1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
Massime
Cassazione penale , sez. VI , 04/10/2022 , n. 44436
In tema di ricusazione, la nozione di interesse recepita dall' art. 36, comma 1, lett. a), c.p.p. , cui rinvia l' art. 37, comma 1, lett. a) c.p.p. , include non solo l'interesse patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale che, tuttavia, sia specifico, giuridicamente rilevante e direttamente incidente sulla sfera soggettiva del magistrato, non potendo, invece, assumere rilievo generici interessi di natura ideologica del predetto, solo indirettamente collegati all'oggetto del procedimento, ed insuscettibili di tradursi in un vantaggio personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il rigetto della dichiarazione di ricusazione del collegio giudicante composto da giudici iscritti all'associazione nazionale magistrati, presentata da imputato in precedenza espulso da tale associazione, costituenda parte civile nel processo).
Cassazione penale , sez. VI , 04/10/2022 , n. 44436
È manifestamente infondata la q.l.c. dell' art. 37 c.p.p. , in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. , nella parte in cui non prevede la possibilità di ricusare il giudice in presenza delle gravi ragioni di convenienza previste quale mera causa di astensione dall' art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p. , essendo tale differenziazione finalizzata ad attuare una tutela ad incisività crescente del principio di precostituzione, ricollegando la ricusazione ai soli casi di un oggettivo deficit di imparzialità del giudice e relegando invece le gravi ragioni personali - aventi connotati di indeterminatezza - alla sola astensione, in tal modo consentendo al giudice di dar rilievo anche a motivi personali, in concreto idonei ad incidere sulla percezione della propria imparzialità da parte dello stesso giudicante.
Corte appello , L'Aquila , 02/05/2022
Ai sensi dell' art. 37 c.p.p. , costituisce indebita manifestazione del convincimento l'anticipazione della valutazione sul merito della res iudicanda o sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta all'interno del procedimento, o in uno connesso, senza che esse siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali o allorché esse invadano, senza necessità e nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito (accolta, nella specie, la ricusazione dei componenti del collegio giudicante, atteso che nel corso dell'esame dell'imputato in sede di udienza, il Presidente del Collegio aveva manifestato indebitamente, attraverso l'uso di determinate espressioni, il proprio convincimento sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria).
Cassazione penale , sez. un. , 24/02/2022 , n. 25951
È applicabile al procedimento di prevenzione il motivo di ricusazione previsto dall' art. 37, comma 1, c.p.p. – come risultante a seguito dell'intervento additivo effettuato dalla Corte costituzionale con sent. n. 283 del 2000 – nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. (Fattispecie relativa a procedimento di merito).
Cassazione penale , sez. III , 30/11/2021 , n. 804
Non costituisce causa di ricusazione, ai sensi dell' art. 37 c.p.p. , la circostanza che il giudice dell'udienza preliminare abbia in precedenza giudicato, con rito abbreviato, un coimputato del medesimo reato concorsuale, nel caso in cui alla mera comunanza dell'imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra.
Cassazione penale , sez. VI , 24/05/2021 , n. 26458
Nel procedimento di prevenzione, è inammissibile la ricusazione dell'amministratore giudiziario, ai sensi dell' art. 37 c.p.p. , in mancanza di una disposizione che consenta l'applicazione della predetta norma. (In motivazione la Corte ha precisato che è comunque prevista la sostituzione dell'amministratore che versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall' art. 35 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 , nonché la possibilità che lo stesso sia revocato in caso di grave irregolarità o incapacità, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio).
Cassazione penale , sez. III , 21/05/2021 , n. 32630
Affinché possa parlarsi di parzialità del giudice, occorre individuare un effetto condizionante della decisione da lui assunta in precedenza, capace di distorcere ovvero di influenzare il giudizio successivo. È necessario, dunque, accertare se le valutazioni compiute dal giudice ricusato nell'altro processo riguardino lo stesso fatto e, in caso negativo, se possano interpretarsi analogicamente le norme sulla ricusazione. Tuttavia, le norme sulla ricusazione non ammettono interpretazione estensiva o analogica, e, quindi, non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 c.p.p. che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto - non espressamente considerati dall'ordinamento - a quelli oggetto di specifica regolamentazione. La funzione pregiudicante può essere ravvisata non già in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo ovvero in altro procedimento penale, a carico dello stesso imputato, bensì soltanto in una valutazione di merito espressa dal giudice, sia sulla sussistenza del medesimo fatto di reato, sia sulla colpevolezza dello stesso imputato.
