top of page

Codice di procedura penale

Art. 58 c.p.p. Disponibilità della polizia giudiziaria

1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.


2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.


3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.

Consiglio di Stato , sez. IV , 14/09/2004 , n. 5916
L'indennità c.d. giudiziaria intende indennizzare solo il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del particolarmente intenso, delicato ed ininterrotto servizio prestato per l'esatto e ordinato funzionamento degli uffici giudiziari pertanto non spetta al personale con la qualifica di polizia giudiziaria assegnato alle sezioni di p.g. istituite ai sensi dell'art. 58 c.p.p., per compiere esclusivamente la propria istituzionale attività di p.g. che riguarda in modo diretto ed immediato l'esercizio dell'azione penale e non influenza il funzionamento dell'apparato amministrativo della giustizia.

Cassazione penale , sez. I , 24/09/1987
Sibbene in linea generale le cause d'inammissibilità debbano essere espressamente previste, la rinuncia all'istanza di rimessione di procedimenti, in quanto rientrante nel potere dispositivo dell'interessato e significativa di una sopravvenuta mancanza d'interesse ad ottenere la pronuncia originariamente richiesta, determina il difetto della condizione d'ammissibilità per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58 c.p.p. (decisione sulla richiesta o istanza di rimessione).

bottom of page