top of page

Codice di procedura penale

Art. 48 c.p.p. Decisione

1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.


2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.


3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.


4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.


5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.


6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta (2).


6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Massime
Cassazione penale , sez. V , 04/10/2017 , n. 49692
In tema di rimessione del processo, se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile l'istanza deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all' art. 616 c.p.p. , che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi al giudice di legittimità.

Cassazione penale , sez. VI , 06/05/2013 , n. 22113
È manifestamente infondata la q.l.c. - in relazione agli art. 3, 24, comma 2, 111, 117 cost. e 6 Cedu - dell'art. 48 c.p.p. nella parte in cui non prevede, nel procedimento dinanzi la Corte di cassazione, la partecipazione personale dell'interessato ed il diritto di essere sentito. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la partecipazione personale deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell'imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell'accusa penale, potendo, invece, in altri essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio attraverso la rappresentanza dei difensori).

Cassazione penale , sez. VI , 06/05/2013 , n. 22113
In tema di rimessione è da escludere che le parti private abbiano titolo per partecipare all'udienza camerale di discussione, atteso che il richiamo, contenuto nell'art. 48, comma 1, c.p.p., alla disciplina dettata dall'art. 127 c.p.p. non esclude l'operatività del disposto di cui all'art. 614, comma 2, c.p.p., secondo cui nel giudizio di cassazione le parti private possono comparire solo a mezzo dei propri difensori, nulla rilevando in contrario il fatto che lo stesso, citato comma 1 dell'art. 48 c.p.p., attribuisca alla Corte di cassazione il potere di assumere, se necessario, le opportune informazioni, posto che un tale potere comporta solo la possibilità di acquisire dati informativi di esclusiva o prevalente natura cartolare, ma non quella di svolgere attività istruttoria assimilabile a quella propria dei giudici di merito; il che, manifestamente, non si pone in contrasto né con gli art. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, cost., né con l'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Cassazione penale , sez. IV , 18/10/2011 , n. 43665
Nel procedimento relativo a richiesta di rimessione davanti alla Corte di cassazione le parti private non possono essere sentite personalmente, potendo comparire unicamente per mezzo dei propri difensori.

Cassazione penale , sez. I , 11/06/1996 , n. 4024
Tra i poteri riconosciuti alla Corte di cassazione dal comma 1 dell'art. 48 c.p.p. di richiedere le opportune informazioni non rientra quello di disporre l'acquisizione di atti estranei al processo, compiuti nell'ambito di un procedimento finalizzato all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati da parte del Ministro di grazia e giustizia e incidenti sulla posizione di altri soggetti, le cui esigenze di riservatezza potrebbero essere frustrate dalla pubblicazione della relazione di ispezione ministeriale.

Cassazione penale , sez. V , 09/11/1995 , n. 2560
Posto il carattere di incidentalità del procedimento di rimessione rispetto a quello principale, una volta che il giudice procedente, ai sensi dell'art. 48 c.p.p., ha disposto la trasmissione degli atti al giudice designato, viene privato con effetto immediato della competenza di quel determinato processo con la conseguenza che non può più legittimamente utilizzare quella competenza in ordine ai procedimenti incidentali che possono insorgere nell'ambito dello sviluppo del processo principale. In mancanza di un'espressa deroga, il procedimento soggiace alle medesime regole che delimitano la competenza del giudice in relazione al processo dal cui ambito trae origine.

Cassazione penale sez. I, 29/11/1994
La decisione che la Corte di cassazione deve adottare, ai sensi dell'art. 48 c.p.p., sulla richiesta di rimessione, deve aver luogo, per l'espresso richiamo contenuto nel primo comma di detto articolo, nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p.; il che comporta la necessità che dell'udienza camerale sia dato avviso a tutte le parti del processo nell'ambito del quale la richiesta è stata formulata; parti che, per la peculiarità del giudizio di cassazione, vanno tuttavia identificate nei soli difensori di quelle private, oltre che nel procuratore generale presso la Corte Suprema. Non può infatti considerarsi sufficiente, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, la previa notifica della richiesta di rimessione che, ai sensi dell'art. 46 comma 1 c.p.p., la parte richiedente è tenuta a fare nei confronti delle altre parti, giacché l'adempimento di tale incombenza comporta soltanto, per le altre parti, la conoscenza del fatto che la richiesta è stata avanzata, ma non le informa della data di svolgimento dell'udienza camerale di trattazione e non le pone, quindi, nella condizione di far valere le proprie ragioni in un giudizio che, in ipotesi di accoglimento della richiesta, verrebbe ad incidere su un diritto costituzionalmente garantito, quale è quello della precostituzione del giudice naturale.

bottom of page