1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.
Tribunale , Milano , 28/11/2002
In sede di riesame avverso i provvedimenti di sequestro disposti dal p.m. o da esso convalidati non può essere sollevata alcuna questione di competenza territoriale, dovendosi, in tale caso, avere riguardo esclusivamente alla sede dell'ufficio che ha emesso il provvedimento, a prescindere dal locus commissi delicti, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 54 c.p.p.
Tribunale , Benevento , sez. uff. indagini prel. , 26/06/2007
Nel vigente ordinamento penale l'espressione delitti di criminalità organizzata ha un significato ben preciso che tende a individuare non una fattispecie autonoma, ma una categoria di reati definita chiaramente attraverso l'analitica individuazione delle fattispecie fatta dall'art. 407 comma 2 lett. a), dall'art. 372 comma 1 bis, dagli art. 51/3 bis e 54 c.p.p.: pertanto, l'espressione «criminalità organizzata» non è certamente riferibile a qualsiasi tipo di associazione a delinquere ma solo a quelle strutture criminali connotate dai requisiti dell'art. 416 bis.
Tribunale minorenni , Milano , 04/05/2005
Anche nel caso di trasmissione ex art. 54 c.p.p. dal rappresentante dell'accusa presso il tribunale ordinario al p.m. presso il tribunale per i minorenni, qualora sia in corso di esecuzione un provvedimento cautelare disposto dal giudice presso il tribunale ordinario, non si applica la disciplina di cui all'art. 27 c.p.p. Il controllo sulla legittimità della cautela può effettuarsi ai sensi dell'art. 299 c.p.p.
Cassazione penale , sez. IV , 04/07/2002 , n. 32648
È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 54 c.p.p. in relazione all'art. 111 comma 1 cost, nella parte in cui non prevede, in caso di trasmissione degli atti da un p.m. ad un altro p.m. presso un diverso giudice, la caducazione della misura cautelare già disposta e non reiterata dal giudice competente nei termini indicati dall'art. 27 c.p.p., in quanto i presupposti e le condizioni di inefficacia della misura cautelare sono regolati in modo specifico della legge (art. 27 c.p.p.) secondo i principi del giusto processo.
Tribunale , Milano , 01/03/2002
La dichiarazione di incompetenza, contestuale o successiva al provvedimento applicativo della custodia cautelare, è presupposto imprescindibile per la perdita di efficacia della custodia cautelare disposta dal giudice della convalida del fermo, nel caso in cui il giudice competente non abbia emesso una nuova ordinanza entro il termine stabilito. La trasmissione di atti dal g.i.p. emittente al p.m. richiedente non è affatto indicativa di una incompetenza indirettamente affermata dal g.i.p., posto che normalmente il g.i.p., dopo l'emissione della misura cautelare, restituisce gli atti al p.m. titolare del procedimento. La successiva trasmissione degli atti dal p.m. richiedente la misura al p.m. ritenuto competente ai sensi dell'art. 54 c.p.p., esclude l'applicabilità dell'art. 27 c.p.p., in assenza di declaratoria di incompetenza.
Tribunale , Como , sez. uff. indagini prel. , 30/01/2002
Il provvedimento con il quale un ufficio del pubblico ministero, al quale siano stati trasmessi gli atti di un procedimento a seguito di declaratoria d'incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento, abbia a sua volta trasmesso gli atti, previa effettuazione di ulteriori indagini, ad altro ufficio del pubblico ministero - diverso da quello che aveva originariamente proceduto - costituisce una mera ipotesi di scorretto esercizio del potere ordinatorio di cui all'art. 54 c.p.p. e non rientra, stante il principio di tassatività, in alcuna ipotesi di nullità concernente le indagini preliminari.
Tribunale , Milano , 16/05/2001
Per quanto concerne le misure cautelari disposte dal giudice incompetente ai sensi dell'art. 27 c.p.p., nel caso in cui vi sia stata mera trasmissione degli atti di indagine fra procure ex art. 54 c.p.p., in assenza di una formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice idonea a far scattare la procedura di cui all'art. 27 c.p.p., la misura cautelare già disposta non cessa di avere effetto, ma conserva piena efficacia.
Cassazione penale , sez. VI , 22/03/2000 , n. 1417
È da considerarsi abnorme non solo il provvedimento che per la sua singolarità risulti avulso dall'ordinamento processuale, ma altresì il provvedimento che, pur configurandosi in astratto come espressione di un potere legittimo, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, oltre i casi consentiti a le ipotesi previste; ne consegue che deve ritenersi affetto da abnormità il provvedimento col quale il g.i.p. reiteri, dopo la risoluzione da parte del procuratore generale del contrasto negativo di competenza tra due uffici del p.m. del distretto, il decreto di archiviazione già emesso prima che fosse sollevato il contrasto, atteso che, a norma dell'art. 54 c.p.p., la determinazione del P.G., che risolve il contrasto determinando la competenza di uno degli uffici del p.m., non comporta altro che la prosecuzione delle indagini da parte dell'ufficio designato, pertanto senza nessuna interferenza sullo sviluppo processuale in corso e perciò senza che, in particolare, sia necessaria la reiterazione di alcun atto precedentemente assunto.
Cassazione penale , sez. I , 04/03/1999 , n. 1837
In tema di misure cautelari personali, l'interesse dell'indagato a una pronuncia sulla competenza del giudice che ha adottato la misura custodiale persiste anche quando gli atti siano trasmessi, a norma dell'art. 54 c.p.p., dal p.m. che l'abbia richiesta ad altro p.m., non derivando da tale trasmissione l'attivazione del meccanismo di efficacia differita della misura di cui al precedente art. 27, che può essere provocato solo da una declaratoria giudiziale di incompetenza non surrogabile con la menzionata iniziativa dell'organo dell'accusa.