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Codice di procedura penale

Art. 530 c.p.p. - Sentenza di assoluzione

1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.


2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.


3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.


4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

Massime
Cassazione penale , sez. V , 21/02/2020 , n. 22040
In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p. risolvendosi il dubbio sull'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo. (Fattispecie in tema di rissa in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare l'applicazione della esimente della legittima difesa la mera indicazione della natura difensiva della condotta violenta, senza specifiche allegazioni circa la sussistenza di un pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la prospettata reazione all'offesa altrui).

Tribunale , Napoli , sez. I , 05/11/2018 , n. 12612
In presenza di una causa estintiva del reato, l'assoluzione nel merito ex art. 530 c.p.p. prevale sulla conseguente declaratoria solo se dagli atti risulti l'evidenza della prova di circostanze escludenti la colpevolezza, cosicché l'attività del giudice si risolva in una mera constatazione di una situazione processuale, avendo viceversa il giudice, in mancanza di tale prova, l'obbligo della immediata presa d'atto della causa estintiva ex art. 531 c.p.p.

Tribunale , Bari , sez. II , 14/11/2022 , n. 5493
In tema di sentenza assolutoria, si osserva come la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.

Cassazione penale , sez. V , 11/05/2023 , n. 33796
In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza assolutoria pronunciata con la formula perché il fatto non costituisce reato, al fine di ottenere una formula di proscioglimento più ampia, in quanto la limitazione prevista dall' art. 443 c.p.p. si applica al solo ricorso in appello.

Corte appello , Torino , 09/07/2018 , n. 4702
In materia di concorso nel reato di truffa, qualora non sussistano elementi che consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato abbia concorso consapevolmente nella truffa si deve procedere all'assoluzione per non aver, l'imputato, commesso il fatto ai sensi dell' art. 530 c.p.p. (Nel caso di specie non si è potuto ragionevolmente escludere che il soggetto attivo del reato di truffa di cui all' art. 640 c.p. avesse ottenuto la disponibilità dell'utenza telefonica dell'imputato, mediante la quale è stato attuato il raggiro, provvisoriamente a titolo di cortesia, oppure che l'avesse acquistata a suo nome servendosi di una copia dei suoi documenti, senza metterlo al corrente di ciò che ne avrebbe fatto).

Tribunale , Bari , sez. I , 29/07/2016 , n. 3567
L'obbligo per il giudice, ex art. 530 c.p.p., di pronunciare sentenza di assoluzione non può trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato. In tale situazione vale la regola di cui all'art. 129 cpv c.p.p. ed all'art. 531 c.p.p., in base alla quale in presenza di una causa estintiva del reato, l'inizio della prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire ad un proscioglimento nel merito, soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve positivamente emergere dagli atti processuali, senza ulteriori necessità di accertamento l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli.

Tribunale , Napoli , sez. I , 28/06/2018 , n. 5400
Uno smottamento orografico del territorio, conseguente ad una alluvione, appare idoneo a giustificare le difformità fra lo stato di un edificio e gli originali grafici, facendo permanere un ragionevole dubbio circa la sussistenza dei reati contestati. (Nel caso di specie il Tribunale assolveva gli imputati ex. Art. 530 c.p.p. ed ordinava il dissequestro di quanto ancora eventualmente sequestrato).

Tribunale , Napoli , sez. I , 27/06/2018 , n. 5087
In tema di reato di ingiuria il decreto legislativo del 2016 ha abrogato il reato di cui all' articolo 594 del codice penale e per tanto il reato non sussiste ed il giudice nel caso di specie ha agito ai sensi dell' art. 530 c.p.p. Per quanto attiene al reato di minaccia di cui all' art. 612 c.p. nel caso di specie il Giudice in proposito della gravità con cui il reato può manifestarsi così come previsto dal comma 2 dell'articolo in questione, debba tenersi conto per poter prefigurare il reato, bisogna tener conto in modo rigido di tutte le circostanze oggettive e soggettive poiché la capacità intimidatoria deve essere accertata in maniera rigorosa, tenendo conto del tenore delle espressioni utilizzate e del contesto all'interno del quale sono state proferite, e se questo fossero in grado di generare timore o turbamento al soggetto leso.

Tribunale , Napoli , sez. I , 09/02/2018 , n. 1917
Qualora, a fronte di una causa estintiva, si privilegiasse una formula liberatoria nel merito in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, si perverrebbe al risultato paradossale che l'evidenza ex art. 129 cpv. c.p.p. ricorrerebbe anche nel caso di ambiguità probatoria ( art. 530 c.p.p. , comma 2). Si determinerebbe, in tal modo, una non consentita equiparazione tra due situazioni tra loro profondamente diverse: a) l'evidenza della innocenza dell'imputato: b) l'incertezza del quadro probatorio in ordine alla sua responsabilità.

