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Codice di procedura penale

Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.


2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.


2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.


2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:


a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;


b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;


c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;


d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;


e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296.


2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto. (3)


3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.

La Relazione al codice
La incompatibilità, l'astensione e la ricusazione del giudice sono disciplinate nel Capo VII, tenuto separato da quello riguardante la capacità del giudice (capo VI).
Si è molto discusso, in seno alla Commissione, se nell'incompatibilità debba vedersi la mancanza di un requisito di capacità del giudice o un caso di astensione e ricusazione e si è infine optato per la seconda tesi.
A sostegno della prima tesi, già accolta nel Progetto del 1978 e comportante la sanzione della nullità assoluta per gli atti compiuti dal giudice ritenuto incompatibile, si è osservato che la particolare delicatezza della materia ed il fine di eliminare qualsiasi sospetto nei confronti del giudice, giustificano la collocazione dell'incompatibilità tra i requisiti di capacità.
Si è però, infine, considerato che esigenze non dissimili sono alla base dei vari casi di astensione e che quindi non si sarebbe giustificata una diversa disciplina, come, in relazione al Progetto del 1978, aveva rilevato anche la Commissione consultiva osservando nel suo Parere che "se l'atto del giudice sospetto dovesse essere colpito da nullità assoluta, a maggior ragione dovrebbero esserlo quelli del giudice tenuto ad astenersi o ricusabile" e che "il dubbio sulla imparzialità del giudice il cui congiunto abbia esercitato funzioni magari separate o diverse, nello stesso processo, non può essere considerato più grave del dubbio sulla imparzialità del giudice che tratti un processo per un reato di cui sia imputato od offeso o nel quale sia comunque parte un suo congiunto" (Parere, p. 50).
Gli articoli 34 e 35 trattano delle incompatibilità.
L'articolo 34, sulla "incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento" attua la direttiva 67 della legge-delega che in gran parte conferma, sia pur tenendo conto delle novità strutturali del nuovo processo, la disciplina stabilita nell'art. 61 c.p.p.
Nel comma 1 (anche se la direttiva 67 della delega avrebbe consentito di restringere il divieto soltanto al giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza "giudicando nel merito"), si è preferito fare riferimento a qualsiasi "sentenza" per garantire al massimo grado la imparzialità del giudice.
Nel comma 2, alle incompatibilità espressamente previste nella direttiva 67 è stata aggiunta per identità di ratio quella relativa al giudice che "ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere". Il comma 3 ricalca il corrispondente comma del vigente art. 61 c.p.p.

Massime
Cassazione penale , sez. V , 20/10/2023 , n. 46509
Nel giudizio di cassazione, non integra alcuna delle ipotesi di incompatibilità contemplate dall' art. 34 c.p.p. e, pertanto, non costituisce motivo di ricusazione, l'attività preliminare di spoglio, diretta alla selezione dei ricorsi prima facie inammissibili, svolta dal magistrato che, successivamente, faccia parte del collegio dell'apposita sezione, prevista dall' art. 610 c.p.p. , a cui quello stesso ricorso venga assegnato, trattandosi di valutazione preliminare svolta nell'ambito di una stessa fase procedimentale e rimanendo fermo il potere della Settima sezione di rimettere gli atti al Presidente della Corte per l'assegnazione ordinaria.

Corte Costituzionale, 27/07/2023, n.172
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., censurato per violazione degli artt. 3, comma 1, e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede, tra le cause di incompatibilità, quella del giudice che ha emesso la pronuncia di merito a decidere l'incidente di esecuzione che contesti la correttezza delle decisioni in tale sede assunte. L'opposizione al decreto d'archiviazione che ha disposto la confisca delle armi non ha valenza impugnatoria e, pertanto, non s'intravvede la violazione dell'art. 3, comma 1, Cost., poiché non possono effettuarsi assimilazioni con il normale operare dell'incompatibilità nell'articolazione fra i gradi del processo. Si tratta, piuttosto, di una sequenza procedimentale, compatibile con i principi del giusto processo, in cui è ammesso il contraddittorio differito ed eventuale, a istanza di parte. Tra l'altro, nell'ambito dell'incidente d'esecuzione potrà essere svolta quella verifica, non espletata in sede di archiviazione, circa la responsabilità dell'indagato per il fatto illecito che, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 5 del 2023, sopravvenuta alla proposizione delle questioni, si rende necessaria per disporre la confisca obbligatoria delle armi anche quando il reato sia estinto per oblazione.

