1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.
1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.
1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.
Massime
Cassazione penale , sez. I , 25/02/2020 , n. 13734
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell' art. 195, comma 4, c.p.p. , non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorché non ancora acquisita nel processo, ma è solo illustrativa dello sviluppo dell'indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti, anche con riferimento all'evidenziazione di eventuali contrasti tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella dallo stesso resa in sede dibattimentale. (Fattispecie in tema di immigrazione clandestina in cui è stata ritenuta utilizzabile la dichiarazione del teste di polizia che si era limitato a riferire circa le informazioni raccolte nel corso delle indagini, a norma dell' art. 351 c.p.p. , da tre migranti, successivamente sentiti ai sensi dell' art. 195, comma 2, c.p.p. , in base alle quali l'imputato era stato identificato come conducente dell'imbarcazione rinvenuta in acque internazionali con a bordo circa ottanta migranti).
Cassazione penale , sez. I , 20/06/2014 , n. 33821
La mancata verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 357 c.p.p., non le rende nulle o inutilizzabili in quanto nessuna sanzione in tal senso è prevista da detta norma, sicché, salvi i limiti di cui all'art. 350, commi 6 e 7, c.p.p., l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria può fare relazione del loro contenuto all'autorità giudiziaria e rendere testimonianza de relato .
Cassazione penale , sez. IV , 12/03/2013 , n. 16981
Il disposto del nuovo comma 1 ter dell'art. 351 c.p.p., in base al quale nei procedimenti per i delitti previsti dagli art. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies c.p., la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal p.m., non introduce alcun obbligo di escussione del minore alla presenza dell'esperto, sanzionato, per il caso di inosservanza, a pena di inutilizzabilità.
Tribunale , Lucera , 19/05/2010
È ammissibile la testimonianza di un maresciallo dei carabinieri che ha ascoltato le conversazioni telefoniche intercorrenti tra le persone offese, a ciò autorizzato da una delle stesse, poiché egli, in quei momenti, non solo non stava procedendo all'esame del querelante, ma neppure avrebbe dovuto agire in un ambito formale ai sensi dell'art. 351 c.p.p., posto che l'ascolto di tali conversazioni non qualifica tale attività quale operazione di intercettazione, che necessita delle dovute autorizzazioni.
Cassazione penale , sez. fer. , 21/08/2007 , n. 33790
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che l'art. 195 c.p.p., comma 4, stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p. e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b), si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime.
Cassazione penale , sez. VI , 20/11/2006 , n. 24
Il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 c.p.p. è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmare senza addurre ragioni del proprio rifiuto, in quanto si tratta di documentazione che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, conserva efficacia processuale nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria.
Cassazione penale , sez. VI , 20/11/2006 , n. 24
Le sommarie informazioni di polizia (art. 351 c.p.p), quali atti pertinenti alle indagini circa la fondatezza di una determinata notitia criminis, costituiscono documentazione dotata di efficacia processuale nell'ambito delfa fase delle indagini preliminari e, in quanto tali, possono essere utilizzate, da sole o insieme agli altri atti di indagine, per l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Cassazione civile , sez. un. , 21/07/2004 , n. 13602
Nella disciplina del codice di rito penale del 1930, che continua ad applicarsi nei giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati (art. 1, comma 8, d.l. 28 agosto 1995 n. 361, conv. dalla l. 27 ottobre 1995 n. 437), i soggetti tenuti al segreto sono titolari di una semplice facoltà di astensione, essendo fatto divieto al giudice di obbligare il teste a deporre (art. 351 c.p.p. 1930), e non di un dovere di astensione; ne consegue che i fatti coperti dal segreto (in esso compreso quello della camera di consiglio) possono costituire oggetto di testimonianza nel procedimento disciplinare, purché i soggetti legittimati ad astenersi non siano stati costretti dal giudice disciplinare a deporre. (Nella specie, i magistrati sentiti come testi avevano deposto spontaneamente, dopo aver assunto l'iniziativa di presentare un esposto contro il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare).
Cassazione penale , sez. IV , 21/01/2003 , n. 9290
Le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, ai sensi degli art. 350 e 351 c.p.p. ed annotate ex art. 357 c.p.p., non rientrano nell'elencazione tassativa di cui all'art. 431 c.p.p., relativa agli atti che trasmigrano nel fascicolo per il dibattimento e di cui si può dare lettura, a meno che non si tratti di atti irripetibili. Ne consegue che le sommarie informazioni non possono essere utilizzate in dibattimento, e ciò vale anche se provengano dal responsabile civile - ancorché l'art. 63 c.p.p., imponendo di interrompere l'interrogatorio qualora emergano indizi di reità, si riferisca al solo imputato e non anche al responsabile civile -, in quanto anche gli atti relativi all'azione civile, se acquisiti con le forme previste nella fase delle indagini preliminari, sono assoggettati alle regole proprie del processo penale e non sono, pertanto, utilizzabili se la prova contenuta in quegli atti non viene nuovamente formata nel dibattimento.
