top of page

Codice di procedura penale

Art. 490 c.p.p. - Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace

1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

bottom of page