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Codice di procedura penale

Art. 595 c.p.p. - Appello incidentale

1. L'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.


2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582 e 584.


3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.


4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.

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