Tribunale , Napoli , sez. I , 05/02/2018 , n. 1539
Perché sia integrato il delitto di cui all' art. 337 c.p. è necessario che sia impedita, in concreto la libertà di azione del pubblico ufficiale e che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio. Non integra perciò il delitto suddetto il caso in cui l'agente si limiti ad inseguire e sorpassare l'autovettura dei militari, mancando in toto in tal caso il requisito della violenza e conseguendone un'assoluzione ai sensi dell' art. 530 c.p.p. .

Tribunale , Bari , sez. I , 27/06/2017 , n. 2478
In presenza di una causa estintiva del reato, quale è la prescrizione, essa va dichiarata immediatamente, in ogni stato e grado del processo. Nell'ipotesi in cui la prescrizione sia dichiarata dopo la conclusione del dibattimento, il giudice è in grado, sulla base delle risultanze dibattimentali acquisite, di valutare se sussistano gli elementi per un'assoluzione nel merito, ai sensi dell' art. 530 c.p.p.

T.A.R. , Cagliari , sez. II , 05/06/2017 , n. 377
Il diritto del dipendente pubblico al rimborso delle spese legali all'esito dei giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa consegue in maniera indistinta, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 67/1997, all'esclusione della responsabilità dello stesso, effetto giuridico riconducibile anche alla sentenza con formula assolutoria «perché il fatto non costituisce reato», nonché a qualunque sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 530 c.p.p.

Tribunale , Bari , sez. I , 18/07/2016 , n. 3549
In presenza di una causa estintiva del reato, quale è la prescrizione, essa va dichiarata immediatamente, in ogni stato e grado del processo. Nell'ipotesi in cui come nella specie, la prescrizione intervenga dopo la conclusione del dibattimento, il giudice è certamente in grado, sulla base delle risultanze dibattimentali acquisite, di valutare se sussistano gli elementi per un'assoluzione nel merito, ai sensi dell'art. 530 c.p.p..

Tribunale , Bari , sez. I , 20/05/2016 , n. 2712
Ai fini della punibilità, si richiede la dimostrazione con assoluta certezza della idoneità del principio attivo contenuto nella dose a poter produrre un concreto effetto drogante. Ne discende che i giudicabili devono esser mandati assolti da quanto loro ascritto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, sia pure ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., quantomeno perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Corte appello , Roma , sez. III , 27/01/2016
Ai fini dell'applicazione di una causa di giustificazione, non è sufficiente l'indicazione, da parte dell'imputato, di una situazione di fatto astrattamente riconducibile a tale applicazione, essendo al richiesto che tale situazione risulti provata, con onere di allegazione a carico dell'imputato. Ne consegue che il dubbio sull'esistenza dell'esimente la rende inoperante e non può essere pronunciata una sentenza ai sensi dell'art. 530 c.p.p..

T.A.R. , Roma , sez. I , 14/03/2015 , n. 4195
Come rilevato dalla giurisprudenza, la sentenza di patteggiamento di cui agli artt. 444 e 445 c.p.p., non prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento se sussistono le condizioni per l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p; segue da ciò che, se è vero che ai fini del giudizio disciplinare non è sufficiente, per affermare la responsabilità dell'incolpato, il solo fatto della condanna patteggiata, è vero anche che alla sentenza di patteggiamento si può fare riferimento, sempre in sede disciplinare, per ritenere accertati i fatti emersi in sede di procedimento penale i quali, o non siano contestati o, in base ad un ragionevole apprezzamento delle risultanze processuali, appaiano fondatamente ascrivibili al dipendente.

Tribunale , Napoli , sez. I , 12/03/2015 , n. 619
In tema di ricettazione di assegno bancario, il giudice è tenuto ad assolvere l'imputato, seppur con la formula di cui al capoverso dell'art. 530 c.p.p., allorquando, nonostante la certezza della falsificazione del nome del prenditore con indicazione delle generalità del soggetto poi tratto a giudizio, non emerga chi abbia presentato effettivamente all'incasso l'assegno e risultino assenti gli elementi specifici sulle modalità (documenti di identità) di individuazione della persona che si era spacciata con tale nome, ben potendosi ritenere, viceversa, che il tutto sia stato compiuto avvalendosi anche di un altro soggetto dotato di documenti falsi che solo nominalmente appariva con il nome dell'imputato, oppure di una persona che poteva contare sulla compiacenza -se non complicità - del personale della banca.

Cassazione penale , sez. VI , 08/07/2014 , n. 40303
Il concorso dell'estraneo nel reato proprio presuppone che l'intraneo esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, quantomeno sul piano oggettivo; in linea con il disposto dell'art. 129, comma 2, c.p.p., deve pertanto essere data prevalenza al proscioglimento di merito, rispetto alla declaratoria di improcedibilità per estinzione per intervenuta prescrizione, allorché il giudice abbia ritenuto non meramente insufficiente o contraddittoria ma totalmente carente la prova del fatto dell'intraneo - delineando dunque nei confronti di quest'ultimo una situazione rilevante ai sensi del comma 1, e non del comma 2, l'art. 530 c.p.p. -, in quanto, in tale caso, si può ritenere che sia integrata una situazione di evidente innocenza dell'estraneo.

