1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.
3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.
4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.
Tribunale , Milano , 28/04/1999
Non sussiste contrasto ex art. 54 bis c.p.p. tra diversi uffici del p.m. quando le indagini in una delle due sedi giudiziarie siano sfociate nel deposito della richiesta di archiviazione dovendo ritenersi che non siano in corso indagini preliminari dopo che il p.m. cui sia denunciato il contrasto non è tenuto ad adempiere a quanto previsto dall'art. 54 bis c.p.p.
Cassazione penale , sez. VI , 05/05/1995 , n. 1787
Il conflitto positivo proprio, nel nuovo come nell'abrogato codice di procedura penale, presuppone ed esige l'assoluta coincidenza tra fattispecie ontologiche, con totale ed integrale sovrapponibilità, per modo che in due o più sedi giudiziarie risultino contemporaneamente pendenti diversi procedimenti penali aventi il medesimo oggetto, ciascuno dei quali integranti la iterazione degli altri. È in tale situazione, infatti, che soccorre la normativa in tema di conflitti, occorrendo, per fini di ordine processuale e di giustizia sostanziale, la reductio ad unum dei processi duplicati, davanti all'unico giudice competente per l'unico fatto - reato oggetto di giudizio. Invece, il carattere meramente omologo di fattispecie ontologicamente e storicamente diversificate dà luogo a distinti reati, per ciascuno dei quali viene legittimamente instaurato autonomo processo davanti al giudice per esso singolarmente competente, senza che ricorra alcuna ipotesi di conflitto positivo e di duplicazione procedimentale per il medesimo fatto (art. 54 bis c.p.p.).
Cassazione penale , sez. IV , 04/05/1993
Deve ritenersi configurata la situazione di cui all'art. 54 bis c.p.p., con la conseguente legittimazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione al relativo intervento risolutore, anche se uno dei due organi in contrasto non abbia ancora provveduto a qualificare giuridicamente il fatto reato, giacché, per consolidato principio, valido anche per il nuovo codice di rito, in tema di conflitto positivo di competenza basta che due organi giudiziari prendano contemporaneamente cognizione di uno stesso fatto inteso nella sua ontologica consistenza e nella sua struttura di storico accadimento, senza che abbia alcun rilievo l'eventuale diversità della sua qualificazione giuridica e della relativa norma di riferimento.
Cassazione penale , sez. IV , 22/01/1992
Pur richiedendo la lettera dell'art. 54-bis c.p.p. la completa identità del fatto e del soggetto indagato, tuttavia, nel caso di identità del fatto e di sola parziale coincidenza delle persone indagate, sussiste egualmente contrasto positivo per la cui risoluzione è necessario l'intervento del procuratore generale.