1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, (2) del medesimo testo unico.
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.
Massime
Cassazione penale , sez. III , 12/03/2019 , n. 41073
L'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33-bis e 33-ter c.p.p. , comporta, secondo la regola generale fissata nell' art. 33-septies c.p.p. , la trasmissione degli atti ai giudice ritenuto competente senza regressione di fase - quindi senza restituzione degli atti al p.m. -, salvo che all'imputato spettasse il passaggio dalla fase processuale dell'udienza preliminare e che tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato. Ne discende l'illegittimità del provvedimento col quale il Tribunale monocratico abbia disposto la restituzione degli atti al p.m., anziché disporne la trasmissione per via orizzontale al Tribunale in composizione collegiale, allorquando si tratti di giudizio immediato, che non prevede l'udienza preliminare.
Tribunale , Nola , sez. uff. indagini prel. , 23/09/2014
Poiché, in seguito alle modifiche apportate dapprima con l. n. 10 del 2014 e poi con l. n. 79 del 2014, il delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 è qualificato come autonoma ipotesi delittuosa e non più circostanza attenuante e per esso è stato introdotto un limite massimo edittale di quattro anni di reclusione, in base al combinato disposto dell'art. 33 ter c.p.p. con l'art. 550 c.p.p. per tale delitto non è più prevista la celebrazione dell'udienza preliminare.
Tribunale , Monza , 04/10/2004
È manifestamente infondata la q.l.c. degli art. 33 bis e 33 ter c.p.p, nella parte in cui non prevedono alcuna riserva di collegialità per i reati tributari previsti dal d.lg. 74/2000 in riferimento agli art. 3, 24 comma 2 e 111 cost. poiché non esiste garanzia costituzionale circa il tipo di giudice, collegiale o monocratico, che debba giudicare un determinato tipo di reato in relazione alla sua gravità o alla complessità di accertamento e trattandosi di scelte legislative insindacabili. È altresì manifestamente infondata la medesima q.l.c. in riferimento agli art. 3 e 25 cost.; non sussiste infatti alcuna violazione del giudice naturale precostituito per legge essendo il giudice territorialmente competente per i reati fiscali determinati dal luogo dell'accertamento e dunque secondo un criterio predeterminato (mentre, in ogni caso, la distribuzione dei procedimenti tra sede principale e sede distaccata, in funzione del giudice collegiale o monocratico, non è mai un problema di competenza ma di distribuzione degli affari).
Tribunale , Monza , 04/10/2004
È manifestamente infondata la q.l.c. degli art. 33 bis e 33 ter c.p.p, nella parte in cui non prevedono alcuna riserva di collegialità per i reati tributari previsti dal d.lg. 74/2000 in riferimento agli art. 3, 24 comma 2 e 111 cost. poiché non esiste garanzia costituzionale circa il tipo di giudice, collegiale o monocratico, che debba giudicare un determinato tipo di reato in relazione alla sua gravità o alla complessità di accertamento e trattandosi di scelte legislative insindacabili. È altresì manifestamente infondata la medesima q.l.c. in riferimento agli art. 3 e 25 cost.; non sussiste infatti alcuna violazione del giudice naturale precostituito per legge essendo il giudice territorialmente competente per i reati fiscali determinati dal luogo dell'accertamento e dunque secondo un criterio predeterminato (mentre, in ogni caso, la distribuzione dei procedimenti tra sede principale e sede distaccata, in funzione del giudice collegiale o monocratico, non è mai un problema di competenza ma di distribuzione degli affari).
Cassazione penale , sez. I , 21/03/2001 , n. 17488
Il conflitto negativo insorto tra il tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale, perché i due giudici rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto, riservato dalla legge all'organo monocratico in base all'art. 33 ter c.p.p. ma oggetto di un procedimento penale già in corso alla data di efficacia del d.lg. 19 febbraio 1998 n. 51 (prorogata al 2 gennaio 2000 dall'art. 3 comma 2 bis lett. f) d.l. 24 maggio 1999 n. 145, conv. nella l. 22 luglio 1999 n. 234), va risolto alla luce dell'art. 222 comma 2 d.lg. n. 51 del 1998, il quale ripartisce le attribuzioni dei due organi sulla base dell'avvenuto (o meno) controllo entro la data suddetta della regolare costituzione delle parti, effettuata la quale il processo prosegue, sulla base delle disposizioni previgenti, davanti all'organo collegiale.
Tribunale , Lodi , 24/02/2000
COMPETENZA PENALE - Voce storica "COMPETENZA PENALE" - competenza per materia
SOGGETTI, COMPETENZA, GIURISDIZIONE PENALE
Tribunale , Lodi , 24/02/2000
Alla luce della disciplina sulla ripartizione delle attribuzioni tra tribunale in composizione collegiale e tribunale in composizione monocratica, di cui agli art. 33 bis e 33 ter c.p.p., il reato di omicidio colposo previsto dal comma 3 dell'art. 589 c.p. è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, trattandosi di ipotesi di concorso formale di reati unificati esclusivamente quoad poenam e non di circostanza aggravante ad effetto speciale, rilevante ai sensi dell'art. 4 c.p.p.