Cassazione penale , sez. V , 22/01/2013 , n. 14255
La revisione della sentenza di condanna é ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove d'accisa, in quanto l'art. 631 esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 c.p.p., comprese quelle ispirate al canone di garanzia in dubio pro reo.

Tribunale , Cassino , 12/07/2011 , n. 345
Ai fini dell'integrazione dell'esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.), è necessario che il pericolo di un danno grave alla persona sia attuale e imminente, non essendo all'uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto. Ne deriva che il dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione, per prova insufficiente o per un mero principio di prova - e quindi al di fuori di casi in cui la causa di giustificazione sia soltanto allegata dalla parte e non provata - comporta l'assoluzione dell'imputato a norma dell'art. 530 comma 3 c.p.p. (Nel caso di specie, infatti, essendovi motivo di dubitare che, in entrambi gli episodi di allontanamento dal luogo di arresto, ricorresse uno stato di necessità, mancando la prova certa del requisito dell'imminenza e attualità del pericolo, l'imputata è stata assolta ex art. 530 c.p.p.).

Tribunale , Bari , sez. I , 11/03/2010
In presenza di una causa estintiva del reato, quale è la prescrizione, sopravvenuta prima della fine dell'iter istruttorio dibattimentale, essa va dichiarata immediatamente, in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che rimane precluso al giudice e alle parti il compimento di ulteriori attività istruttorie, sicché è al momento in cui avviene la conoscenza della causa di estinzione del reato che occorre riportarsi ai fini dell'applicazione del comma 1 o 2 dell'art. 129 c.p.p. Diversi sono, pertanto, gli effetti che si verificano nell'ipotesi in cui la prescrizione intervenga dopo la conclusione del dibattimento, ovvero nell'ipotesi in cui ciò avvenga prima dell'inizio, o nel corso, dell'istruttoria, allorché il giudicante ha a disposizione un limitato materiale probatorio. Nel primo caso il giudice sarà certamente in grado, sulla base delle risultanze dibattimentali acquisite, di valutare se sussistano gli elementi per un'assoluzione dell'imputato nel merito, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., sia per l'esistenza della prova positiva d'innocenza, sia per la mancanza assoluta della prova della responsabilità, sia per insufficienza o contraddittorietà della prova medesima.

Tribunale , Bari , sez. riesame , 13/03/2008
In tema di cause di giustificazione, incombe sull’imputato che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di un’esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità dell’esimente. Ne consegue che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 c.p.p., risolvendosi il dubbio sull’esistenza dell’esimente nell’assoluta mancanza di prova al riguardo.

Cassazione penale , sez. IV , 18/12/2007 , n. 36468
La regola di giudizio di cui al comma 2 dell’art. 530 c.p.p., vale a dire l’obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità, è dettata esclusivamente per il normale esito del processo, sfociante in sentenza emessa dal giudice al compimento dell’attività dibattimentale con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisitosi in atti. Questa regola non può trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato, atteso che in tale ipotesi vale la regola di cui all’art. 129 c.p.p., secondo cui in presenza di causa estintiva, la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell’imputato non viene equiparata alla mancanza di prova; per pervenire ad un proscioglimento nel merito deve venire in aiuto la diversa regola di giudizio, per la quale deve positivamente emergere dagli atti processuali l’estraneità dell’imputato al reato contestatogli.

Cassazione penale , sez. V , 01/02/2006 , n. 5899
Nell'ipotesi in cui il fatto per il quale è intervenuta condanna irrevocabile venga depenalizzato, l'interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione la revoca della relativa sentenza o decreto, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., o, in alternativa, ricorrere, ove ne sussistano i presupposti, all'istituto della revisione, per gli effetti ampiamente liberatori conseguenti ad una pronuncia assolutoria ex art. 530 c.p.p. (Nella specie, il condannato aveva avanzato l'istanza di revisione della condanna per emissione di assegno a vuoto, nel frattempo depenalizzato, deducendo l'estraneità ai fatti).

T.A.R. , Reggio Calabria , sez. I , 16/06/2023 , n. 512
La formula «il fatto non sussiste» contenuta nel dispositivo della sentenza penale non può che essere letto alla luce della motivazione contenente l'ampia e analitica rappresentazione delle ragioni della decisione, tanto più che l' art. 653 c.p.p. non risulta riferire in alcun modo il vincolo ad una formula o ad una parte formale della sentenza penale, ma al suo contenuto «sostanziale», da interpretarsi ai fini disciplinari da parte della «¿Pubblica autorità¿», sia essa datore di lavoro o giudice. Nella specie, effettuando una autonoma e per nulla arbitraria ricostruzione dei fatti dimostrativa di un inequivoco comportamento del dipendente contrario ai doveri d'ufficio per come emergente anche dal contenuto delle intercettazioni trascritte, l'amministrazione non si è contraddetta rispetto agli accadimenti posti a base del procedimento penale, giudicandoli come avvenuti e rilevanti ai fini disciplinari, pur se esitati in una pronuncia assolutoria cui il giudice penale è stato vincolato per ragioni di ordine squisitamente tecnico-processuale.

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