1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite.
2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.
La Relazione al codice
L'articolo 26 disciplina la validità e l'efficacia delle prove acquisite dal giudice incompetente, distinguendo tra prove orali ripetibili e irripetibili. Le prove orali irripetibili conservano la loro validità, mentre le ripetibili possono essere utilizzate solo per la contestazione in dibattimento. Le altre prove acquisite conservano la loro validità.
Cassazione penale , sez. un. , 14/07/2022 , n. 877
La pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., nonché 65 e 71 e ss. c.p. , oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. (Fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena).
Cassazione penale , sez. I , 19/11/2019 , n. 49872
In tema di estradizione dall'estero, l'accordo che prevede la commutazione dell'ergastolo in una pena detentiva temporanea diviene inefficace in caso di mancata consegna dell'estradando (resosi, nella specie, irreperibile), in quanto il mancato perfezionamento della procedura estradizionale determina la risoluzione delle speciali condizioni cui la stessa era subordinata.
Cassazione penale , sez. VI , 03/07/2019 , n. 44597
In tema di decreto di giudizio immediato, il giudice cui siano trasmessi gli atti a seguito di dichiarazione d'incompetenza territoriale non è tenuto a rinnovare l'interrogatorio già espletato, che conserva efficacia ai sensi dell' art. 26 c.p.p. sempre che il nuovo decreto riguardi gli stessi fatti, ancorché diversamente qualificati, e poggi sul medesimo compendio investigativo già oggetto del precedente procedimento, di modo che all'imputato sia già stata data la possibilità di far valere le proprie ragioni difensive.
Cassazione penale , sez. III , 23/05/2018 , n. 40683
In tema di procedimento a carico di un imputato appartenente alla minoranza linguistica tedesca, la designazione, come sostituto del difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p. , di un legale non abilitato all'assistenza processuale nella lingua parlata dall'imputato è affetta da nullità assoluta ai sensi dell' art. 179 c.p.p. e dell'art. 18-ter del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 , recante le norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige per l'uso delle lingue tedesca e ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti dell'imputato, che era stato assistito da un difensore d'ufficio, designato dal tribunale, iscritto nelle liste per l'assistenza processuale nella sola lingua italiana).
Cassazione penale , sez. IV , 21/06/2016 , n. 29628
I provvedimenti di espulsione di un soggetto verso l'Italia da parte di un Stato estero, ovvero di consegna allo Stato italiano a seguito di espulsione, non pongono limiti all'esercizio dell'azione penale in Italia e non comportano l'applicazione della procedura di estradizione, trattandosi di atti che, troncano ogni rapporto di ospitalità o di residenza con lo Stato che provvede alla consegna e dimostra, in tal modo, il proprio disinteresse ad attivare forme di protezione nei confronti di tale soggetto.
Cassazione penale sez. VI, 30/09/2014, n.41836
In tema di mandato di arresto europeo, è manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 40, comma 2, l. n. 69 del 2005, sollevata in relazione agli art. 3, 10, 11 e 26 cost., nella parte in cui prevede l'applicazione della normativa estradizionale per i cittadini dell'Unione europea in caso di richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, e, di conseguenza, non prevede il rifiuto della consegna nei confronti dei cittadini dell'Unione europea legittimamante residenti o dimoranti nel territorio italiano, se sia possibile eseguire la pena in Italia. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2011, e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 12 agosto 2008, C-296/08, sia che la disposizione transitoria censurata trae fondamento dall'art. 32 della decisione quadro 2002/584/Gai, ai sensi del quale ogni Stato membro, nel recepire quest'ultima, avrebbe potuto rendere apposita dichiarazione per riservarsi, quale Stato di esecuzione, di trattare le richieste relative ai reati commessi fino alla data predetta attenendosi alle previgenti disposizioni estradizionali, sia che la richiesta dichiarazione di incostituzionalità si traduce nella prospettazione di una soluzione non costituzionalmente obbligata).