Cassazione penale , sez. V , 10/12/2019 , n. 13293
La presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, di un magistrato che abbia partecipato al collegio che ha adottato il provvedimento annullato, non è causa di nullità ma di mera incompatibilità, che va fatta valere con la procedura ed entro i termini previsti dall' art. 37 c.p.p.
Cassazione penale , sez. VI , 04/12/2019 , n. 4954
Le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione, posto che l' art. 36 lett. d) , cui rinvia l' art. 37 c.p.p. , limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente di ricusazione, per inimicizia grave ai soli rapporti fra giudice ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata. La presentazione di una denuncia penale o l'instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato, mentre il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo.
Cassazione penale , sez. I , 02/04/2019 , n. 19643
In tema di ricusazione, in caso di dichiarazione de plano di inammissibilità dell'appello da parte di un collegio composto dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, la parte interessata, venuta a conoscenza di tale causa di incompatibilità a seguito della comunicazione del provvedimento, è legittimata a dedurla con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, stante l'impraticabilità della procedura di ricusazione preventiva di cui all' art. 37 c.p.p. , al fine di far valere la nullità assoluta del provvedimento.
Cassazione penale , sez. V , 08/01/2019 , n. 5533
Non costituisce causa di ricusazione, ai sensi dell' art. 37 c.p.p. , la circostanza che il giudice dell'udienza preliminare abbia disposto, in un separato procedimento, il rinvio a giudizio nei confronti di coimputati del medesimo reato, quando alla mera comunanza dell'imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione, non essendo stato dedotto quale concreto profilo di inscindibilità si ritenesse sussistere tra le posizioni dei coimputati e quali specifiche valutazioni avessero avuto forza di prevenzione tale da compromettere l'imparzialità del giudice).
Cassazione penale , sez. II , 25/10/2018 , n. 52088
È manifestamente infondata la q.l.c. degli artt. 34, 36 e 37 c.p.p. , in relazione all' art. 111 cost. , nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità del giudice che, in sede di delibazione incidentale, abbia assegnato al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella attribuita dal pubblico ministero, in quanto la valutazione della corretta qualificazione della condotta descritta nel capo di imputazione, anche quando comporta la contestazione di un'aggravante in precedenza non contestata non costituisce un'anticipazione del giudizio poiché interviene a prescindere dalla valutazione delle prove, senza implicare la verifica della sussistenza del fatto contestato e della sua attribuzione all'imputato.
Cassazione penale , sez. V , 04/10/2017 , n. 49692
Il fenomeno fondante la richiesta di rimessione del processo ad altra sede ex art. 45 c.p.p. non può essere meramente interno o processuale; nemmeno quando eventuali disposizioni interne alla costituzione dell'ufficio giudicante paiono involgere contro l'imputato. Contro il singolo giudice è proponibile la sola ricusazione ex art. 37 c.p.p.
Cassazione penale , sez. V , 17/12/2015 , n. 6245
Le ipotesi di ricusazione del giudice, in quanto espressione di situazioni eccezionali, sono assolutamente tassative e non consentono alcun ampliamento mediante interpretazione, conseguentemente la fattispecie dedotta dall'imputato deve necessariamente inquadrarsi in una di quelle tassativamente indicate dall'art. 37 c.p.p., fermo restando che per potersi ritenere configurata l'ipotesi tassativa di legge per la ricusazione deve concorrere il dato obiettivo previsto, non essendo sufficiente la sensazione soggettiva della parte interessata alla ricusazione.
Cassazione penale , sez. VI , 04/11/2015 , n. 3042
L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p.
Cassazione penale , sez. II , 05/03/2015 , n. 12896
L'incompatibilità ex art. 34, c.p.p. non attiene alla capacità del giudice e non determina, pertanto, la nullità del provvedimento ex art. 178 e 179, c.p.p., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p. (Fattispecie, nella quale il medesimo magistrato aveva presieduto il Tribunale, che aveva emesso la sentenza di primo grado, ed era stato poi componente del collegio di appello).
Cassazione penale , sez. II , 07/10/2014 , n. 43884
Le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice (od un suo prossimo congiunto) non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione, atteso che l'art. 36 lett. d), cui rinvia l'art. 37 c.p.p., limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente di ricusazione, per inimicizia grave, ai soli rapporti fra giudice (o un suo prossimo congiunto) ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata.
Cassazione penale , sez. I , 25/06/2014 , n. 10075
L'esistenza di una causa d'incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p. (Fattispecie relativa a magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio della esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria).
