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Codice di procedura penale

Art. 62 c.p.p. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato

1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.


2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.

Cassazione penale , sez. III , 29/04/2022 , n. 27450
Alle dichiarazioni rese dal venditore di sostanze stupefacenti all'agente provocatore che funga da simulato acquirente non si applicano né il divieto di testimonianza posto dall' art. 62 c.p.p. , concernente le sole dichiarazioni rappresentative di fatti precedentemente verificatisi e non le condotte e le propalazioni che le accompagnano e ne chiariscono il significato, né il limite di utilizzabilità previsto dall' art. 63, comma 2, c.p.p. , quando le stesse non sono rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni, ma si inseriscono in un contesto commissivo in atto di svolgimento, sì da integrare ex se le condotte materiali del reato.

Cassazione penale , sez. V , 17/05/2019 , n. 38457
Il divieto di testimonianza previsto dall' art. 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore, nell'ambito del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni auto-indizianti rese dall'imputato, detenuto per fatti diversi da quelli oggetto della confessione, ad un assistente capo della polizia penitenziaria investito della sua sorveglianza).

Tribunale , Nola , 19/09/2018 , n. 399
Le ammissioni rese dall'imputato prima dell'apertura del procedimento non devono rispettare lo statuto processuale della prova dichiarativa, che viene attivato solo con l'apertura del procedimento e, come tali, non sono colpite dal divieto previsto dall' art. 62 c.p.p. ; le ammissioni aventi natura di confessione stragiudiziale assumono valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo, ben potendo consistere nella deposizione di un teste.

Cassazione penale , sez. V , 20/09/2017 , n. 53181
L'oggetto della testimonianza, sia diretta che de relato, può essere una comunicazione o una dichiarazione di contenuto narrativo, e la comunicazione può avere qualsiasi forma: non solo verbale, ma anche scritta o gestuale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza de relato avente ad oggetto la confessione dell'imputato, evocata dalla descrizione di gesti, comportamenti e alcune parole di quest'ultimo, valutati nell'ambito del complesso contesto comunicativo).

Cassazione penale , sez. II , 22/12/2016 , n. 14714
Alle dichiarazioni rese ad agente “infiltrato” da soggetto poi qualificato come indagato o imputato non si applica né il divieto posto dall' art. 62 c.p.p. , né il limite di utilizzabilità previsto dall' art. 63, comma 2, c.p.p. , quando le stesse non possono considerarsi rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni in senso proprio, ma si inseriscono in un contesto commissivo in atto di svolgimento, sì da integrare esse stesse le condotte materiali del reato.

Tribunale , Campobasso , 17/02/2016 , n. 59
Le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in assenza del difensore non possono essere utilizzate, a norma dell'art. 63, comma 2, c.p.p. e le medesime, come prescritto dall'art. 62 c.p.p., non possono formare oggetto di testimonianza. (Fattispecie di assoluzione con formula dubitativa, per non avere l'imputato commesso il fatto).

Tribunale , Roma , sez. X , 10/12/2015
In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non trova applicazione il divieto di cui all'art. 62 c.p.p. di testimonianza indiretta sulle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'imputato o dall'indagato. Ed invero, il divieto è inteso a evitare possibili condizionamenti del dichiarante da parte della polizia giudiziaria ed eventuali travisamenti del contenuto delle dichiarazioni acquisite. Nel caso delle intercettazioni, invece, l'operante non ha alcun potere di condizionare il contenuto delle dichiarazioni ed esso è sempre verificabile dal giudice del dibattimento nel contraddittorio delle parti, essendo la prova nel processo costituita dalla riproduzione fonica e/o scritta del contenuto delle conversazioni.

Cassazione penale , sez. III , 12/02/2014 , n. 12236
Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore e restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la confessione dell'indagato resa – in presenza dei Carabinieri – alla madre di una minore vittima di abusi sessuali).

Cassazione penale , sez. III , 09/05/2013 , n. 37805
In tema di accertamento dei reati concernenti sostanze stupefacenti, gli investigatori operanti ‘sotto copertura' possono rendere testimonianza su quanto hanno appreso dall'imputato nel corso dell'investigazione, dal momento che, nell'ambito dell'operazione svolta, sono stati soggetti partecipanti all'azione e non hanno agito come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica.