Corte Costituzionale , 27/07/2023 , n. 172
Sono infondate le q.l.c., sollevate in riferimento agli artt. 3, comma 1 , e 111, comma 2, Cost. , dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede, tra le cause di incompatibilità, quella del giudice che ha emesso la pronuncia di merito a decidere l'incidente di esecuzione che contesti la correttezza delle decisioni in tale sede assunte.

Corte Costituzionale, 23/02/2023, n.28
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma 2-bis, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 458 del medesimo codice e dell'art. 34 c.p.p., censurati per violazione complessivamente degli artt. 101, comma 2, 111, commi 2 e 6, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU, nella parte in cui, in caso di riqualificazione giuridica del fatto in sede di udienza preliminare, vincolano il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato a pronunciarsi in base all'imputazione riformulata dal giudice dell'udienza preliminare. Risulta del tutto oscuro quale sia il risultato cui il rimettente aspira, poiché egli non illustra in alcun modo quale altro giudice, non soggetto a tale vincolo, dovrebbe essere competente a giudicare in suo luogo. Inoltre, i parametri costituzionali e convenzionali evocati a sostegno delle censure sono ictu oculi inconferenti rispetto ai pretesi vulnera, così come argomentati nella motivazione dell'ordinanza di rimessione. Il principio di terzietà e imparzialità del giudice non è mai stato evocato in relazione ad allegati vincoli alla potestas decidendi derivanti dalle decisioni di altri giudici intervenuti nella medesima causa e, quanto al principio della soggezione soltanto alla legge, mai si è ritenuto che il principio dell'indipendenza “ interna” del giudice osti a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici, ovvero da atti di altri soggetti, essendo, anzi, del tutto fisiologico che il thema decidendum in ogni processo sia determinato e circoscritto da atti di soggetti diversi dal giudice e che unicamente su tale thema decidendum il giudice sia chiamato ad esprimersi. Più in generale, si deve escludere che possa prodursi un vulnus all'art. 101, secondo comma, Cost. in presenza di vincoli alla potestas iudicandi del singolo giudice stabiliti dalla legge processuale, che è anch'essa parte integrante di quella “ legge” a cui il giudice è soggetto in forza della previsione costituzionale in parola.

Cassazione penale , sez. V , 04/11/2022 , n. 2263
In tema di ricusazione, la nozione di “medesimo procedimento” deve essere intesa in senso letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva o analogica, attesa la natura eccezionale delle relative disposizioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di estendere la nozione di “medesimo procedimento” al caso di “connessione forte” tra reati valutati in due procedimenti paralleli, in cui il medesimo giudicante rivestiva rispettivamente la funzione di giudice per le indagini preliminari e quella di giudice per l'udienza preliminare).

Cassazione penale , sez. V , 18/10/2022 , n. 4813
Il rigetto della richiesta di patteggiamento non determina l'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare a pronunciare il decreto che dispone il giudizio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che le cause di incompatibilità rientranti nell'ambito di applicazione dell' art. 34 c.p.p. - che, in quanto norma eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva - devono essere fatte valere con lo strumento processuale della ricusazione).

Cassazione penale , sez. I , 06/10/2022 , n. 17038
Non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 34 c.p.p. , in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare dell'inefficacia di una misura coercitiva per omesso interrogatorio dell'indagato, che abbia poi fatto parte del tribunale come giudice dell'appello cautelare avverso il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della medesima misura.

Cassazione penale , sez. un. , 24/02/2022 , n. 25951
È applicabile al procedimento di prevenzione il motivo di ricusazione previsto dall' art. 37, comma 1, c.p.p. – come risultante a seguito dell'intervento additivo effettuato dalla Corte costituzionale con sent. n. 283 del 2000 – nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. (Fattispecie relativa a procedimento di merito).

