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Codice di procedura penale

Art. 57 c.p.p. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:


a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;


b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia (2) e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;


c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.


2. Sono agenti di polizia giudiziaria:


a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;


b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.


3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Cassazione penale , sez. III , 07/06/2022 , n. 31930
Le guardie municipali, in quanto agenti di polizia giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 2, lett. b), c.p.p. e 5 l. 7 marzo 1986 , n. 65 , sono investite del potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle rispettive attribuzioni, rientrando in esse lo svolgimento di funzioni relative all'accertamento di reati di qualsiasi genere, anche se non lesivi di interessi comunali, verificatisi in loro presenza o che, comunque, richiedano un pronto intervento al fine di acquisizione probatoria.

Corte appello , Ancona , 31/01/2020 , n. 1613
Non è riconoscibile la qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria all'addetto alle verifiche che operi alle dipendenze di una società per azione (seppur a concorrente capitale statale) in quanto operante secondo le norme di diritto privato. Infatti, ai sensi degli artt. 56 e 57 c.p.p. l'attribuzione delle funzione di polizia giudiziaria è indicata tassativamente dalla normativa statale, trattandosi di funzioni strettamente connesse alla sicurezza pubblica.

Cassazione civile , sez. VI , 30/01/2019 , n. 2748
Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell' art. 57 c.p.p. , e della L. 3 luglio 1986 n. 65, art. 5, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio.

Cassazione civile , sez. VI , 30/01/2019 , n. 2748
Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi degli artt. 57 c.p.p. e 5 l. n. 65 del 1986, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio ove operano e limitatamente al tempo in cui sono in servizio. Essi, pertanto, possono accertare ogni violazione in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale, purché si trovino nell'ambito dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio, a differenza dei componenti di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., che agiscono su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.

Cassazione civile , sez. II , 03/03/2011 , n. 5122
Anche gli agenti della Polizia stradale, in quanto appartenenti alla Polizia giudiziaria ex art. 57 c.p.p., possono accertare violazioni amministrative in base alla previsione di cui all'art. 13 l. 24 novembre 1981 n. 689 (fattispecie: trasporto di bovino malato).

Cassazione civile , sez. II , 03/03/2008 , n. 5771
Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell'art. 57 c.p.p. e 5 l. 7 marzo 1986 n. 65, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto dovesse considerarsi nullo il verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada redatto da un vigile urbano che si trovava in comune diverso da quello in cui operava con tale qualifica mentre, in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza, si trovava a bordo della sua autovettura).

T.A.R. , Bari , sez. I , 12/01/2004 , n. 43
La conseguita abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, quali definite dall'art. 57 c.p.p. non costituisce di per sè solo titolo per l'automatica attribuzione del grado di sottufficiale, fra le cui funzioni assumono rilievo preminente quelle di ufficiale di polizia tributaria, al cui conferimento provvede con assoluta autonomia l'ordinamento del Corpo.

Corte Costituzionale , 21/10/2003 , n. 313
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4 comma 3 l. reg. Lombardia 12 gennaio 2002 n. 2. La previsione dell'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 c.p.p., al personale del Corpo forestale regionale appartenente alle qualifiche individuate dalla Giunta regionale, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo previsti dall'art. 2, contrasta con l'art. 117 comma 2 lett. l) cost., il quale, riservando allo Stato la giurisdizione penale, esclude ogni competenza regionale, mentre la previsione della possibilità che al medesimo personale sia riconosciuta la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia, eccede dalle competenze regionali giacché, ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. h) cost., le funzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, a differenza di quelle di polizia amministrativa, che seguono la distribuzione delle competenze principali, sono del pari riservate allo Stato.

Cassazione penale , sez. III , 01/04/1998
Non si può escludere la qualifica di agenti di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'ambiente perché la l. 11 febbraio 1992 n. 157, espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sull'applicazione della legge medesima, compreso l'art. 30 relativo alle sanzioni penali; perché l'art. 28 della stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo, sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata e il potere di accertamento; perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per la materia venatoria; perché nel contenuto degli art. 55 e 57 c.p.p. a prendere notizia dei reati è collegato logicamente in via funzionale il dovere di impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze.

Cassazione civile , sez. III , 10/02/1998 , n. 1352
Se per omissioni e negligenze (art. 2043 c.c.), accertate dal giudice del merito, si deteriora merce sequestrata da agenti di P.S. in qualità di agenti o ufficiali di P.G. (art. 57 c.p.p.), non consegnata all'ufficio corpi di reato del tribunale, e trattenuta invece nei locali del Commissariato, all'obbligo degli agenti o ufficiali operanti di risarcire i danni si affianca quello del Ministero dell'interno (art. 28 cost.), da cui gli stessi dipendono (l. 1 aprile 1981 n. 121), e non già del Ministero di grazia e giustizia, salvo la prova della avvenuta loro nomina, da parte dell'autorità giudiziaria (da cui dipendono solo funzionalmente) come custodi ai sensi dell'art. 344 c.p.p. del 1930.

Cassazione penale , sez. I , 30/10/1996 , n. 10282
Le guardie zoofile, anche se, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 31 marzo 1979, non sono più identificabili come agenti di pubblica sicurezza, conservano tuttavia la qualifica di guardie giurate e, quindi, di pubblici ufficiali ai sensi degli art. 57 c.p.p., 133 e 134 r.d. 18 giugno 1931 n. 773. (Nella fattispecie, l'imputato era stato rinviato a giudizio per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ad una guardia zoofila; la S.C. - in accoglimento del ricorso proposto dal p.m. avverso la sentenza con la quale il giudice di merito aveva assolto l'imputato stesso dal reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, non riconoscendo la qualifica di pubblico ufficiale alla guardia zoofila - ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, enunciando il principio di cui in massima).

Cassazione penale , sez. III , 14/10/1994
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, i processi verbali di prelevamento di campioni e quelli di analisi dei campioni stessi, essendo atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (art. 431 lett. b) c.p.p. e 229 comma 3 d.lg. 28 luglio 1989, n. 271), possono essere inclusi nel fascicolo per il dibattimento. Invero i funzionari delle UU.SS.LL. quando effettuano le analisi dei campioni, a seguito del connesso prelievo, assicurano le fonti di prova del reato, e quindi esercitano funzioni di polizia giudiziaria (artt. 55, 57 c.p.p.).

Cassazione penale , sez. V , 05/11/1992
Dall'art. 57 c.p.p. non si evince che l'attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali. La dizione della norma, infatti, ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. a) della l. 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale.

Tribunale , Milano , 10/04/1978
Non è manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 cost. la questione di legittimità costituzionale degli art. 57 c.p.p. (recte: c.p.) e 3 l. 8 febbraio 1948 n. 47, per le stesse ragioni esposte nella precedente ordinanza 3 marzo 1976 (secondo cui le norme denunciate avrebbero dovuto prevedere l'ipotesi eccettuativa del direttore di un grande organo di stampa, a diffusione nazionale ed internazionale il quale, attesi i suoi impegni eterogenei e gravosi, non è in grado di esercitare materialmente un controllo serio ed approfondito della pubblicazione, per la cui omissione deve sottostare alla sanzione penale).

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