1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
Corte appello , Venezia , sez. lav. , 18/05/2023 , n. 186
Nel caso di procedimento disciplinare a carico di un agente o un ufficiale di p.g., il procedimento può riguardare sia la violazione delle funzioni proprie del rapporto di impiego presso l'amministrazione di appartenenza, sia la violazione dei differenti e specifici doveri inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria (segnatamente quelli di cui agli artt. 55 c.p.p. e 16 del d.lgs. n. 271 del 1989), ossia può essere attivato dall'autorità giudiziaria e riferirsi al rapporto istituzionale fra il dipendente nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e l'autorità giudiziaria stessa. Di conseguenza i fatti oggetto di rilievo disciplinare ben possono dar vita a due procedimenti, senza alcuna violazione del 'ne bis in idem'.
Cassazione penale , sez. V , 25/11/2021 , n. 4868
In tema di furto, qualora la polizia giudiziaria monitori continuativamente l'azione e gli spostamenti del “reo” (nella specie, attraverso sistemi di localizzazione satellitare e servizi di osservazione protrattisi per giorni) e decida di non interrompere l'attività criminosa in corso di esecuzione, manifestatasi già alla fase del tentativo, scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata per ritenute esigenze investigative, sussiste la fattispecie tentata del reato, in quanto la preordinazione di plurime modalità di accertamento del reato, in una fase d'indagine già attivata e preordinata funzionalmente a tale verifica, consente alla polizia giudiziaria di pianificare gli interventi necessari per scongiurare, in forza dell'obbligo derivante dall' art. 55 c.p.p. , la commissione di reati e/o la protrazione delle loro conseguenze ulteriori. (In motivazione la Corte ha precisato che è configurabile, invece, la fattispecie consumata quando l'intervento delle forze dell'ordine è del tutto casuale, estemporaneo o sopravvenuto, tale da non poter impedire l'impossessamento della “res”).
Cassazione penale , sez. III , 08/09/2021 , n. 36371
Il compimento di accertamenti, misurazioni e rilievi da parte della polizia giudiziaria non esclude la necessità del mantenimento del vincolo probatorio sui beni sottoposti a sequestro dalla polizia giudiziaria, potendo sugli stessi dover essere disposti specifici accertamenti tecnici da demandare a un consulente, che rendono opportuno il mantenimento dello stato in cui i beni sequestrati si trovano, al fine del compimento di tali accertamenti, che possono richiedere specifiche cognizioni tecniche non in possesso della polizia giudiziaria.
T.A.R. , Perugia , sez. I , 09/03/2020 , n. 149
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'impugnazione del verbale di contravvenzione per violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro e delle relative prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20, d.lg. n. 758 del 1994 in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, non trattandosi di provvedimento amministrativo, ma di atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p. ; ne consegue che il verbale non può essere impugnato davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale, presso il quale ogni doglianza — ivi comprese quelle relative alla fondatezza sostanziale delle contestazioni e delle valutazioni degli ispettori — può essere fatta valere nel procedimento conseguente all'eventuale inottemperanza della prescrizione.
Cassazione penale , sez. III , 13/11/2019 , n. 14214
In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ex art. 20 d.lg. n. 758 del 1994 , richiamato dall' art. 15 d.lg. n. 124 del 2004 , non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p. , che si sottrae all'impugnazione davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale.
Cassazione penale , sez. III , 28/01/2014 , n. 10829
L'omessa impugnazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, dando luogo alla formazione del cd. giudicato cautelare, impedisce la reiterazione della richiesta allo stesso giudice fondata sui medesimi elementi, ma non preclude invece la possibilità, insita nelle disposizioni di cui agli art. 54 e 55 c.p.p., di interessare, in ragione di una migliore individuazione della competenza per materia e della trasmissione degli atti da un p.m. all'altro, un nuovo giudice diverso dal primo.