Cassazione penale , sez. II , 02/10/2013 , n. 45298
Deve ritenersi inammissibile l'istanza di ricusazione che pone a base della stessa una situazione di fatto, ravvisata o in un provvedimento che il giudice ricusato ha adottato nell'esercizio delle sue funzioni o nella pendenza di un giudizio civile instaurato dall'odierno ricorrente nei confronti del giudice ricusato; la stessa, infatti, non è idonea a dimostrare la grave inimicizia che legittima la ricusazione ai sensi dell'art. 36 c.p.p., lett. d) per come richiamato dall'art. 37 c.p.p..
Cassazione penale , sez. I , 05/07/2013 , n. 35773
La presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, di un magistrato che aveva partecipato al collegio che aveva adottato il precedente provvedimento annullato, non è causa di nullità ma di mera incompatibilità, che va fatta valere con la procedura ed entro i termini previsti dall'art. 37 c.p.p. (Fattispecie relativa a decisione in sede di rinvio del Tribunale della libertà).
Cassazione penale , sez. VI , 04/06/2013 , n. 25013
L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p. (Fattispecie relativa a sentenza dibattimentale di condanna emessa da un giudice che, in precedenza, aveva pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di un coimputato).
Cassazione penale , sez. VI , 01/12/2010 , n. 44644
Va rigettata l'istanza di ricusazione avverso il presidente del collegio giudicante - la cui figura coincide con quella del presidente del tribunale - proposta, ai sensi dell'art. 37 c.p.p., dal dipendente del tribunale imputato di peculato, atteso che il capo dell'ufficio giudiziario non può in alcun modo essere equiparato alla figura del datore di lavoro (come richiamata dall'art. 36, comma 1, lett. b, c.p.p.).
Cassazione penale , sez. I , 21/10/2010 , n. 38636
Sussiste un contrasto giurisprudenziale fra le varie Sezioni in materia di ricusazione in ordine all'interpretazione dell'art. 37, comma 2, c.p.p., con particolare riferimento ai poteri spettanti al giudice ricusato, una volta presentata la dichiarazione di ricusazione, sì che appare opportuno rimettere il contrasto al vaglio delle Sezioni Unite.
Cassazione penale , sez. V , 12/03/2010 , n. 13593
L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p.
Cassazione penale , sez. I , 13/05/2009 , n. 22794
Non versa in situazione di incompatibilità, e non è dunque ricusabile, il giudice che nei confronti del soggetto imputato di un fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolare un'associazione mafiosa abbia in precedenza pronunciato condanna per altri fatti, commessi in tempi diversi ma pure aggravati dell'essere stati posti in essere per agevolare la medesima associazione mafiosa.
Cassazione penale , sez. VI , 22/04/2009 , n. 20203
Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione ai sensi dell'art. 37 c.p.p. la circostanza in cui lo stesso magistrato sia chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione di un procedimento riguardante fatti analoghi e relativi alle stesse persone denunciate da un terzo, in ordine ai quali egli abbia in precedenza disposto l'archiviazione.
Cassazione penale , sez. II , 20/11/2008 , n. 2819
È inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice dell'udienza preliminare sul rilievo di una sua presunta incompatibilità, determinata dall'avere egli già trattato in precedenza altro procedimento nei confronti di coimputati per fatti basati su identici elementi di prova per i quali si proceda contro l'imputato ricusante.
Cassazione penale , sez. V , 25/01/2008 , n. 18184
La dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle parti, ai sensi dell'art. 37 c.p.p., tra le quali non si pone la persona offesa dal reato, che non riveste siffatta qualifica in senso tecnico. Ciò dovendolo desumere dall'art. 90 c.p.p., che delimita in termini puntuali l'ambito dei diritti e delle facoltà della persona offesa dal reato, realizzando, in favore della stessa, una sorta di tutela anticipata, in vista di successiva, eventuale costituzione di parte civile, da svolgersi nei modi e nei tempi previsti, che consacrano, solo in quel momento, lo status di parte del processo in capo alla persona offesa.
Cassazione penale , sez. V , 14/06/2007 , n. 36657
È inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dalla persona offesa, la quale non riveste la qualità di parte e, quindi, non è legittimata, ex art. 37 c.p.p., a proporla; d'altro canto le norme sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali, non suscettibili, in quanto tali, di interpretazione estensiva.
Cassazione penale , sez. V , 16/12/2005 , n. 7792
Non sussiste alcuna ipotesi di ricusazione allorché il giudice abbia legittimamente manifestato il proprio convincimento nell'ambito di una decisione preliminare o incidentale per la cui soluzione sono necessarie valutazioni di merito: l'avverbio indebitamente, che compare nella formulazione della norma di cui all'art. 37 c.p.p., richiede che l'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato. (Fattispecie in tema di ordinanza custodiale emessa, prima della celebrazione del giudizio di impugnazione, dal presidente della Corte di assise di appello a seguito di condanna all'ergastolo pronunziata dalla Corte di assise nei confronti dell'istante).
