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Codice di procedura penale

Art. 53 Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione

1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.

2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.

Corte Conti , Calabria , sez. reg. giurisd. , 20/12/2017 , n. 372
Stante l'applicabilità dell' art. 53 c.p.p. al giudizio contabile, sussiste il principio dell'autonomia del magistrato che esercita le funzioni di P.M. e che è pertanto libero di esporre le proprie ragioni nel corso del dibattimento, senza con ciò implicare alcuna rinunzia all'azione incardinata mediante l'atto introduttivo.

Cassazione penale , sez. VI , 26/02/2016 , n. 12655
La violazione dell'obbligo di astensione da parte del pubblico ministero non determina una nullità degli atti, nè la inutilizzabilità degli elementi acquisiti, potendo incidere tale situazione solo sulla attendibilità delle prove. (In motivazione la Corte ha precisato che il rimedio alla violazione dell'obbligo è costituito dalla richiesta di avocazione delle indagini, ex art. 372, comma 1, c.p.p., ovvero, nei casi previsti dall'art. 53 c.p.p., da quella di sostituzione del magistrato delegato per l'udienza).

Cassazione penale , sez. V , 23/02/2012 , n. 12976
In caso di esame dbattimentale in qualità di testimone assistito ex art. 197 bis comma 2 c.p.p., di imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato allo stesso non deve essere dato l'avviso di cui all'art. 64 comma 3 lett. c) c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omissione dell'avviso non determinerebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nemmeno qualora si ritenesse invece necessario l'avviso in questione, atteso che tale sanzione è prevista dal comma 3 bis del citato art. 64 non richiamato nell'art. 197 bis).

Giudice di pace , Monza , 30/03/2007
Anche nei confronti dei vice Procuratori Onorari deve trovare applicazione il disposto dell'art. 53 c.p.p., in forza del quale, fuori dei casi di grave impedimento del magistrato, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli di cui all'art. 36 c.p.p., comma 1 lett. a), b), d), e), il magistrato può essere sostituito solo col suo consenso.

Tribunale , Milano , 26/03/2007
Anche nei confronti dei vice Procuratori Onorari deve trovare applicazione il disposto dell'art. 53 c.p.p., in forza del quale, fuori dei casi di grave impedimento del magistrato, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli di cui all'art. 36 c.p.p., comma 1 lett. a), b), d), e), il magistrato può essere sostituito solo col suo consenso.

Cassazione penale , sez. I , 12/04/1991
Nel vigente sistema processuale penale è prevista l'insostituibilità, a pena di nullità, del giudice, non del magistrato che rappresenta l'ufficio del pubblico ministero nel giudizio e che è parte. La norma di cui all'art. 53 c.p.p. consente, anzi, la sostituzione di tale magistrato con altro magistrato dello stesso ufficio o di quello superiore, e ne disciplina i casi, non nell'interesse diretto delle parti, bensì per la corretta organizzazione di quegli uffici e soprattutto al fine di garantire l'integrità del ruolo dell'accusa ponendosi al riparo da eventuali abusi dei dirigenti di quegli uffici, assicurandone l'autonomia o l'indipendenza non solo verso l'esterno, ma anche all'interno del medesimo ufficio. (Fattispecie di ritenuta manifesta infondatezza del motivo con cui l'imputato aveva dedotto la nullità del giudizio per irrituale sostituzione del p.m. in una delle udienze).

Cassazione penale , sez. un. , 21/06/1989
La denuncia di conflitto ex art. 53 c.p.p. deve contenere l'indicazione dei giudici che contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo reato e l'esposizione delle ragioni che lo giustificano, La mancanza di uno di tali elementi, impedendo alla corte di cassazione di valutare la fondatezza della richiesta e conseguentemente l'eventuale sussistenza del conflitto, rende inammissibile la denuncia.

Cassazione penale , sez. VI , 16/06/1989
È ammissibile la denuncia di conflitto ex artt. 51 e 53 c.p.p. nell'ipotesi di compimento di indagini preliminari per reati ministeriali che si assumono identici ad opera di diversi collegi inquirenti.

Cassazione penale , sez. I , 21/11/1988
Presupposto per la sussistenza di un conflitto positivo di competenza è che due o più giudici ordinari prendano cognizione dello stesso fatto-reato identico nelle sue tre componenti: soggetto, condotta ed eventi. Tali condizioni non ricorrono nell'ipotesi della connessione, sia pure probatoria, ed in quella della continuazione. (Nella specie, relativa ad inammissibilità di denuncia di conflitto potenziale proposto dalla parte privata, la S.C. ha indicato che la medesima potrà, davanti ai giudici di merito, dedurre che la operatività sulla competenza degli effetti della connessione o della continuazione e solo se dalle convenienti statuizioni dei giudici, prima potenzialmente in contrasto, derivi un conflitto effettivo e reale, la stessa parte potrà proporre la denuncia di cui all'art. 53 c.p.p.

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