top of page

Codice di procedura penale

Art. 536 c.p.p. - Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

1. Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.

bottom of page