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Codice di procedura penale

Art. 620 c.p.p. - Annullamento senza rinvio

1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:


a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;


b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;


c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;


d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;


e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;


f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;


g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;


h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;


i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello;


l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.

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