Tribunale , Nocera Inferiore , 11/02/2022 , n. 364
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 34 del Cpp , in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione , nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del Gup che, per il medesimo fatto, abbia già disposto il rinvio a giudizio dello stesso imputato, seguito da condanna impugnata in appello, dovendo escludersi che il giudice possa essere chiamato a pronunciarsi una seconda volta sull'ipotesi accusatoria in vista dell'apertura di un nuovo giudizio; e ciò, sia che debba aversi riguardo a quanto disposto dall' articolo 649 del Cpp , sia che trovi applicazione il principio del ne bis in idem in un'accezione più ampia tale da impedire l'eventualità di procedimenti simultanei, rendendo applicabile, anche in tal caso, l' articolo 529 del Cpp , la cui previsione possa ragionevolmente estendersi a comprendere le ipotesi in cui l'azione penale non abbia da avere corso in un procedimento perché già promossa in un altro.

Cassazione penale , sez. V , 05/10/2021 , n. 38902
Vanno rimesse alle Sezioni Unite le seguenti questioni: se la disciplina delle cause di incompatibilità del giudice contenuta nel codice di procedura penale è interamente applicabile, in quanto compatibile, anche al procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stesso, ovvero se, in ragione della tipologia e dell'oggetto del procedimento di prevenzione, non possono ritenersi applicabili le disposizioni dell' art. 34 c.p.p. diverse dal comma 1, pur richiamate dall' art. 36 c.p.p. , alla lett. g); se al procedimento di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall' art. 37, comma 1, c.p.p. , nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.

Cassazione penale , sez. IV , 09/06/2021 , n. 36968
Il procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civil-processualistica ed è del tutto diverso dal processo penale da cui trae origine, per cui non possono applicarsi ad esso le situazioni di incompatibilità determinate da atti compiuti nel procedimento previste dall' art. 34 c.p.p. (Fattispecie di partecipazione al procedimento de quo di un magistrato della Corte di appello che, nel processo penale, aveva fatto parte del collegio che aveva confermato la sentenza di condanna inflitta in primo grado all'imputato).

Cassazione penale , sez. III , 04/05/2021 , n. 33810
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il procedimento di cui all' art. 314 c.p.p. ha natura processual-civilistica ed è del tutto diverso dal processo penale da cui trae origine, sicché non possono applicarsi ad esso, perché inconfigurabili, le situazioni di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento previste dall' art. 34 c.p.p. (Fattispecie in tema di partecipazione alla decisione di un componente del collegio che aveva condannato l'imputato nel primo grado del giudizio di merito).

Cassazione penale , sez. V , 20/04/2021 , n. 19426
In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla corte d'appello, per la natura del provvedimento censurato, gli atti devono essere trasmessi, ai sensi dell' art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p. , alla stessa sezione che lo ha adottato, sia pur in diversa composizione collegiale, per l'incompatibilità, ex art. 34 c.p.p. , dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione.

Cassazione penale , sez. IV , 23/02/2021 , n. 11475
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il procedimento di cui all' art. 314 cod. proc. pen. ha natura processual-civilistica ed è del tutto diverso dal processo penale da cui trae origine; pertanto non possono applicarsi ad esso, perché inconfigurabili, le situazioni di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento previste dall' art. 34 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di partecipazione, alla prima udienza del procedimento, di un componente del collegio che aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare, poi sostituito con altro magistrato pur in difetto di previa dichiarazione di astensione). (Conf. Sez. 4, n. 113 del 1994, Rv. 196972).

Cassazione penale , sez. V , 03/12/2020 , n. 1215
Non è causa di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare l'aver disposto il rinvio a giudizio del concorrente morale nel reato, qualora sia chiamato a vagliare la richiesta di rinvio a giudizio dell'unico concorrente materiale nel medesimo reato.

Cassazione penale , sez. V , 03/12/2020 , n. 1215
Non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato.

Cassazione penale , sez. II , 29/10/2020 , n. 3561
In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ai sensi dell' art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p. , alla stessa sezione che ha adottato il provvedimento (ovvero, in mancanza, alla corte di appello più vicina), sia pur in diversa composizione collegiale, per l'incompatibilità, ex art. 34 c.p.p. , dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione.

