L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.
Massime
Cassazione penale , sez. VI , 15/07/2020 , n. 25005
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare che abbia riqualificato l'imputazione in altra procedibile a citazione diretta, in violazione delle disposizioni di cui all' art. 33-sexies c.p.p. , se la relativa eccezione non sia stata proposta dall'interessato all'udienza preliminare, entro il termine previsto a pena di decadenza dall' art. 33-quinquies c.p.p.
Cassazione penale , sez. I , 12/06/2012 , n. 43193
L'annullamento senza rinvio, per abnormità, dell'ordinanza con cui il tribunale monocratico, oltre i termini previsti dall'art. 33 quinquies, comma 1, c.p.p., abbia, nel dibattimento, per reato la cui cognizione appartenga al tribunale in composizione collegiale, restituito gli atti al p.m. anziché al tribunale stesso, comporta la trasmissione degli atti al tribunale collegiale laddove la decadenza, per inosservanza dei termini, del giudice monocratico dal potere di rilevare la violazione, non abbia formato oggetto di ricorso.
Cassazione penale , sez. IV , 13/07/2006 , n. 30027
In tema di misure cautelari personali, sia il giudice cui si richiede l'emissione del provvedimento che il giudice del riesame hanno il potere-dovere di sindacare la sussistenza della competenza territoriale: ne consegue che il tribunale del riesame, qualora rilevi l'incompetenza per territorio del giudice a quo, e per contro, non rilevi la sussistenza di una situazione di urgenza (nel qual caso, dovrà confermare il provvedimento che avrà un'efficacia limitata ai sensi dell'art. 27 c.p.p.), deve annullare la misura cautelare emessa .
Tribunale , Milano , 27/09/2004
In caso di errata indicazione, nel decreto di giudizio immediato, del giudice a cui è attribuito il giudizio (tribunale in composizione monocratica invece che collegiale), non può essere accolta la richiesta del p.m. di instaurazione del procedimento per la correzione di errori materiali, bensì deve trovare applicazione la disciplina sull'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale di cui agli art. 33 quinquies e ss. c.p.p.
Corte Costituzionale, 11/12/2001, n.395
È manifestamente inammissibile la q.l.c. del combinato disposto degli art. 33 quinquies, 416 e 417 c.p.p., sollevata, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 cost., nella parte in cui non prevede che la sanzione processuale della decadenza, conseguente alla mancata proposizione, prima della conclusione dell'udienza preliminare, dell'eccezione concernente l'erronea attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione monocratica o collegiale, sia "correlata allo specifico obbligo del p.m. di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio" (la Corte ha reputato manifestamente inammissibile la questione in quanto il rimettente non ha dato atto delle ragioni per le quali non era possibile interpretare la disciplina in modo coerente con i presupposti logico-giuridici che informano il sistema dei termini posti a pena di decadenza. Un sistema - ha precisato la Corte - rispetto al quale è connaturale che l'onere di esercitare una facoltà entro un certo limite temporale o di fase possa essere imposto solo quando il presupposto di fatto a cui la facoltà è collegata (nel caso di specie, la presunta inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica) si sia effettivamente verificato prima della decorrenza dei termini di decadenza).
Cassazione penale , sez. I , 07/06/2001 , n. 27070
È ammissibile il conflitto fra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale, operanti nella stessa sede, giacché, pur trattandosi di organi appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, l'eventuale inosservanza delle disposizioni relative alle rispettive competenze non è considerata dalla legge come questione di mera distribuzione degli affari interni all'ufficio, risolvibile, come tale, con interventi ordinatori del dirigente, ma dà luogo ad un vizio suscettibile di essere eccepito o rilevato ai sensi dell'art. 33 quinquies c.p.p. e di dar anche luogo, in tal caso, ai sensi dell'art. 33 octies stesso codice, all'annullamento della sentenza e alla regressione del procedimento.
Tribunale , Cassino , 21/05/2001
L'eccezione per il combinato disposto degli art. 33 quinquies e 550 ult. comma c.p.p. deve essere sollevata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p., quando non è possibile dedurla nell'udienza preliminare.
Cassazione penale , sez. I , 20/04/2000 , n. 3115
È ammissibile, in caso di contrasto, il conflitto tra tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale. Infatti, e come emerge dalla relazione al d.lg. n. 51 del 1998, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (art. 33 quinquies c.p.p.) non è considerata dalla legge una questione di mera distribuzione degli affari interna all'ufficio, ma dà luogo ad un vizio che può essere rilevato d'ufficio o eccepito dalle parti e comportare, persino, l'annullamento della sentenza e la regressione del procedimento (art. 33-octies c.p.p.). Deve pertanto concludersi che la situazione di contrasto che può verificarsi all'interno dello stesso tribunale tra gli organi che lo compongono, non potendo essere risolta con provvedimenti di natura ordinatoria emanati dal capo dell'ufficio, dia luogo ad una situazione di crisi processuale, che configura uno dei casi analoghi di conflitto previsti dall'art. 28 comma 2 c.p.p., la cui risoluzione è rimessa alla Corte regolatrice.