T.A.R. , Milano , sez. II , 04/12/2012 , n. 2892
Non si qualifica come attività sine titulo, l'operazione di rimozione di dispositivi di chiusura di un parcheggio ad uso pubblico, nel caso in cui gli agenti di Polizia Locale del Comune abbiano agito nella loro funzione di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 55 c.p.p. (si ricordi che ai sensi del successivo art. 57 comma 2 c.p.p., sono agenti di polizia giudiziaria anche le guardie dei comuni e delle province quando sono in servizio), direttamente dipendente dall'ufficio del p.m. e non dal sindaco o dagli Uffici comunali.
T.A.R. , Catania , sez. I , 20/09/2012 , n. 2220
L'art. 24 l. n. 241/1990 non risulta riferibile agli atti di polizia giudiziaria, ossia a quella attività che, a norma dell'art. 55 c.p.p., si sostanzia nel prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
Cassazione civile , sez. un. , 09/03/2012 , n. 3694
In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ex art. 20 del d.lg. n. 758 del 1994, richiamato dall'art. 15 del d.lg. n. 124 del 2004, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p. Ne consegue che il relativo verbale non può essere impugnato davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale, presso il quale ogni doglianza può essere fatta valere nel procedimento conseguente all'eventuale inottemperanza della prescrizione
Tribunale , Milano , sez. uff. indagini prel. , 22/04/2009
Non può essere chiamato a rispondere del delitto previsto dall'art. 476 c.p. l'agente di polizia locale che, su richiesta di un privato, che lamentava l'invio di messaggi scurrili e di minaccia sul cellulare della propria figlia, avanzi ad una compagnia telefonica la richiesta di comunicazione dell'intestatario di un'utenza mobile pur in assenza di una formale comunicazione di notizia di reato ed utilizzando un numero di protocollo attinente ad altre pratiche: in tale ipotesi difetta, infatti, l'elemento soggettivo del dolo, tenuto conto che tale condotta, pur scorretta, era finalizzata a verificare, in forma preventiva, se vi fossero gli estremi e la necessità di svolgere una vera e propria attività di polizia giudiziaria, nel quadro previsto, in via generale, dall'art. 55 c.p.p.
Cassazione penale , sez. II , 30/10/2008 , n. 44912
In presenza di fatti illeciti commessi dal lavoratore (nella specie, si procedeva per l'ipotesi di truffa aggravata commessa da pubblico dipendente in danno dell'amministrazione di appartenenza) nessuna limitazione può sussistere per l'attività di accertamento della polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.), la quale può certamente procedere (tra l'altro) ad attività di pedinamento e osservazione, non potendosi certamente opporre in senso contrario le limitazioni contenute negli art. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori che riguardano solo il datore di lavoro e sono operative all'interno del rapporto lavorativo, laddove si vuole tutelare il soggetto debole da eventuali abusi nell'attività di vigilanza e sorveglianza.
Tribunale , Bari , sez. I , 30/11/2004
L'art. 14 l. 296/1998, nel subordinare la utilizzabilità processuale delle acquisizioni investigative alla condizione che si proceda per i reati ivi indicati, non può essere interpretato nel senso della inutilizzabilità assoluta delle fonti di prova attinenti a reati diversi da quelli espressamente indicati, eventualmente acquisite nel corso delle indagini, perché in tal caso la norma si porrebbe in irrimediabile contrasto con le disposizioni generali riguardanti gli obblighi della Polizia Giudiziaria (per esempio l'art. 55 c.p.p.) e con il principio della obbligatorietà dell'azione penale (si pensi al caso in cui nel corso di una investigazione sotto copertura per uno dei reati indicati dall'art. 14 si scoprano indizi di omicidio). Pertanto la sanzione processuale della inutilizzabilità o nullità prevista dall'art. 14 va limitata ai casi in cui l'attività di contrasto autorizzata era evidentemente orientata ad acquisire elementi relativi a reati diversi da quelli per i quali la norma consente l'attività di copertura, di talché essa si presentava ab initio come una investigazione illegittima.