Cassazione penale , sez. VI , 24/06/2020 , n. 23605
Non si configura alcuna incompatibilità, ai sensi dell' art. 34 c.p.p. , a partecipare al giudizio per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico del giudice che abbia precedentemente adottato il provvedimento di sequestro, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 20, dal momento che tale provvedimento ha carattere interinale e provvisorio, o destinato ad essere sostituito da una pronuncia decisoria finale e non può dirsi riferibile ad una fase antecedente ed autonoma del procedimento.

Cassazione penale , sez. III , 11/06/2020 , n. 27990
È pienamente legittimo che il giudice d'appello, nell'esercitare il proprio potere officioso di integrazione probatoria, dia incarico del supplemento di perizia agli stessi periti incaricati dal giudice di prime cure, non ravvisandosi alcuna ipotesi di incompatibilità. Del resto, non costituisce causa di incompatibilità del perito, ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento penale, neanche l'espletamento di una perizia dichiarata nulla. Al perito si applicano, invero, i casi di incompatibilità previsti dall' art. 222 c.p.p. e non già le cause di incompatibilità previste per il giudice dall' art. 34 c.p.p. , per cui tale circostanza non può costituire motivo di ricusazione.

Cassazione penale , sez. V , 10/02/2020 , n. 15681
In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ai sensi dell' art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p. , alla stessa sezione che ha adottato il provvedimento (ovvero, in mancanza, alla corte di appello più vicina), sia pur in diversa composizione collegiale, per l'incompatibilità, ex art. 34 c.p.p. , dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione.

Cassazione penale , sez. I , 07/05/2019 , n. 5042
Va escluso che vi sia incompatibilità a pronunciarsi ( ex art. 34 c.p.p. ) come giudice dell'esecuzione - in sede di rinvio dalla Cassazione, per mancata instaurazione del contraddittorio nel procedimento di esecuzione - per lo stesso giudice che aveva dichiarato l'inammissibilità de plano dell'istanza ai sensi dell' art. 666, comma 2, c.p.p.

Cassazione penale , sez. I , 19/04/2018 , n. 35216
L'inosservanza delle disposizioni di cui all' art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell' art. 34 cod. proc. pen. proposta dall'imputato il quale, nel giudizio di merito, non aveva avanzato alcuna richiesta di ricusazione).

Cassazione penale , sez. V , 24/03/2017 , n. 28227
Non costituisce causa di ricusazione del giudice chiamato, in sede di rinvio, a rideterminare il trattamento sanzionatorio nei confronti di un imputato, a seguito dell'annullamento parziale della sentenza di condanna, il fatto che il predetto giudicante abbia già provveduto ad una nuova quantificazione della pena, per gli stessi reati, nei confronti di un originario coimputato non impugnante, in favore del quale sia stato riconosciuto, in sede esecutiva, l'effetto estensivo dell'annullamento con rinvio.

Cassazione penale , sez. VII , 17/05/2016 , n. 28517
L'errata enunciazione della causa d'inammissibilità individuata dai magistrati delegati per l'esame preliminare, riportata nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 610, comma 1, c.p.p., non osta a che la c.d. sezione filtro, investita della decisione con pienezza di poteri, dichiari l'inammissibilità del ricorso per diversa ragione. (In motivazione, la S.C. ha escluso che l'erronea indicazione della causa di inammissibilità integri una delle nullità previste dall'art. 178, lett. c), c.p.p., poiché l'effettività dell'intervento dell'imputato e il contraddittorio restano salvaguardati dalla notificazione dell'avviso dell'udienza camerale e dalla possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di presentare motivi nuovi o memorie illustrative).

Cassazione penale , sez. VI , 13/05/2016 , n. 20685
Nel giudizio di cassazione, non integra alcuna delle ipotesi di incompatibilità, contemplate dall'art. 34 c.p.p., e pertanto, non costituisce motivo di ricusazione, l'attività preliminare di spoglio diretta alla selezione dei ricorsi prima facie inammissibili svolta dal magistrato che, successivamente, faccia parte del collegio della apposita sezione, prevista dall'art. 610 c.p.p., a cui quello stesso ricorso venga assegnato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che non sussiste incompatibilità nel l'ambito di una stessa fase procedimentale quale, appunto, il procedimento che inizia con l'esame preliminare degli “spogliatori”, che comporta una valutazione provvisoria, e che prosegue con l'eventuale assegnazione alla sezione settima, la quale, mantenendo intatto ogni potere di valutazione, rimetterà gli atti al Presidente della Corte per l'assegnazione ordinaria, ove non venga dichiarata l'inammissibilità).