Cassazione penale , sez. II , 18/03/2002 , n. 26714
In sede di assunzione di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. nessuna norma obbliga a rispettare l'art. 149 disp. att. c.p.p.
Cassazione penale , sez. IV , 27/11/2001 , n. 734
In tema di attività di p.g., è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie relativo a spaccio di stupefacenti), che l'operatore di p.g. risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l'assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., non venendo in rilievo in tale ipotesi nè le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche nè la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 cost., trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della p.g., volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.
Corte Costituzionale , 16/10/2000 , n. 424
È infondata la q.l.c. dell'art. 376 comma 1 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui non estende la causa di non punibilità che esso prevede all'ipotesi della ritrattazione delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che assume sommarie informazioni a norma dell'art. 351 c.p.p. (la Corte ha ritenuto non irrazionale che il legislatore abbia differenziato la disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che agisca di sua iniziativa, in quanto in tale ipotesi la sanzione penale mira primariamente ad assicurare il massimo di efficacia delle indagini e tempestività delle loro conclusioni, obiettivo irrimediabilmente compromesso dalla falsità delle dichiarazioni e non più realizzabile, nemmeno con postume ritrattazioni).
Cassazione penale , sez. IV , 29/02/2000
Nel caso in cui la polizia giudiziaria provveda al sequestro di apparecchi telefonici cellulari, in quanto mezzi utilizzati per perpetrare il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è legittimo da parte della stessa polizia giudiziaria rispondere alle telefonate che pervengono attraverso di essi trascrivendone il contenuto e utilizzandolo in sede di indagini preliminari quali sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p.
Tribunale , Salerno , 17/12/1999
Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 376 comma 1 c.p., nella parte in cui non stabilisce che la speciale causa di non punibilità della ritrattazione ivi prevista si estenda anche al reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), che sia integrato da false e reticenti dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni assunte direttamente dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa ai sensi degli art. 350 e 351 c.p.p.
Cassazione penale , sez. V , 19/11/1998 , n. 6251
La redazione del verbale nelle forme di cui all'art. 373 c.p.p., anche per le sommarie informazioni assunte a norma dell'art. 351 c.p.p., dalla polizia giudiziaria, non è prescritta a pena di nullità nè di inutilizzabilità, per cui nulla impedisce che del contenuto delle stesse venga fatta relazione all'autorità giudiziaria o che di esse si tenga conto in sede cautelare, tanto più ove i soggetti dichiaranti siano stati specificamente individuati e indicati.
Corte Costituzionale , 27/12/1996 , n. 416
La diversità di disciplina, (esimente per false dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, esclusione dell'esimente se rese alla polizia giudiziaria) desumibile dalla formula dell'art. 384 comma 2 c.p., oltre a non trovare alcuna ragione giustificatrice in ordine ai presupposti processuali, che il legislatore ha voluto uguali in ogni caso, non si giustifica nè rispetto alle conseguenze nè rispetto alla gravità dei comportamenti valutata dal legislatore medesimo; donde l'incostituzionalità del predetto comma 2 dell'art. 384 c.p. nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità (anche) di chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere le informazioni alla polizia giudiziaria previste nell'art. 351 c.p.p.
Cassazione penale , sez. IV , 13/09/1996 , n. 2073
Gli atti di polizia giudiziaria - in particolare quelli indicati nell'art. 351 c.p.p. - che risultano documentati in forme diverse da quelle prescritte (con annotazione, anziché con verbalizzazione) possono essere utilizzati nella fase delle indagini preliminari per essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari o di altri atti che trovino la loro collocazione nell'ambito della medesima fase di indagine. viceversa, ogni possibilità di utilizzazione in fase di dibattimento delle acquisizioni assunte nel corso delle indagini preliminari è direttamente collegata all'osservanza delle formalità di documentazione prescritte per la p.g. dall'art. 357, comma 2, c.p.p.
Cassazione penale , sez. I , 12/10/1994
La mancata verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria di atti, quali le sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., che ai sensi dell'art. 357 comma 2 c.p.p., dovrebbero essere documentati mediante verbale, comporta che tali atti privi di documentazione sono da equiparare agli atti inesistenti e, come tali, indipendentemente da qualsiasi riferimento alle categorie della nullità e della inutilizzabilità, non sono idonei ad essere assunti a fondamento di un provvedimento impositivo di misura cautelare.