Cassazione penale , sez. VI , 09/04/2013 , n. 39216
Alle dichiarazioni rese ad agente infiltrato da soggetti poi qualificati come indagati o imputati non si applica né il divieto posto dall'art. 62 c.p.p., né il limite di utilizzabilità previsto dall'art. 63 comma 2 c.p.p., quando le stesse non possono considerarsi rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni in senso proprio, né si inseriscono in un contesto commissivo in atto di svolgimento, sì da integrare esse stesse le condotte materiali del reato. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese da soggetti poi indagati e condannati per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso).

Cassazione penale , sez. V , 14/03/2013 , n. 32444
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato, sancito dall'art. 62 c.p.p., essendo diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto dichiarato al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore, attraverso la testimonianza di chi tali dichiarazioni abbia ricevuto in qualsivoglia maniera, presuppone che le dichiarazioni stesse siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo. Il divieto in quest'ultima ipotesi non può infatti operare, assumendo la testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova.

Cassazione penale , sez. VI , 16/12/2010 , n. 2231
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato non riguarda il contenuto di quelle rese spontaneamente dallo stesso ad un agente di polizia al di fuori del contesto procedimentale.

Cassazione penale , sez. II , 19/11/2009 , n. 46607
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non a quelle rese al di fuori di esso. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima la mancata applicazione del divieto ad una conversazione con un ispettore di polizia che non stava svolgendo indagini).

Cassazione penale , sez. IV , 11/06/2009 , n. 41799
Le dichiarazioni rese dal venditore di sostanze stupefacenti all'agente di polizia giudiziaria che funga da simulato acquirente di sostanze stupefacenti nella veste di agente provocatore, devono essere collocate all'interno del procedimento, poiché costui deve considerarsi di fatto indagato non appena si stabilisce il contatto con l'apparente acquirente. Tuttavia ad esse non si applica il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p., poiché tale divieto concerne soltanto le dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti e non anche le condotte e le dichiarazioni che accompagnano tali condotte, chiarendone il significato, ovvero le dichiarazioni programmatiche di future condotte. Non può trovare neanche applicazione il limite di utilizzabilità previsto dal comma 2 dell'art. 63 c.p.p. poiché non si tratta di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio e tali dichiarazioni non costituiscono la rappresentazione di eventi già accaduti o la descrizione di una precedente condotta delittuosa, ma inserendosi invece in un contesto commissivo, realizzando con esse la stessa condotta materiale del reato.

Cassazione penale , sez. II , 28/05/2008 , n. 38488
In tema di criminalità organizzata, con riferimento alle speciali tecniche di investigazione preventiva previste dalla l. n. 146 del 2006 (di ratifica della convenzione Onu contro il crimine organizzato), e alla figura dell'agente infiltrato o sotto copertura, qualora questi commetta azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili (art. 9 legge citata), ed esorbiti dai limiti legislativi posti alla sua azione così determinando con il suo comportamento fatti penalmente rilevanti, egli assume la figura di coimputato in procedimento connesso o collegato, e di conseguenza, alle sue dichiarazioni si applica la disciplina di cui agli art. 192 e 210 c.p.p. (Ha specificato peraltro la Corte che, laddove l'agente sotto copertura operi entro i limiti di legge, alla sua testimonianza circa quanto da lui appreso dall'imputato durante le investigazioni non si applica l'art. 62 c.p.p. posto che il divieto ivi previsto non attiene alle dichiarazioni che costituiscano o accompagnino la condotta criminosa direttamente riferita dall'agente infiltrato).

Cassazione penale , sez. II , 07/11/2007 , n. 46023
Il contenuto dell'intercettazione di un colloquio tra un ufficiale di p.g. ed un soggetto indagato è inutilizzabile, in considerazione sia del divieto di utilizzazione di dichiarazioni indizianti provenienti da soggetto che doveva essere sentito sin dall'inizio quale persona sottoposta alle indagini con le garanzie previste dall'art. 63, comma 2, c.p.p., sia del divieto di testimonianza de relato sulle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini previsto dagli artt. 195, comma 4, e 62 c.p.p..