Cassazione penale , sez. VI , 04/11/2015 , n. 3042
L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p.

Tribunale , Bari , sez. II , 04/05/2015 , n. 1523
Il giudice ai fini della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità, adottata ex art. 469 c.p.p., può acquisire d'ufficio il fascicolo del p.m., in analogia a quanto previsto nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena. Con l'effetto che, quando il giudice non ritenga applicabile l'ipotesi della particolare tenuità, la così avvenuta piena cognizione dei fatti determinerà la sua successiva incompatibilità ex art. 34 c.p.p.

Cassazione penale , sez. II , 05/03/2015 , n. 12896
L'incompatibilità ex art. 34, c.p.p. non attiene alla capacità del giudice e non determina, pertanto, la nullità del provvedimento ex art. 178 e 179, c.p.p., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p. (Fattispecie, nella quale il medesimo magistrato aveva presieduto il Tribunale, che aveva emesso la sentenza di primo grado, ed era stato poi componente del collegio di appello).

Cassazione penale , sez. III , 11/02/2015 , n. 10231
Non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p. in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare della legittimità di una misura coercitiva, che abbia, poi, fatto parte del medesimo tribunale, in qualità di giudice dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione della medesima misura.

Cassazione penale , sez. VI , 10/02/2015 , n. 16453
L'esercizio del potere cautelare nell'ambito della medesima fase processuale non determina nessuna situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 1 lett. a), 36, comma 1 lett. g) e 34 c.p.p.; la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1 lett. b), c.p.p. non può, pertanto, essere avanzata in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto ne deriva la frammentazione dello stesso e si consente alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo.

Cassazione penale , sez. un. , 26/06/2014 , n. 36847
Integra propriamente una causa di ricusazione, ex art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p. (come inciso da C. cost., sent. n. 283 del 2000) e non una causa di incompatibilità di cui all'art. 34 c.p.p. la circostanza che il medesimo magistrato chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato abbia già pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, allorquando nella motivazione di essa risultino espresse valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio.

Cassazione penale , sez. un. , 26/06/2014 , n. 36847
L'ipotesi di incompatibilità del giudice derivante dalla sentenza della C. cost. n. 371 del 1996 – che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque valutata – sussiste anche con riferimento alla ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia pronunciato, in separato procedimento, sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente necessario dello stesso reato.

Cassazione penale , sez. IV , 13/03/2014 , n. 22965
Non costituisce per il giudice dell'udienza preliminare causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p. l'aver disposto contestualmente decreto di rinvio a giudizio nei confronti di alcuni coimputati e sentenza di condanna in sede di giudizio abbreviato nei confronti di altri coimputati per i medesimi fatti.

Cassazione penale , sez. V , 18/12/2013 , n. 2174
Non sussiste l'incompatibilità, ex art. 34 c.p.p., del giudice del riesame che abbia partecipato al procedimento di prevenzione nei confronti del medesimo soggetto. (cfr. Corte cost. sent. n. 306 del 1997; 178 del 1999).

Cassazione penale , sez. II , 13/11/2013 , n. 51512
Il principio di incompatibilità del giudice di cui all'art. 34 c.p.p. trova applicazione esclusivamente con riferimento ad atti compiuti nel medesimo procedimento e non quando il giudice abbia conosciuto e valutato in altro contesto processuale i medesimi elementi di prova poi utilizzati nei confronti dell'imputato. (Fattispecie in cui il collegio giudicante aveva preso cognizione, in altro procedimento a carico dell'imputato, delle intercettazioni ambientali poi valutate ai fini della decisione).

