top of page

Codice di procedura penale

Art. 442 c.p.p. - Decisione

1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.


1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.


2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.


2-bis. Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.


3. Abrogato


4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

bottom of page