Cassazione penale , sez. I , 25/10/2005 , n. 45470
Le norme sulla ricusazione, derogando, in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica e, quindi, non autorizzano una lettura degli art. 36 e 37 c.p.p. che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto, non espressamente considerati dall'ordinamento, a quelli oggetto di specifica regolamentazione. Di conseguenza non può essere dedotta quale causa di ricusazione dei giudici di un collegio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, la già intervenuta valutazione da parte di detti magistrati dell'attendibilità dei chiamanti in correità in occasione di altri procedimenti. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità della funzione pregiudicante nell'attività dei giudici ricusati, che avevano partecipato al collegio che aveva valutato, in altro e diverso procedimento, sia pure a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato).
Cassazione penale , sez. II , 23/09/2005 , n. 40763
Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 c.p.p., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il presidente del collegio dinanzi al quale è incardinato un procedimento penale per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., abbia già condannato lo stesso imputato per concorso in omicidio aggravato, per essere stato il fatto commesso per abietti motivi di supremazia mafiosa, qualora la contestazione del reato associativo faccia riferimento ad un periodo successivo rispetto a quello in cui si era verificato l'omicidio.
Cassazione penale , sez. VI , 05/07/2005 , n. 39203
La dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle parti (art. 37 c.p.p.), tra le quali non si pone la parte offesa dal reato che tale qualifica non riveste in senso tecnico.
Cassazione penale , sez. V , 17/01/2002 , n. 7484
In tema di procedimenti inerenti a reati fallimentari, in applicazione del combinato disposto del comma 1 lett. g) dell'art. 36 e del comma 1 lett. a) dell'art. 37 c.p.p., può essere ricusato (in quanto incompatibile ai sensi della comma 3 dell'art. 34 del medesimo codice, il quale fa riferimento, tra l'altro, a chi ha proposto denunzia), il magistrato che, nella qualità di giudice delegato al fallimento, abbia, in precedenza, sulla base della relazione redatta dal curatore, ed in adempimento di quanto previsto dall'art. 331 del codice di rito, trasmesso al p.m. la notizia dei reati anzidetti.
Corte Costituzionale , 28/12/2001 , n. 441
È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 34, comma 2, c.p.p., sollevata in riferimento agli art. 24, 25 e 111, comma 2, cost., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato nei confronti di taluni imputati che abbiano chiesto di essere processati con tale rito, il giudice che in precedenza abbia emesso, previa separazione del procedimento originariamente unitario, il decreto che dispone il giudizio nei confronti di altri coimputati del medesimo fatto-reato, in quanto, posto che il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialità del giudice deriva da attività da questi compiute al di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere, siano esse attività non giudiziarie o attività svolte in altro giudizio -, si verte nell'ambito di applicabilità degli istituti della astensione e della ricusazione (art. 36 e 37 c.p.p.), anch'essi preordinati alla salvaguardia delle esigenze di imparzialità della funzione giudicante, anche se secondo una logica a posteriori e in concreto.
Cassazione penale , sez. I , 12/04/2001 , n. 25526
Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 c.p.p. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che lo stesso magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dello stesso imputato per fatti diversi (nella specie omicidi differenti) per la pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro.
Cassazione penale , sez. V , 04/12/2000 , n. 4883
In tema di ricusazione del giudice, la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1997 che ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 comma 2 c.p.p. nella parte in cui, nel caso di riproposizione della ricusazione fondata sui medesimi motivi, faceva divieto al giudice di pronunciare la sentenza sino alla decisione sulla ulteriore ricusazione, va interpretata nel senso che il giudice che riceve una nuova dichiarazione di ricusazione per gli stessi motivi, dopo il rigetto della precedente, non è tenuto a seguire il disposto di cui al comma 2 dell'art. 37 c.p.p., ma deve procedere al giudizio. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che, per le finalità enunciate, l'individuazione dei medesimi motivi va effettuata basandosi su un criterio sostanziale e non formale).
Corte appello , Torino , 22/04/1999
Non è manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 comma 1 e 24 comma 2 cost., la q.l.c. dell'art. 37 c.p.p., nella parte in cui non prevede quale causa di ricusazione il fatto che il giudice abbia già manifestato il proprio parere sull'oggetto del processo nell'esercizio di funzioni giudiziarie nel corso di un diverso procedimento.