Cassazione penale , sez. VI , 21/10/2013 , n. 11494
Non ricorrono cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. né ragioni di astensione ex art. 36 c.p.p. per il giudice che abbia già assunto una decisione meramente processuale e priva di qualunque valutazione sulla regiudicanda e sull'eventuale responsabilità del giudicabile o comunque sulle ragioni delle parti del processo, quando il medesimo magistrato è investito nuovamente del processo a seguito della cassazione senza rinvio della precedente pronuncia. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'esistenza di cause di incompatibilità con riferimento ad un giudice che aveva definito il processo nel merito dopo l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di sentenza, da lui precedentemente emessa, nella quale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello spiegato dalla parte civile avverso una sentenza del giudice di pace).

Cassazione penale , sez. I , 16/09/2013 , n. 42426
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma astrattamente incidente sulla individuazione del giudice–persona fisica non è fatto idoneo a determinare la modifica della decisione assunta, in sede di annullamento con rinvio, della Corte di cassazione circa la competenza. (Nella specie è stata ritenuta legittima la decisione adottata dal magistrato di sorveglianza, investito in sede di rinvio della decisione di un reclamo avverso sanzione disciplinare inflitta a detenuto, prima dell'intervento additivo operato dalla sentenza n. 183 del 2 luglio 2013 della Corte costituzionale sulla portata degli art. 34 comma 1 e 623 comma 1 lett. a) c.p.p.).

Cassazione penale , sez. VI , 04/06/2013 , n. 25013
L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p. (Fattispecie relativa a sentenza dibattimentale di condanna emessa da un giudice che, in precedenza, aveva pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di un coimputato).

Cassazione penale , sez. II , 06/12/2012 , n. 11014
Non è ipotizzabile una causa di incompatibilità (non prevista dall'art. 34 c.p.p.) del giudice dell'esecuzione rispetto a quello che in sede di cognizione abbia pronunziato sentenza di condanna, posto che la competenza del giudice dell'esecuzione promana inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può configurarsi alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi in executivis. (Fattispecie in tema di revoca dell'indulto, su cui è stato chiamato a pronunciarsi lo stesso giudice della cognizione).

Cassazione penale , sez. VI , 18/10/2012 , n. 43797
L'espletamento di una perizia dichiarata nulla non costituisce causa di incompatibilità del perito ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento penale, in quanto al perito si applicano i casi di incompatibilità previsti dall'art. 222 c.p.p. e non le cause di incompatibilità previste per il giudice dall'art. 34 c.p.p., con la conseguenza che tale circostanza non costituisce motivo di ricusazione.

Cassazione penale , sez. V , 18/07/2012 , n. 38458
È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 34 c.p.p., sollevata con riferimento agli art. 3, 24, 25 e 111 cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di prevenzione patrimoniale del giudice che abbia in precedenza adottato un provvedimento di sequestro, avendo quest'ultimo carattere interinale e provvisorio, inserito in procedimento destinato a concludersi in una pronuncia decisoria finale.

Corte Costituzionale , 21/06/2012 , n. 153
È infondata, nei sensi indicati in motivazione, la q.l.c., sollevata in riferimento agli art. 3, 111, 117, comma 1, cost., in relazione all'art. 6 Cedu, dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa esercitare le funzioni di giudice del dibattimento il giudice che, precedentemente investito della richiesta di convalida dell'arresto dell'imputato e di contestuale giudizio direttissimo, non abbia convalidato l'arresto per ritenuta insussistenza del reato e abbia conseguentemente disposto la restituzione degli atti al p.m. (In motivazione, la Corte ha affermato che deve ritenersi ormai presente nell'ordinamento processuale penale il principio in forza del quale - anche fuori dei casi indicati dall'art. 34, comma 2 bis, c.p.p. - l'adozione di provvedimenti inerenti alla libertà personale dell'imputato, i quali implichino una valutazione prognostica in ordine alla sua responsabilità, ancorché su base indiziaria e allo stato degli atti, impedisce al giudice che li ha emessi di partecipare al giudizio, sempre che i provvedimenti in questione si collochino in una fase processuale distinta da quella pregiudicata).

