce contraffatta non ha natura di consulenza tecnica del pubblico ministero ai sensi dell' art. 359 c.p.p. , né di prova documentale ex art. 234 c.p.p. , ma di parere tecnico a formazione endoprocedimentale, contenente valutazioni specialistiche e funzionali alla prova del fatto, di cui è escluso il transito diretto nel fascicolo dibattimentale in violazione delle regole del contraddittorio, vertendosi in materia di dichiarazioni di scienza, provenienti da esperti, che possono essere esaminati in dibattimento in qualità di testi. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che l'esperto può essere qualificato come ausiliario di polizia giudiziaria, ai sensi dell' art. 348, ultimo comma, c.p.p. , rispetto al quale non opera il divieto di cui all' art. 195, comma 4, c.p.p. ).

Cassazione penale, sez. V, 05/02/2021, n. 11418
La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni, anche clandestina, effettuata dall’imputato che partecipa alla conversazione o che è autorizzato a presenziarvi, costituisce una prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. Tuttavia, il contenuto di tali registrazioni deve essere oggetto di una valutazione penetrante e rigorosa, supportata da un’adeguata motivazione.

Cassazione penale, sez. V, 19/10/2020, n. 32544
Le videoriprese effettuate in aree condominiali, quando non realizzate dalla polizia giudiziaria, non possono essere considerate intercettazioni di comunicazioni ai sensi dell’art. 266 c.p.p. Le immagini acquisite da sistemi di videosorveglianza privati, spesso installati per esigenze di sicurezza nelle parti comuni, possono essere considerate documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e non costituiscono prove atipiche. I fotogrammi estrapolati da tali videoriprese sono utilizzabili come prove documentali, senza essere soggetti a esclusioni processuali per illegittimità o inutilizzabilità.

Cassazione penale, sez. VI, 12/11/2019, n. 1822
I messaggi WhatsApp e gli SMS memorizzati in un cellulare sono considerati documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. Di conseguenza, la loro acquisizione non è soggetta alle regole applicabili alla corrispondenza né alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. Pertanto, tali messaggi, se ottenuti attraverso la riproduzione fotografica da parte degli inquirenti, sono legittimamente acquisiti e utilizzabili come prove nel processo penale.

Cassazione penale, sez. IV, 17/09/2019, n. 39740
Un accertamento tecnico preventivo, eseguito in sede civile come parte di un procedimento di istruzione preventiva, può essere legittimamente acquisito e utilizzato come prova nel processo penale. Tale accertamento, considerato una prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p., rientra nel principio del libero convincimento del giudice e si inserisce nel contesto dell’assenza di prove legali nel sistema penale.

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