top of page

Codice di procedura penale

Art. 592 c.p.p. - Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento.


2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.


3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.


4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.

bottom of page