1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo (1).
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'articolo 628-bis
Consiglio di Stato , sez. VI , 13/03/2019 , n. 1666
La tesi secondo cui il momento rilevante, ai fini della assunzione della qualità di imputato per l'esercizio del potere di sospensione dei consulenti finanziari previsto dall' art. 55, comma 2, Tuf , sarebbe quello successivo alla notifica della richiesta di rinvio a giudizio, non va condivisa anzitutto perché contraria alla lettera della legge, in secondo luogo perché introdurrebbe una disparità di trattamento non comprensibile rispetto agli altri casi previsti dall' art. 60 c.p.p. Si osserva invece che la logica sottesa all'art. 60 è coerente con i principi del diritto processuale, nel quale in generale la pendenza del processo è fatta coincidere con il momento in cui si stabilisce il contatto fra due dei tre soggetti, parti e giudice, che lo compongono: in coerenza con ciò, la pendenza del processo penale è individuata con il momento in cui si stabilisce, ad esempio con il deposito della richiesta al Giudice, il contatto fra questi e la parte pubblica che la richiesta formula.
T.A.R. , Roma , sez. I , 02/01/2019 , n. 15
La finalità e la funzione dell'istituto previsto dall' art. 60 c.p.p. nel contesto processual -penalistico non consente il trasferimento formale del concetto di imputato nel contesto amministrativo, pertanto la richiesta di decreto di rinvio a giudizio, emessa dal Pubblico Ministero, non può costituire lo status di imputato ai fini amministrativi.
T.A.R. , Roma , sez. I , 04/12/2013 , n. 10459
È l'assunzione della qualità di imputato, a seguito dell'esercizio dell'azione penale ex art. 60 c.p.p., a segnare l'inizio del rapporto processuale penale, momento che integra il concetto di procedimento penale pendente ai fini del legittimo esercizio della sospensione cautelare.
Consiglio di Stato , sez. IV , 19/02/2007 , n. 878
La sospensione cautelare dal servizio del pubblico dipendente in pendenza di procedimento penale a suo carico, prevista dall'art. 9 comma 2, d.P.R. n. 737 del 1981 (analogamente per tutti gli impiegati dello Stato, dall'art. 91 comma 1, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) può essere legittimamente disposta non soltanto quando l'interessato sia stato rinviato a giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.p., ma anche quando nei suoi confronti sia stata adottata in sede di indagini preliminari una misura cautelare personale, anche se successivamente annullata o revocata.
Consiglio di Stato , sez. VI , 03/07/2006 , n. 4244
L'adozione della sospensione cautelare facoltativa in pendenza di indagini preliminari non presuppone necessariamente il rinvio a giudizio del dipendente, essendo sufficiente che si riscontrino le seguenti condizioni: che siano pendenti le indagini preliminari; che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, poi cessata; che i fatti su cui pendono le indagini penali preliminari siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro o siano tali da comportare l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (interpretazione applicabile anche all’art. 13 comma 3 della raccolta disciplinare dell’Inps).
T.A.R. , Roma , sez. I , 19/04/2006 , n. 2830
È legittimamente disposta la sospensione cautelare del dipendente dal servizio una volta iniziata l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione a giudizio, in base al concetto di imputazione di reato di cui all'art. 60 c.p.p., per il quale risulta imputata la persona nei cui confronti sia esercitata l'azione penale mediante una formale contestazione di reato, come si è verificato nel caso di specie.
Consiglio di Stato , sez. VI , 08/11/2005 , n. 6207
La sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico in pendenza di procedimento penale a suo carico, prevista dall'art. 9 comma 2 d.P.R. n. 737 del 1981 (analogamente per tutti gli impiegati dello Stato, dall'art. 91 comma 1 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), può essere legittimamente disposta non soltanto quando l'interessato sia stato rinviato a giudizio al sensi dell'art. 60 c.p.p., ma anche quando nel suoi confronti sia stata adottata in sede di indagini preliminari una misura cautelare personale, anche se successivamente annullata o revocata.
Consiglio di Stato , sez. VI , 11/10/2005 , n. 5628
È consolidato l'orientamento giurisprudenziale che in riferimento all'art. 9 comma 2 d.P.R. n. 737 del 1981 - ai sensi del quale l'appartenente ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale possa, qualora la natura del reato sia particolarmente grave, essere sospeso dal servizio - individua tale momento in quello in cui l'indagato assume la veste di imputato, a seguito di rinvio a giudizio ex art. 60 c.p.p.
