1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.
3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.
Massime
Cassazione penale , sez. V , 09/11/1995 , n. 2560
La legittimazione a proporre richiesta di revoca dell'ordinanza di rimessione ai sensi dell'art. 49 c.p.p. spetta soltanto al p.m. presso il giudice cui il processo è stato rimesso e non anche al p.m. presso il giudice che era competente prima della disposta rimessione.