Cassazione penale , sez. VI , 04/11/2011 , n. 44864
In tema di estradizione per l'estero, i provvedimenti adottati in ordine alle misure cautelari applicate all'estradando sono espressione della competenza accessoria del giudice che deve decidere sull'estradizione. Ne consegue che non dà luogo all'incompatibilità di cui all'art. 34 c.p.p. la circostanza che gli stessi giudici che hanno provveduto de libertate siano chiamati a pronunciarsi anche sull'estradizione.

Corte appello , Reggio Calabria , sez. I , 25/10/2011
In tema di ricusazione, con riferimento a più giudizi nei confronti di un medesimo soggetto in relazione ai diversi ruoli disimpegnati nell'associazione mafiosa non può dirsi sussistente l'incompatibilità tra il giudice che tratta il procedimento che vede imputato un soggetto quale componente del vertice operativo dell'organizzazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all'estero, nonché delle sue articolazioni territoriali, ed il giudice che ha trattato il procedimento che vede lo stesso soggetto imputato nel delitto di cui all'art. 416 bis quale partecipe di una delle articolazioni territoriali della 'ndragheta.

Corte Costituzionale , 01/12/2010 , n. 347
È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 34 c.p.p., censurato, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare del giudice che abbia definito, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, la posizione di un imputato concorrente nel medesimo reato. Analoghe questioni sono state, infatti, già dichiarate manifestamente e non risulta allegato alcun argomento che possa indurre a diverse conclusioni (sentt. n. 371 del 1996, 224 del 2001, 335 del 2002, 400 del 2008; ordd. n. 367, 490 del 2002, 269, 271 del 2003, 20 del 2004).

Cassazione penale , sez. V , 12/03/2010 , n. 13593
L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p.

Cassazione penale , sez. I , 10/03/2010 , n. 13561
Non sussiste alcuna incompatibilità per il giudice che, dopo avere pronunciato ordinanza di inammissibilità della revisione, venga chiamato a decidere su un'altra richiesta di revisione concernente lo stesso soggetto e la medesima sentenza.

Corte Costituzionale , 02/07/2009 , n. 202
È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 34 c.p.p., censurato, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di astenersi in tutti i casi in cui abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti o abbia comunque avuto modo di conoscere tali fatti ai fini della decisione. Le ordinanze di rimessione si presentano carenti quanto alla descrizione della fattispecie, il che preclude la verifica della rilevanza della questione, e non contengono una motivazione sufficiente sulla non manifesta infondatezza, essendosi il rimettente limitato ad evocare i tre parametri costituzionali, senza argomentare in ordine alla loro violazione (ordd. n. 251 del 2007, 49, 55, 126, 249, 312, 395, 444 del 2008, 66 del 2009).

Cassazione penale , sez. I , 26/05/2009 , n. 26201
Non ricorre alcuna causa di incompatibilità a comporre il collegio del tribunale di sorveglianza, che debba decidere su istanze per la concessione di misure alternative, nei confronti del magistrato di sorveglianza che su di esse si sia già pronunciato in via provvisoria.

Tribunale , Milano , sez. VII , 07/04/2009
È incompatibile ai sensi dell'art. 34 c.p.p. il giudice che, in un processo di cui quello di specie rappresenta uno stralcio, abbia emesso decreto motivato di proroga di intercettazioni telefoniche.

Corte Costituzionale , 05/12/2008 , n. 400
È costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al p.m., a norma dell'art. 521, comma 2, c.p.p. (la Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza, ha osservato che se l'apprezzamento in ordine alla diversità del fatto, implicando una valutazione contenutistica dell'accusa, rende il giudice incompatibile a partecipare al nuovo dibattimento, alla stessa conclusione deve pervenirsi anche in ordine alla incompatibilità a trattare l'udienza preliminare, costituendo anch'essa un giudizio agli effetti di quanto previsto dall'art. 34 c.p.p.).

Tribunale , Trapani , 09/10/2008
Non costituisce motivo di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. il fatto che il giudice si sia in precedenza pronunciato sulla richiesta di applicazione di una misura di prevenzione nei confronti della stessa persona imputata nel successivo processo penale, non sussistendo il necessario presupposto della suddetta incompatibilità, rappresentato dall’identità delle regiudicande e in considerazione dell’eccezionale operatività delle prescrizioni in materia di astensione e ricusazione (nella fattispecie, uno dei componenti del collegio giudicante aveva in precedenza composto il collegio che aveva adottato una misura di prevenzione nei confronti del medesimo soggetto, richiamando in motivazione gli elementi indiziari oggettivamente emersi nelle indagini preliminari e che il g.i.p. aveva trasfuso nella propria ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, limitandosi a definire la motivazione di tale ordinanza “articolata e condivisile” con chiaro ed esclusivo riferimento alla sua correttezza e congruenza logica).