Cassazione penale , sez. V , 29/11/2006 , n. 42294
È da ritenere valida, ai fini di cui all'art. 62 c.p.p., la dichiarazione di domicilio contenuta nell'atto di nomina del difensore, da questi ritualmente autenticato e depositato agli atti del procedimento, offrendo tale modalità di presentazione garanzie ancora maggiori di quelle offerte dalla trasmissione a mezzo raccomandata, prevista come mezzo di comunicazione dal citato art. 162 c.p.p.

Cassazione penale , sez. V , 22/06/2006 , n. 25039
Nel procedimento per i reati di bancarotta, non sussiste la violazione dell'art. 62 c.p.p. allorquando il curatore fallimentare renda testimonianza non già sulle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del procedimento (e, cioè, all'interno del procedimento), ma, invece, su quanto da costui appreso nel procedimento fallimentare.

Cassazione penale , sez. IV , 16/02/2006 , n. 12904
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del procedimento non riguarda il contenuto di dialoghi intervenuti tra persone soggette alle indagini e percepiti da agenti di polizia giudiziaria presenti per finalità diverse dall'accertamento dei fatti, in quanto si tratta di dichiarazioni raccolte per ragioni estranee al procedimento e non rappresentative di fatti antecedenti (fattispecie in cui un carabiniere aveva sentito del tutto casualmente due imputati in stato di fermo, concordare tra di loro una deposizione difensiva dalla quale emergeva l'intento di nascondere fatti criminosi commessi).

Cassazione penale , sez. III , 26/04/2005 , n. 21747
Il divieto di utilizzazione erga omnes delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di imputato indagato, di cui al comma 2 dell'art. 62 c.p.p., presuppone che a carico del soggetto interrogando sussistano indizi di reità già prima dell'assunzione delle sommarie informazioni. (Nel caso di specie la S.C. ha affermato che il proprietario di un locale dove vengano commessi reati, nel caso di specie contrabbando di TLE, non può, per ciò solo e prescindendo da qualunque accertamento sul suo effettivo coinvolgimento, essere considerato automaticamente indiziato dei reati perpetrati in quel luogo).

Cassazione penale , sez. VI , 18/01/2005 , n. 7995
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato o dalla persona soggetta alle indagini, sancito dall'art. 62 c.p.p., non si applica quando l'interessato sia stato sentito in qualità di persona informata sui fatti, e proprio le sue dichiarazioni abbiano dato vita al reato perseguito mediante il procedimento nel cui ambito la testimonianza deve essere assunta (fattispecie relativa al giudizio promosso per il reato di favoreggiamento contro la vittima di un reato, relativamente alle false dichiarazioni da questa rese alla polizia giudiziaria al fine di ostacolare l'individuazione dei relativi autori).

Cassazione penale , sez. I , 26/02/2004 , n. 25096
L'ammissibilità della testimonianza indiretta sulle dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato fuori del procedimento si desume al contrario dall'art. 62 c.p.p., che vieta la deposizione sulle sole dichiarazioni rese nel corso del procedimento. Conseguentemente non è vietata la deposizione sulle dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese al di fuori della specifica sede processuale a soggetti non preposti istituzionalmente a raccogliere in forma tipica le dichiarazioni degli indagati o imputati, che sono suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice di merito (nella specie, è stata ritenuta e utilizzabile la testimonianza indiretta in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato al compagno di cella nel corso del dibattimento).

Cassazione penale , sez. VI , 12/02/2004 , n. 15483
L'inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria è correlata alla imputazione per cui il procedimento è sorto. Ne consegue che sono utilizzabili nel procedimento per calunnia - non potendo venire in rilievo il divieto di documentazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 350 c.p.p. o il divieto di testimonianza di cui all'art. 62 c.p.p. - le dichiarazioni spontanee (nella specie una denuncia orale di un evento a carattere delittuoso) rese dall'indagato alla polizia giudiziaria su fatti non inerenti all'oggetto dell'indagine già avviata.

Corte assise , Palermo , 22/03/2003
La norma di cui all'art. 62 c.p.p., la quale vieta che possano formare oggetto di testimonianza le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini, non trova applicazione con riferimento alle dichiarazioni rese prima dell'avvio del procedimento.

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