1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater , 420-quinquies e 420-sexies.
2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.
3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
3-bis. L'imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall'articolo 111-bis, commi 1 e 2. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.
Note
1. I 10 giorni del termine previsto dall'art. 419 comma 4 c.p.p. per la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare all'imputato, devono intendersi liberi, onde non vanno computati né il dies a quo né il dies ad quem.
2. La giustizia riparativa, introdotta in Italia dalla riforma Cartabia (Legge 27 settembre 2021, n. 134), rappresenta un approccio alternativo e complementare al tradizionale sistema di giustizia penale. Questa riforma, che prende il nome dall'ex Ministra della Giustizia Marta Cartabia, mira a integrare e innovare il sistema penale italiano, enfatizzando la riparazione del danno, la riconciliazione e la responsabilizzazione dell'autore del reato nei confronti della vittima e della comunità. Sono stati previsti centri specializzati che offrono servizi di mediazione e programmi di giustizia riparativa. Questi centri agiscono come intermediari tra le parti coinvolte, facilitando il dialogo e promuovendo soluzioni riparative.
La riforma prevede la formazione e la certificazione di mediatori professionali, che giocano un ruolo cruciale nel facilitare i processi di giustizia riparativa, garantendo che gli incontri siano condotti in modo sicuro e rispettoso per tutte le parti coinvolte.
La partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è volontaria sia per la vittima che per l'autore del reato. Questo approccio è fondamentale per assicurare che il processo sia genuino e basato sul consenso reciproco.
L'art. 419 c.p.p. disciplina l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero l'atto che viene notificato dal giudice dell'udienza preliminare all'imputato ed alla persona offesa, almeno dieci giorni prima dell'udienza.
L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare contiene:
la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero
l'avvertimento all'imputato che se non compare all'udienza (ricevuta la notifica dell'avviso) si procederà in sua assenza e quindi il procedimento seguirà il suo corso;
l'avvertimento che l'imputato può recarsi, personalmente o attraverso il suo difensore, nella cancelleria del giudice, per visionare il fascicolo del pubblico ministero (contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e gli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari);
l'avvertimento che l'imputato può depositare presso la cancelleria del giudice memorie difensive o produrre documenti;
l'invito al pubblico ministero di trasmettere la documentazione degli atti di indagine eventualmente espletati successivamente all'emissione della richiesta di rinvio a giudizio;
l'avviso all'imputato ed alla persona offesa che possono accedere ai programmi di giustizia riparativa (introdotto dalla cd. Riforma Cartabia).
L'art. 419 c.p.p. prevede due ipotesi di nullità speciali.
1. L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è nullo in caso di omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato ed al suo difensore.
Preme sottolinearsi che secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa notificazione all'imputato (ed al suo difensore) dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (SS.UU., sentenza 17/02/2017 n° 7697, Cassazione penale , sez. IV , 06/07/2021 , n. 35851).
Secondo parte della giurisprudenza, l'omessa notifica dell'avviso alla persona offesa integrerebbe viceversa una ipotesi di nullità relativa.
2. L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è nullo in caso di notifica intempestiva dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato.
In questo caso, però, si tratta di una nullità a regime intermedio ai sensi dell' art. 180 c.p.p., deducibile, pertanto, fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato tramite una dichiarazione presentata in cancelleria (personalmente o per mezzo di un procuratore speciale) almeno tre giorni prima della data dell'udienza. In questo caso, il giudice emette il decreto di giudizio immediato.
I termini di durata massima della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa (Cassazione penale , sez. VI , 03/10/2023 , n. 2750).
L'omessa notifica al difensore d'ufficio titolare dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, onde consentire l'effettività dell'assistenza tecnica e del diritto di difesa in fase di udienza preliminare, integra nullità assoluta, posto che l'imputato rimane sostanzialmente privo di assistenza difensiva in una fase particolarmente importante e delicata del procedimento penale, assistenza che va sempre garantita e che è comunque obbligatoria secondo le vigenti regole del codice di rito (Cassazione penale , sez. IV , 06/07/2021 , n. 35851).
È affetta da abnormità strutturale e funzionale, in quanto adottata in carenza di potere ed idonea a determinare una situazione di incertezza in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio, l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver disposto il rinnovo della notifica dell'avviso di fissazione di tale udienza, in precedenza omesso, alle persone offese, così rimettendole in termine per la costituzione di parte civile, abbia rigettato, all'udienza preliminare nuovamente fissata, la richiesta delle stesse di restituzione nel temine per la costituzione, non riconoscendo loro la qualifica di parti lese (Cassazione penale , sez. II , 29/09/2023 , n. 43790).
In tema di giustizia riparativa, la possibilità, per il giudice, di disporre ex officio l'invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all' art. 129-bis c.p.p. o sia stato omesso l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall' art. 419, comma 3-bis, c.p.p. , non è configurabile alcuna nullità (Cassazione penale , sez. VI , 09/05/2023, n. 25367).
L'art. 129-bis c.p.p., nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d'ufficio l'invio delle parti a un centro per la mediazione, si limita a disciplinare un potere, essenzialmente discrezionale, riconosciuto al giudice, senza indurre espressamente un obbligo ad attivarsi. Si tratta di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, né di motivare la sua scelta, con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e delle facoltà elencati nell'art. 178, lett. c), c.p.p. Le stesse considerazioni valgono anche per l'omesso avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, c. 3-bis, c.p.p. La norma, infatti non prevede alcuna nullità speciale per il caso in cui l'avviso venga omesso, ne può ritenersi che l'omissione vada a ledere il diritto dell'imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento. L'avviso in esame ha solo una finalità informativa e, peraltro, si inserisce in una fase in cui l'imputato beneficia dell'assistenza difensiva, con la conseguenza che dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, compresa quella di richiedere l'accesso al programma di giustizia riparativa (Cassazione penale sez. VI, 09/05/2023, n.25367)
In tema di udienza preliminare, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui al comma 1 dell'art. 419 c.p.p. (atti introduttivi) non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., bensì rientra nel regime di cui all'art. 180 c.p.p. Ciò in quanto, mentre l'udienza preliminare ha funzioni di "filtro" del rinvio a giudizio, permane la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'art. 419 comma 7 c.p.p. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art. 429 comma 2 c.p.p.), in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'art. 179 c.p.p. quando la norma parla "dell'omessa citazione dell'imputato" (con un'espressione certamente in funzione specificativa rispetto a quella generica di "intervento dell'imputato" ex art. 178 lett. c) c.p.p.), essa non può non riferirsi anche alla notifica del decreto che dispone il giudizio. L'"avviso" per l'udienza preliminare, invece, pur rientrando (come la notifica del decreto per il giudizio) tra gli atti che determinano un "intervento" dell'imputato, non è una "citazione", termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale, in connessione con il "giudizio" (Cassazione penale sez. V, 02/06/1998, n.9389).
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare alla persona offesa non costituisce motivo di nullità dell'eventuale sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, non essendo tale nullità prevista da alcuna disposizione di legge, a differenza di quanto eccezionalmente stabilito, per la sentenza di non luogo a procedere, dall' art. 428, comma 2, c.p.p. (In motivazione la Corte ha osservato che, in caso di omesso avviso alla persona offesa ex art. 419 c.p.p. , questa conserva comunque la possibilità di far valere le proprie ragioni, senza pregiudizio, mediante la proposizione di un'autonoma azione civile, la cui decisione sul merito non è pregiudicata dalla sentenza assolutoria emessa all'esito del giudizio abbreviato - Cassazione penale , sez. II , 05/11/2021 , n. 45781).