Cassazione penale , sez. I , 06/02/2008 , n. 8360
Non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame, chiamato a giudicare della legittimità di una misura coercitiva, che abbia, poi, fatto parte del medesimo tribunale, in qualità di giudice dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca della medesima misura.

Corte Costituzionale , 19/12/2006 , n. 433
In relazione alla q.l.c. degli art. 556 comma 2 e 34 comma 2 c.p.p., censurati, in riferimento agli art. 3, 24, 25, 101 e 111 cost., in quanto non prevedono che l'imputato tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale abbia respinto in limine litis la richiesta di abbreviato condizionato, possa rinnovare la richiesta dinanzi ad altro giudice, investito del procedimento in forza della sopravvenuta incompatibilità del primo, va disattesa l’eccezione di inammissibilità per irrilevanza. Infatti, il rimettente, prospettando la parziale illegittimità dell'art. 34 c.p.p., sollecita una pronuncia i cui effetti inciderebbero su una disposizione immediatamente applicabile nel giudizio a quo, determinando l'incompatibilità del giudicante.

Cassazione penale , sez. VI , 04/12/2006 , n. 45
L'eventuale incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. (nella specie, prospettata in ragione del fatto che era presente in qualità di presidente del collegio di appello magistrato che aveva svolto funzioni di p.m. in un'udienza dibattimentale in primo grado) costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio. (Da queste premesse, la Cassazione, rilevando come non fosse stata presentata alcuna istanza di ricusazione, ha dichiarato manifestamente infondata la doglianza con la quale si assumeva la violazione dell'art. 34 c.p.p.).

Cassazione penale , sez. VI , 01/12/2005 , n. 4297
Non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare l'aver disposto, in un separato procedimento, il rinvio a giudizio nei confronti di altri imputati dello stesso reato, quando alla mera comunanza dell'imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (fattispecie in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).

Corte Costituzionale , 03/11/2005 , n. 414
E’ manifestamente inammissibile, per omessa motivazione in ordine ai parametri di cui si deduce la violazione, la q.l.c. dell'art. 34 c.p.p., sollevata in riferimento agli art. 25 e 101 cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti nel corso dell'udienza preliminare.

Cassazione penale , sez. VI , 13/07/2005 , n. 41019
Non sussiste l'incompatibilità prevista dall'art. 34 c.p.p. per il giudice che, dopo aver pronunciato nei confronti dell'imputato sentenza di condanna per reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti, unificati dal vincolo della continuazione con il reato di associazione per delinquere già giudicato da altro giudice, si trovi a dover giudicare altri delitti compresi nell'attività criminosa dell'associazione stessa. La verifica dei presupposti di fatto per la continuazione comporta infatti una valutazione solo incidentale del vincolo derivante dall'unicità del disegno criminoso tra il reato per cui si pronuncia sentenza e quello già giudicato in altro processo, nel quale un diverso giudice ha accertato la sussistenza del fatto e la commissione di esso da parte del medesimo autore.

Cassazione penale , sez. III , 20/04/2005 , n. 24961
In tema di incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p., nel giudizio di cassazione non ricorrono le situazioni di incompatibilità o le altre ragioni di convenienza per l'astensione di cui all'art. 36 c.p.p., se non nel caso in cui un giudice della Corte abbia precedentemente ricoperto il ruolo di giudice o di p.m. nelle fasi di merito relative alla stessa re iudicanda, atteso che come attività pregiudicante ai fini della incompatibilità va intesa quella che implica una valutazione in merito sull'accusa e come sede pregiudicata quella giurisdizionale volta a decidere sul merito stesso dell'accusa o di una misura de libertate, mentre il giudizio di legittimità è destinato al controllo di legalità e non a valutazioni di merito.

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