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Codice di procedura penale

Art. 437 c.p.p. - Ricorso per cassazione

1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la

richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e) .

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