Cassazione penale , sez. VI , 23/01/2014 , n. 5089
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'individuazione dell'ambito di operatività del divieto di estradizione di cui agli art. 10 comma 4 e 26 comma 2 cost., il reato va considerato politico anche quando, indipendentemente dal bene giuridico offeso dalla condotta illecita, vi sia fondata ragione di ritenere che, proprio per la politicità della condotta illecita, l'estradando possa essere sottoposto nello stato straniero richiedente ad un processo non equo o all'esecuzione di una pena discriminatoria ovvero ispirata da iniziative persecutorie per ragioni politiche che ledono diritti fondamentali dell'individuo quali il diritto al rispetto del principio di uguaglianza, il diritto ad un equo processo ed il divieto di trattamenti disumani o degradanti verso i detenuti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il divieto di estradizione con riferimento a condanna pronunciata all'esito di processo celebrato nel rispetto dei diritti fondamentali per reati in materia di armi asseritamente commessi al fine di tutelarsi contro iniziative di appartenenti ad altri gruppi etnici all'interno di uno Stato democratico).
Cassazione penale , sez. VI , 02/10/2012 , n. 1263
Le prove orali assunte da giudice originariamente incompetente per materia ma a cui la competenza sia stata attribuita, in via retroattiva, per legge sono pienamente utilizzabili, non risultando ad esse applicabile la regola di cui all'art. 26 comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa all'applicazione retroattiva, ex art. 2, comma primo, D.L. n. 10 del 2010, conv. in l. n. 52 del 2010, della competenza per materia del tribunale per il delitto di associazione di tipo mafioso, in qualsiasi modo aggravato).
Cassazione penale , sez. V , 06/04/2006 , n. 16337
In tema di tutela delle minoranze linguistiche nella regione Trentino Alto Adige, non sussiste la nullità del decreto di citazione a giudizio (e degli atti conseguenti) redatto in lingua tedesca - anziché nella lingua italiana scelta dall'imputato, in sede di verbale dinanzi ai carabinieri - qualora l'imputato si sia rifiutato di sottoscrivere il detto verbale, considerato che tale rifiuto, alla luce delle disposizioni che tutelano l'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato, deve essere interpretato come rifiuto di rispondere all'interpello sulla lingua materna (ex art. 14 e 15 d.P.R. n. 574 del 1988), con la conseguenza che legittimamente il giudizio si è svolto nella lingua minoritaria presunta e cioè in lingua tedesca.
Cassazione penale , sez. IV , 29/11/2004 , n. 1291
È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 5 l. 12 giugno 2003 n. 134 in relazione agli art. 24, 26 e 27 cost. nella parte in cui non consente l'applicabilità anche nel giudizio di cassazione della procedura di applicazione della pena su richiesta ivi prevista, in quanto l'istituto del patteggiamento è finalizzato - attraverso un sistema sanzionatorio premiale - alla rapida affermazione della giustizia, diversamente trasformandosi in un beneficio gratuito ed ingiustificato, svincolato da interessi collettivi che lo legittimino.
Cassazione penale , sez. V , 02/06/1999 , n. 2678
Non è legale la sanzione pecuniaria espressa in euro, sia perché le pene pecuniarie, ai sensi degli art. 24 e 26 c.p., sono sempre indicate in lire, sia in quanto, allo stato, l'euro esiste solamente come valuta di conto, ma non anche come moneta fisica. (Nella fattispecie, la Corte, ai sensi dell'art. 619 comma 2 c.p.p., ha rettificato, convertendo in lire la pena pecuniaria, la sentenza del pretore, che aveva condannato l'imputato ad una multa in euro).
Cassazione penale , sez. VI , 03/03/1993 , n. 621
L'espulsione verso l'Italia da parte di un altro Stato (nella specie gli Stati Uniti d'America) non pone limiti all'esercizio dell'azione penale in Italia ne' rende applicabili i principi valevoli in materia di estradizione, non essendo ciò previsto ne' da norme internazionali generalmente riconosciute ne' da altre norme recepite nel nostro ordinamento, per il quale unico dato rilevante è il disinteresse dello Stato straniero per la sorte dell'espulso, in quanto l'espulsione tronca ogni rapporto di ospitalità o di residenza con lo Stato espellente, che così dimostra di non avere più ragione di proteggere l'espulso.