1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
Note
L'art. 191 della L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha aumentato il termine da due a cinque giorni
L'articolo 418 c.p.p. disciplina la procedura ed i termini relativi alla fissazione dell'udienza preliminare.
Entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta di rinvio a giudizio, il giudice deve fissare la data per l'udienza preliminare. Questo dovrebbe garantire una rapida celebrazione dell'udienza.
Dopo la richiesta di rinvio a giudizio il gip può provvedere alla declaratoria di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., adottando il rito tipico della fase processuale in cui si trova il processo, là dove il legislatore non abbia previsto le modalità per l'emissione di detta declaratoria. Detto rito, nella fase successiva alla richiesta di rinvio a giudizio è quello di cui all'art. 418 c.p.p., e cioè la fissazione dell'udienza preliminare in camera di consiglio. L'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di non punibilità, in tale sede, comporta solo l'impossibilità che detto gip si avvalga dei poteri di cui all'art. 422 c.p.p., ma non che egli possa avvalersi della procedura di emissione de plano della sentenza di cui all'art. 129 c.p.p. (Cassazione penale , sez. VI , 16/02/1996 , n. 839)
È abnorme il provedimento con cui il g.i.p. dispone de plano la restituzione degli atti al p.m., ritenendo che l'azione penale doveva essere esercitata nelle forme della citazione diretta. A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, infatti, il giudice è tenuto, a norma dell'art. 418 c.p.p., a fissare l'udienza in camera di consiglio al fine di provvedere sulla stessa ed è solo l'imputato che, ai sensi dell'art. 419 comma 5 c.p.p., può rinunciare all'udienza preliminare (Cassazione penale , sez. IV , 09/12/2009 , n. 1556)
E’ manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 418 c.p.p., censurato, in riferimento agli art. 3, 101 comma 2 e 111 comma 2 cost., nella parte in cui detta norma, pur in presenza di una richiesta di rinvio a giudizio formalmente valida – ma, nella specie, inammissibile, giacché “nel caso in esame il p.m. non ha il potere di azione” – “non consente, e dunque preclude, il vaglio di preliminare ammissibilità” della richiesta medesima.
È abnorme e, come tale, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio, in luogo di fissare l'udienza, come prescritto dall'art. 418 c.p.p., dichiari la inammissibilità di detta richiesta. (Nella specie, sull'assunto che trattavasi di reati per i quali appariva obbligatorio il rito direttissimo - Cassazione penale sez. I, 19/12/1996, n.6943).