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Codice di procedura penale

Art. 287 c.p.p. - Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo di tre anni.

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