1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54bis riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.
Cassazione penale , sez. IV , 28/06/1993
Qualora il p.m. ordinario ed il p.m. della Direzione distrettuale antimafia di due diverse sedi giudiziarie, pur concordando sulla qualificazione giuridica del fatto di reato che comporta la competenza degli organi antimafia, rifiutano di prenderne cognizione, si è in presenza di una situazione di stasi procedimentale tra uffici del p.m. che dove essere risolta dal Procuratore generale preso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 54-ter c.p.p..
Cassazione penale , sez. V , 12/05/1993
I contrasti tra uffici del p.m. nel corso delle indagini preliminari possono essere sollevati esclusivamente dagli uffici interessati del predetto organo, come previsto dagli art. 54, 54-bis e 54-ter c.p.p., con la conseguenza che le parti private non possono eccepire la violazione delle norme relative alle attribuzioni dei predetti uffici.