1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-bis.
2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. E' altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.
3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.
4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.
Note
Il presente comma è stato introdotto dall'art. 23, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
L'art. 420 c.p. disciplina lo svolgimento dell'udienza preliminare, in particolare la fase relativa all'accertamento della costituzione delle parti.
L'udienza avviene in camera di consiglio, cioè non è pubblica e si svolge solo alla presenza, indispensabile, del pubblico ministero (che rappresenta l'accusa) e del difensore dell'imputato, che ha il compito di tutelare i diritti e gli interessi dell'imputato.
La loro presenza è necessaria per garantire il contraddittorio e il corretto svolgimento del procedimento.
Il giudice verifica innanzitutto che le parti del processo (imputato, difensore, pubblico ministero) siano correttamente costituite. Se rileva che ci sono stati vizi nelle notificazioni (avvisi, citazioni, comunicazioni), il giudice provvede alla loro rinnovazione. Questo garantisce che tutte le parti abbiano effettiva conoscenza del procedimento e possano partecipare attivamente all'udienza.
Se le notificazioni sono state effettuate correttamente e l'imputato non è presente, il giudice verifica che non sussistano impedimenti (art. 420 ter). In assenza di tali condizioni, il giudice procede secondo quanto stabilito dall'art. 420 bis e dichiara, se ne sussistono i presupposti, l'assenza dell'imputato.
Se l'imputato, dopo essersi presentato, si allontana dall'aula o non si presenta alle udienze successive, è considerato comunque presente e rappresentato dal suo difensore. Questo garantisce la continuità del processo anche in assenza fisica dell'imputato, purché lo stesso sia rappresentato dal difensore.
Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice applica quanto previsto dall'art. 97, comma 4, che riguarda la nomina di un difensore d'ufficio per assicurare che l'imputato sia comunque rappresentato e difeso durante il procedimento.
Il verbale dell'udienza preliminare viene generalmente redatto in forma riassuntiva. Tuttavia, su richiesta delle parti, il giudice può disporre che il verbale sia riprodotto fonograficamente o audiovisivamente, oppure redatto con l'ausilio della stenotipia. Questo consente una documentazione più dettagliata e accurata dell'udienza, se ritenuto necessario dalle parti coinvolte.
Si ritiene opportuno precisare che in sede di udienza preliminare non è stata, infatti, riprodotta la disposizione dell'art. 491, relativa alle questioni preliminari, prevista per la sola fase dibattimentale.
Nel corso dell'udienza preliminare, le uniche questioni preliminari alla discussione sono quelle relative alla regolare costituzione delle parti, secondo il disposto dell'art. 420 c.p.p.
Ne consegue che tutte le questioni pregiudiziali, quelle preliminari di rito e di merito o attinenti alla nullità e/o inutilizzabilità degli atti, devono essere svolte in sede di discussione.
Il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver provveduto ad accertare la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'art. 420 c.p.p., deve dichiarare aperta la discussione. Ogni questione che le parti debbano prospettare in merito a tali accertamenti deve essere dunque proposta in sede di conclusioni; la disciplina dell'udienza preliminare, a differenza di quanto previsto per la fase dibattimentale, non prevede, infatti, momenti preclusivi per la prospettazione di questioni preliminari.
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all' art. 585, comma 1-bis, c.p.p. , che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, c.p.p. , in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente. Cassazione penale , sez. III , 12/10/2023 , n. 43835
Anche in tema di mancato rispetto del provvedimento di espulsione, se l'imputato non ha conoscenza, involontariamente, della pendenza del giudizio a suo carico, il Giudice è tenuto ad emettere sentenza di non doversi procedere, con prosieguo delle ricerche del prevenuto per un termine commisurato alla pena base del reato per cui causa a cura della P.G. e conseguente sospensione della prescrizione e, in caso di suo rintraccio dovrà essergli notificata la sentenza, mentre in caso di persistente irreperibilità la sentenza diverrà irrevocabile ai sensi dell' art. 420. c.p.p. Tribunale , Gorizia , 10/08/2023 , n. 782
La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, in sede di udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Ne consegue che ove il giudice ammetta la costituzione delle parti civili, solo da quel momento si possono ritenere esauriti gli accertamenti ex art. 420 c.p.p., con la conseguenza che l'istanza di ricusazione precedente a tale incombente non può considerarsi tardiva, ma tempestiva. Cassazione penale , sez. V , 12/02/2014 , n. 13380