top of page

Codice di procedura penale

Art. 50 c.p.p. Azione penale

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.

3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Cassazione penale , sez. V , 20/09/2004 , n. 41392
Qualora il g.i.p. non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, deve restituire gli atti al p.m. il quale può procedere con il rito ordinario ovvero chiedere l'archiviazione del procedimento. Ne consegue che, in caso di richiesta di archiviazione, è abnorme il provvedimento del g.i.p., il quale restituisca nuovamente gli atti al p.m. sostenendo che con la richiesta di decreto penale era stata già esercitata irretrattabilmente l'azione penale.

Tribunale , Milano , 03/12/2001
La querela è condizione di procedibilità dell'azione penale, secondo il disposto dell'art. 336 c.p.p. e, in difetto della medesima, l'art. 346 c.p.p. prevede la possibilità di compiere esclusivamente gli atti di indagine preliminari necessari ad assicurare le fonti di prova e le prove previste dall'art. 392 c.p.p. quando vi è pericolo nel ritardo. Ne consegue che sia Sotto il profilo normativo, rispetto al quale si richiama anche il disposto del comma 2 art. 50 c.p.p., sia sotto il profilo logico, la querela deve sussistere al fine di consentire al p.m. di esercitare l'azione penale e, quindi, essere presentata prima del citato esercizio, esplicatosi nel caso con la richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio. (Fattispecie in cui la manifestazione di volontà di querela era stata espressa dal curatore speciale della persona offesa minorenne contestualmente alla costituzione di parte civile all'udienza preliminare, pur nel termine di tre mesi dalla nomina del curatore stesso di cui all'art. 338 comma 1 c.p.p.).

Cassazione penale , sez. III , 17/04/1997 , n. 1751
Sono giuridicamente inesistenti, per violazione del principio di obbligatorietà ed irretrattabilità dell'azione penale di cui all'art. 112 cost. ed all'art. 50 c.p.p., la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti ed il patto tra le parti che con essa sia stato accolto nell'ipotesi in cui prescindano del tutto da uno dei capi di imputazione. Nell'eventualità in cui il procuratore generale abbia proposto impugnazione con esclusivo riguardo all'unico capo di imputazione considerato in sentenza, quest'ultima, a causa dell'assoluta radicalità del vizio, è insuscettibile di passare in giudicato anche per quanto attiene al capo di imputazione omesso; essa è pertanto soggetta alla cognizione della Corte e deve essere annullata senza rinvio. L'istituto disciplinato dagli art. 444 ss. c.p.p. si sostanzia in un patteggiamento sulla pena e non anche, invece, in un patteggiamento sulle imputazioni.

bottom of page