Cassazione penale , sez. VI , 09/03/1999 , n. 855
Le norme sulla ricusazione, derogando in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica e quindi non autorizzano una lettura degli art. 36 e 37 c.p.p. che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto, non espressamente considerati dall'ordinamento, a quelli oggetto di specifica regolamentazione. Ne consegue che non può essere dedotta quale causa di ricusazione dei giudici di un collegio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, la già intervenuta valutazione da parte di detti magistrati dell'attendibilità delle dichiarazioni di chiamanti in correità in occasione di altri procedimenti.
Cassazione penale , sez. I , 25/09/1997 , n. 164
La sussistenza di uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 34 comma 2 c.p.p. (o di quelli individuati dalle numerose sentenze additive della Corte costituzionale) non dà luogo ad un'ipotesi di nullità, ex art. 178 comma 1 lett. a) c.p.p., ma abilita semplicemente il soggetto interessato a proporre istanza di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 c.p.p.
Cassazione penale , sez. II , 26/06/1996 , n. 2933
La disposizione di cui all'art. 38 comma 2, c.p.p., secondo la quale se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la relativa dichiarazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza, va intesa nel senso che la legge ha voluto imporre alla parte interessata di provvedere a presentare l'atto il medesimo giorno in cui la causa di ricusazione si è manifestata, anche al fine di impedire che il processo prosegua con uno o più giudici che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 37 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale, a sostegno della pretesa tempestività della dichiarazione, si deduceva che il termine udienza deve essere inteso nel senso di epilogo della stessa, comprensivo pertanto di tutti i giorni in cui essa si è svolta).
Cassazione penale , sez. I , 14/02/1996 , n. 974
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 36 comma 1 lett. d) e 37 c.p.p., in relazione agli art. 2, 3, 24 cost., nella parte in cui non prevedono la ricusazione del giudice - oltre che nel caso di grave inimicizia tra quest'ultimo (od un suo prossimo congiunto) ed una parte privata - anche nell'ipotesi di grave inimicizia tra il giudice (od un suo prossimo congiunto) ed il difensore. Ed invero, l'esclusione di detta ipotesi - quale possibile ulteriore causa di ricusazione - bene si comprende ove si pensi al contenuto intenso e grave del rapporto di ostilità tra giudice e parte, direttamente costitutiva di serio pericolo per la serenità del giudizio (che l'interessato può rimuovere attivando le procedure all'uopo previste), se raffrontato alla diversa e meno preoccupante possibilità di interferenze dannose derivabili da analogo rapporto con il difensore: interferenze che, al più, potrebbero dar luogo, in astratto, alla sussistenza di gravi ragioni di convenienza, obbliganti il giudice all'astensione ed abilitanti, per converso, la parte privata interessata (e non, comunque, il suo difensore) alla dichiarazione di ricusazione).
Cassazione penale , sez. VI , 31/01/1996 , n. 3983
È inammissibile, per essere al di fuori della ratio e della funzione degli istituti di cui agli art. 36 e 37 c.p.p., la dichiarazione di ricusazione rivolta non nei confronti di singoli magistrati componenti il collegio giudicante, bensì nei confronti di una intera sezione della Corte di cassazione.
Cassazione penale , sez. III , 08/11/1995 , n. 347
Il giudice che nel corso delle indagini preliminari ha emesso una misura cautelare reale può ben partecipare al dibattimento poiché il sequestro, al contrario delle misure cautelari personali, non presuppone una valutazione nel merito della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma solo la verifica dell'astratta configurabilità del reato (fumus). La questione di legittimità costituzionale relativa a tale compatibilità oltre ad essere infondata, è del tutto irrilevante se sollevata nel giudizio di appello perché la eventuale partecipazione al giudizio di un giudice incompatibile non incide sulla capacità del giudice e non determina perciò nullità assoluta, ma costituisce un motivo di ricusazione ex art. 37 c.p.p. ed è perciò utilmente sollevabile entro i termini tassativi previsti dall'art. 38 c.p.p.
Cassazione penale , sez. un. , 05/10/1994 , n. 18
Ai sensi dell'art. 37 c.p.p., il giudice può essere ricusato soltanto dalla parte, per cui è da escludere un'autonoma parallela legittimazione del difensore il quale, pur potendo validamente proporre l'atto di ricusazione, deve avere indefettibilmente ricevuto a tal fine apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale; infatti, in considerazione del dato testuale ricavabile dall'art. 38 comma 4 c.p.p., che menziona separatamente il difensore ed il procuratore speciale, attribuendo così rilievo al rapporto fiduciario fra il professionista ed il cliente, il primo non è tenuto a documentare i suoi poteri con una procura avente i requisiti ed il contenuto di quella prevista dal combinato disposto degli art. 122 e 38 comma 4 ult. parte c.p.p.