1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato, secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.
Massime
Cassazione penale , sez. III , 29/10/2014 , n. 2859
L'accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice dibattimentale originariamente assegnatario del processo non comporta la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari con restituzione degli atti al p.m., in quanto l'art. 43 c.p.p., si limita a prevedere che il giudice astenuto o ricusato deve essere sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio, così presupponendo che il processo non debba regredire, bensì continuare, seppure innanzi ad altro giudice.
Cassazione penale , sez. I , 03/12/1998 , n. 6064
La regola di determinazione della competenza di cui al comma 2 dell'art. 43, comma 2, c.p.p., riguarda una situazione di assoluta impossibilità di sostituire un giudice, sia monocratico, sia collegiale, astenutosi o ricusato ovvero altrimenti incompatibile, ma non quella alla quale può rimediarsi con il ricorso agli istituti della supplenza e dell'applicazione di magistrati di cui agli art. 97, 105 e 110 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (cd. ordinamento giudiziario) e alle circolari applicative deliberate dal Consiglio superiore della magistratura in aderenza al dettato legislativo, atteso che ogni norma derogatrice al principio del giudice naturale precostituito per legge va restrittivamente interpretata, venendo a incidere su una situazione di primaria valenza costituzionale.
Cassazione penale , sez. VI , 19/03/1987
La sentenza del giudice di appello che decide sulla competenza per territorio ai sensi dell'art. 43 c.p.p., qualora non sia posta in discussione la questione relativa alla competenza, ma vengano denunciate violazioni della legge processuale o nullità, è soggetta al normale rimedio del ricorso per cassazione e non alla denuncia di conflitto a norma degli artt. 53 e 190 c.p.p.
Cassazione penale , sez. I , 16/04/1984
Se è vero che, ai sensi del comma 1 dell'art. 43 c.p.p., il giudice di appello può dichiarare la propria incompetenza per territorio purché la relativa eccezione sia stata proposta nel giudizio di primo grado, è tuttavia, evidente che la cognizione di questo giudice è necessariamente condizionata ai principi generali sanciti dalla legge in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione: pertanto, la possibilità della declaratoria in appello della incompetenza per territorio nell'ipotesi in cui la relativa eccezione sia stata proposta nel giudizio di primo grado, presuppone che tale eccezione sia stata respinta con ordinanza e che questa sia stata impugnata unitamente alla sentenza, non sussistendo alcun motivo per sottrarre le ordinanze dibattimentali in tema di incompetenza per territorio al regime generale delle ordinanze emesse nel giudizio previsto dall'art. 200 c.p.p.
Cassazione penale , sez. III , 13/02/1984
In tema di incompetenza territoriale, una volta che la relativa eccezione sia stata ritualmente proposta, il giudice di appello, ai sensi dell'art. 43 c.p.p., deve pronunciare sentenza con la quale dichiara l'incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. Pertanto, la sentenza del primo giudice, del quale in sede di appello è stata riconosciuta e dichiarata l'incompetenza per territorio a conoscere del processo, viene travolta e si ha come non emessa, con la conseguenza che gli imputati - quale sia stata la decisione adottata nei loro confronti - debbono ricomparire dinanzi al nuovo giudice, territorialmente competente, dal momento che gli unici atti che restano validi sono quelli istruttori, non anche quelli dibattimentali. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso proposto da coimputato non appellante, che aveva dedotto il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti in primo grado, avverso la sentenza d'appello dichiarativa dell'incompetenza per territorio del primo giudice).