Cassazione penale , sez. V , 20/09/2004 , n. 41392
Qualora il g.i.p. non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, deve restituire gli atti al p.m. il quale può procedere con il rito ordinario ovvero chiedere l'archiviazione del procedimento. Ne consegue che, in caso di richiesta di archiviazione, è abnorme il provvedimento del g.i.p., il quale restituisca nuovamente gli atti al p.m. sostenendo che con la richiesta di decreto penale era stata già esercitata irretrattabilmente l'azione penale.
Consiglio di Stato , sez. IV , 10/03/2004 , n. 1108
La semplice qualificazione di indagato in sede di indagini preliminari non legittima l'adozione della sospensione cautelare del dipendente dal servizio, ai sensi dell'art. 91, t.u. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), occorrendo a tal fine un vero e proprio inizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione a giudizio, in base al concetto di imputazione di reato di cui all'art. 60, c.p.p.
Consiglio di Stato , sez. VI , 27/01/2003 , n. 398
La sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico in pendenza di procedimento penale a suo carico, prevista dall'art. 91, comma 1, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, può essere legittimamente disposta non soltanto quando l'interessato sia stato rinviato a giudizio al sensi dell'art. 60 c.p.p., ma anche quando nel suoi confronti sia stata adottata in sede di indagini preliminari una misura cautelare personale, anche se successivamente annullata o revocata.
Cassazione penale , sez. III , 26/04/1995 , n. 1455
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 405 e 416 c.p.p., in relazione agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui non prevedono, rispettivamente per l'esercizio dell'azione penale e per il rinvio a giudizio, l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato. Infatti, non sussiste violazione del diritto di difesa in quanto questo è costituzionalmente garantito in ogni stato e grado del giudizio, per cui il diritto stesso non è menomato dall'omessa previsione nel nuovo codice di rito, di un obbligo a carico del pubblico ministero di sentire, prima della richiesta di rinvio a giudizio, la persona iscritta nel registro delle notizie di reato o anche di procedere nei confronti della stessa a una formale contestazione, durante il corso delle indagini preliminari: poiché il p.m. esercita l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, a seguito della quale l'indagato assume la posizione di imputato (art. 60 c.p.p.), lo stesso ha tutta la possibilità di difendersi nel dibattimento, e a partire da tale momento in tutte le fasi successive
Cassazione penale sez. III, 26/04/1995, n.1455
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 405 e 416 c.p.p., in relazione agli art. 3 e 24, comma 2, cost., nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, per l'esercizio dell'azione penale e per il rinvio a giudizio l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato. Infatti, non sussiste violazione del diritto di difesa in quanto questo è costituzionalmente garantito "in ogni stato e grado del giudizio", per cui il diritto stesso non è menomato dall'omessa previsione nel nuovo codice di rito di un obbligo a carico del p.m. di sentire, prima della richiesta di rinvio a giudizio, la persona iscritta nel registro delle notizie di reato o anche di procedere nei confronti della stessa a una formale contestazione, durante il corso delle indagini preliminari. Poiché il p.m. esercita l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, a seguito della quale l'indagato assume la posizione di imputato (art. 60 c.p.p.), lo stesso ha tutta la possibilità di difendersi nel dibattimento e, a partire da tale momento, in tutte le fasi successive (cioè appunto "in ogni stato e grado del giudizio"), essendo questa la sede specifica nella quale vanno acquisite le prove.
Cassazione penale , sez. I , 06/07/1994
Prima della formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 405 c.p.p., l'indagato non assume la qualità di imputato (art. 60 c.p.p.), nè esiste un giudice, avanti al quale si proceda, che possa essere ricusato. Non è possibile, pertanto, il ricorso all'istituto della rimessione, previsto dall'art. 45 c.p.p., nella fase delle indagini preliminari e la relativa richiesta deve essere dichiarata inammissibile. (Nella specie il ricorrente lamentava che il giudice destinato a presiedere l'udienza preliminare avesse, in un precedente giudizio contro altri imputati, manifestato il proprio convincimento anche in ordine alla sua posizione processuale e che la stampa avesse nel contempo posto in essere una durissima campagna in suo danno, da ciò deducendo che tale situazione fosse idonea ad escludere la necessaria serenità di valutazione nei suoi confronti.
Cassazione penale , sez. V , 29/04/1994
In virtù dell'art. 60 c.p.p. la qualità di imputato si assume nel momento in cui a taluno viene attribuito un reato nella richiesta di rinvio a giudizio o in altri atti tassativamente indicati da tale norma. Pertanto, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari non è qualificabile come imputato e, nell'ipotesi di false dichiarazioni sulle proprie qualità personali rese all'autorità giudiziaria, risponde del delitto di cui all'art. 495 comma 1 c.p., e non già di quello, più grave, delineato dal comma 3 numero 2 della suddetta norma. (Fattispecie relativa a false dichiarazioni sulle qualità personali compiute da un indagato al pubblico ministero).