Cassazione penale , sez. VI , 12/02/1993
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le sommarie informazioni fornite alla polizia giudiziaria, non raccolte e verbalizzate sul luogo e nella immediatezza del fatto, ma in un momento successivo. L'art. 351 c.p.p., nel disporre che la polizia può assumere tali informazioni dalle persone in grado di fornire notizie utili ai fini delle indagini, non subordina l'esercizio di tale potere a specifici limiti di tempo e di luogo. Nè alcun limite spaziale o cronologico è introdotto dal successivo art. 357, comma 1 lett. c), il quale - nell'imporre alla polizia giudiziaria di redigere il verbale per le informazioni assunte a norma dell'art. 351 nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto - regola soltanto un onere di forma in vista della utilizzabilità in dibattimento delle informazioni anzidette, a norma dell'art. 500 c.p.p.
Cassazione penale , sez. fer. , 20/08/1991
I gravi indizi di colpevolezza - tali cioè per la loro concludenza e pertinenza da consentire di formulare, allo stato degli atti, un giudizio prognostico di ragionevole probabilità della sussistenza del fatto e della colpevolezza dell'imputato - possono essere desunti, ai fini dell'emissione e del mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, anche dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria da parte di persone che hanno riferito circostanze utili ai fini delle indagini ed al reperimento delle fonti di prova (art. 351 c.p.p.). Invero, il fatto che non abbiano alcuna rilevanza ai fini della decisione, non esclude che le stesse - debitamente documentate (art. 357 comma 1 c.p.p.) e destinate a formare il fascicolo del p.m. (art. 373 comma 5 stesso codice) - possano essere utilizzate nell'ambito della fase delle indagini preliminari, da sole o unitamente agli altri elementi posti a fondamento della contestazione, nei limiti di cui all'art. 191 stesso codice, ai fini della valutazione della gravità degli indizi di colpevolezza per l'emanazione dei detti provvedimenti.
Cassazione penale , sez. V , 18/06/1991
L'obbligo di avvertire espressamente i prossimi congiunti dell'imputato (i cui diritti e le cui garanzie, per l'art. 61 c.p.p., si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari), a pena di nullità, della facoltà di astenersi dal deporre si applica anche alla polizia giudiziaria allorché proceda, ex art. 351 c.p.p., ad assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Sebbene l'art. 351 non richiami l'art. 199, trattasi infatti, di un principio di carattere generale, applicabile in tutti i casi in cui le dichiarazioni dei prossimi congiunti possano assumere rilevanza in sede processuale. L'omissione dell'avvertimento dà luogo, tuttavia, ad una nullità soltanto relativa, che, come tale, non è rilevabile di ufficio e può essere dedotta, a pena di decadenza, esclusivamente nei termini previsti dall'art. 181 c.p.p..
Pretura , Venezia , 16/05/1991
Il divieto per la polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (art. 195 comma 4 c.p.p.) compromette gravemente il diritto alla prova del P.M., che istituzionalmente utilizza la P.G.; confligge con l'obbligo istituzionale di questa di riferire la notizia di reato (art. 347 c.p.p.), assicurare le fonti di prova (art. 348 c.p.p.), identificare l'autore dei reati (art. 349 c.p.p.), assumere sommarie informazioni dall'indagato e da terzi (art. 350 e 351 c.p.p.): in un eccesso di garantismo inconciliabile con il principio dell'accertamento della verità sostanziale (valido anche nel processo accusatorio) e quindi con quello dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 cost.). La capacità di testimoniare, riconosciuta ad ogni persona (art. 196 comma 1 c.p.p.), anche in tema di testimonianza indiretta (art. 195 comma 1 c.p.p.), viene disconosciuta alla P.G., creando così una ingiustificata discriminazione fra due categorie di testimoni, con la conseguente violazione del principio di parità di trattamento nonché con quello di razionalità (art. 3 cost.).
Cassazione penale , sez. VI , 22/05/1990
Le sommarie informazioni di polizia di cui all'art. 351 c.p.p., quali atti pertinenti alle indagini circa la fondatezza di una determinata notitia criminis - pur provenendo dall'autorità di polizia giudiziaria e pur essendo prive di rilevanza probatoria ai fini della decisione finale - costituiscono documentazione assistita da efficacia endoprocessuale nell'ambito della fase delle indagini preliminari e, in quanto tali, possono essere utilizzate, da sole o insieme agli altri atti di cui all'art. 348 comma 2 lett. c) c.p.p., per l'emanazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale.