1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.
Cassazione penale , sez. III , 22/12/2022 , n. 13316
La verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso, e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese, impone al giudice di verificare l'originaria esistenza di precisi indizi di reità, anche se non gravi, e di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche.
Cassazione penale , sez. III , 10/01/2022 , n. 16288
In tema di dichiarazioni indizianti, le sanzioni contenute nell' art. 63 c.p.p. , seppur attuative del principio del nemo tenetur se detegere , non possono essere estese al di fuori dei confini applicativi del processo penale, sino ad inficiare l'utilizzabilità di atti raccolti dinanzi al giudice civile. (Fattispecie relativa a dichiarazioni autoindizianti rese, senza l'assistenza del difensore, da un'imputata nel procedimento per l'affido dei figli pendente dinanzi al Tribunale per i minori, dalle quali emergeva la prova che la stessa fosse consapevole dei comportamenti abusanti realizzati dal coniuge in danno della loro figlia).
Cassazione penale , sez. V , 26/10/2021 , n. 696
In tema di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, la dichiarazione con cui si rendono false generalità costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposta a sequestro e acquisita agli atti del procedimento anche ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso, non trovando applicazione il divieto di utilizzabilità di cui all' art. 63 c.p.p.
Cassazione penale , sez. I , 08/04/2021 , n. 27902
In tema di simulazione di reato, la denuncia all'Autorità in cui si affermi falsamente un delitto mai avvenuto costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento, con conseguente piena utilizzabilità delle affermazioni ivi contenute ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso, non operando il divieto di cui all' art. 63 c.p.p.
Cassazione penale , sez. II , 18/03/2021 , n. 16382
Le dichiarazioni, contenute nella denuncia-querela, spontaneamente rese da soggetto non ancora formalmente indagato, ma attinto da indizi di reità per vicende potenzialmente suscettibili a dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reati connessi o collegati a quello oggetto di denuncia, non sono soggette alle garanzie di cui all' art. 63 c.p.p. , risultando implicitamente abdicato dal soggetto interessato il diritto al riserbo su vicende che potrebbero ridondare a suo danno. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che gli esiti patologici derivanti dal presidio assicurato dall' art. 63, comma 2, c.p.p. , sono diversamente modulati con riguardo alla natura dell'atto e alla fase processuale cui inerisce l'eccezione di inutilizzabililtà).
Cassazione penale , sez. II , 08/10/2020 , n. 37895
Nella fase procedimentale, e nei riti a forma contratta, le dichiarazioni rese dall'indagato alla P.G. sono utilizzabili anche in assenza dell'avvocato e degli avvisi preventivi di cui all' art. 63 c.p.p. purché, in ogni caso, esse siano contenute in un verbale e non in una mera annotazione di pg e comunque emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione.
Corte appello , L'Aquila , 30/10/2019 , n. 2001
Le dichiarazioni rese dagli acquirenti di sostanza stupefacente non possono essere considerate inutilizzabili ex art. 63 c.p.p. se non vi siano gravi indizi di colpevolezza sugli stessi. (Nel caso di specie, erano acquirenti di modiche quantità di sostanza stupefacente).
Cassazione penale , sez. II , 12/06/2019 , n. 37794
Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 c.p.p. , giacché l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze de relato su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse, delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto.
Cassazione penale , sez. VI , 25/09/2018 , n. 54640
Le dichiarazioni rese, in violazione dell' art. 63 c.p.p. , dal soggetto che, avendo ricevuto una proposta corruttiva, non abbia provveduto all'immediata denuncia, sono inutilizzabili solo a condizione che all'epoca dell'escussione emergessero inequivoci indizi a carico del dichiarante in ordine alla configurabilità di una dolosa omissione della denuncia del reato di istigazione alla corruzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del destinatario della proposta corruttiva il quale inizialmente non aveva compreso la serietà dell'offerta e, pertanto, non aveva provveduto alla denuncia, che aveva sporto solo a seguito della reiterazione della proposta illecita).
Cassazione penale , sez. III , 04/05/2018 , n. 48831
I documenti prodotti nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese senza le garanzie difensive da una persona che doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di indagato sono utilizzabili, in quanto il divieto previsto dall' art. 63, comma 2, c.p.p. riguarda solo le dichiarazioni e non anche i documenti o le memorie prodotte nel corso dell'atto istruttorio .
Cassazione penale , sez. II , 13/03/2018 , n. 14320
La rinuncia al contraddittorio effettuata attraverso la libera e consapevole scelta di definire il processo con il rito abbreviato, non contrasta con il diritto convenzionato consolidato idoneo ad orientare l'interpretazione del giudice nazionale ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2015 . In tale ottica le dichiarazioni rese dall'imputato ex art. 350 c.p.p. , anche in assenza del difensore ed in difetto degli avvisi da rendersi ex art. 63 c.p.p. sono completamente utilizzabili.
Cassazione penale , sez. II , 21/12/2017 , n. 1746
La registrazione della voce da parte della polizia giudiziaria, diretta alla sola repertazione del timbro vocale e alla comparazione fonica e non anche ad acquisire contenuti dichiarativi da utilizzare come prova, costituisce mero rilievo, effettuabile senza necessità di autorizzazione giudiziale o di decreto dispositivo del pubblico ministero,in quanto espressione dei poteri conferiti dall' art. 348 c.p.p. alla polizia giudiziaria.
Cassazione penale , sez. II , 07/04/2017 , n. 20936
In tema di dichiarazioni indizianti rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p. è subordinata alla duplice condizione che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità e che suddetti indizi attengano al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese contro l'imputato del reato di estorsione da parte del soggetto passivo, a fronte della astratta possibilità che quest'ultimo, nel corso di una precedente audizione, avesse reso dichiarazioni non fedeli alla realtà dei fatti, evidenziando come rispetto al delitto da cui era offeso, il dichiarante si trovava comunque in una posizione di estraneità ed assumeva la veste di testimone).
Corte appello , Cagliari , sez. I , 10/03/2017 , n. 204
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono rendere testimonianza indiretta sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti anche in caso di mancata verbalizzazione delle stesse, qualora la loro verbalizzazione sia prescritta dalla legge; men che meno il teste poteva deporre sulla confessione asseritamente resa dall'imputato allorquando venne appositamente convocato in caserma ed interrogato, in assenza del difensore, circa il suo coinvolgimento nel sinistro con feriti denunciato dalla persona offesa. Inoltre, secondo l'inequivoca previsione di cui all'art. 63 c.p.p., comma primo, giammai potevano essere utilizzate nei suoi confronti le dichiarazioni auto indizianti dallo stesso rese alla polizia giudiziaria.
Cassazione penale , sez. II , 22/12/2016 , n. 14714
Alle dichiarazioni rese ad agente “infiltrato” da soggetto poi qualificato come indagato o imputato non si applica né il divieto posto dall' art. 62 c.p.p. , né il limite di utilizzabilità previsto dall' art. 63, comma 2, c.p.p. , quando le stesse non possono considerarsi rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni in senso proprio, ma si inseriscono in un contesto commissivo in atto di svolgimento, sì da integrare esse stesse le condotte materiali del reato.
Cassazione penale , sez. V , 28/04/2016 , n. 27898
Le dichiarazioni rese dal fallito al giudice delegato sono acquisibili al fascicolo del dibattimento come prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p., al pari delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare, essendo accomunate a queste dalla medesima funzione informativa di ricostruire le vicende amministrative della società. Non è applicabile alle stesse l'art. 238, commi 2 e 2 bis c.p.p., in quanto quella fallimentare è una procedura finalizzata alla liquidazione dell'attivo, all'accertamento del passivo ed alla soddisfazione della massa dei creditori e non un giudizio civile in senso stretto; né l'art. 238 bis c.p.p., in quanto si tratta di procedura non destinata a sfociare in sentenza suscettibile di passare in giudicato; né l'art.62 c.p.p. perché, nella lettura datane dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 136/1995, norma applicabile solo alle dichiarazioni rese nel procedimento penale; né l'art. 63 c.p.p., perché la nozione di autorità giudiziaria contenuta in tale norma non è riferibile al giudice civile.
Corte appello , Trento , 07/10/2015 , n. 272
Le dichiarazioni rese dall'indagato ai Carabinieri devono qualificarsi come spontanee, in quanto rese dal prevenuto di propria iniziativa e in mancanza di specifica sollecitazione e domanda da parte dei Carabinieri dopo il primo diniego e dopo l'invito a seguirli in ufficio. L'invito a presentarsi in ufficio da parte della p.g. non esclude il carattere di spontaneità delle dichiarazioni rese dall'indagato. Nel caso di specie, l'invito da parte dei Carabinieri a seguirli in ufficio, rivolto all'indagato, non escludono pertanto il carattere di spontaneità delle dichiarazioni rese dallo stesso dopo tale invito. Conseguentemente, trova applicazione al caso di specie l'art. 350 comma 7 c.p.p. trattandosi, come anzidetto, di spontanee dichiarazioni rese da persona che non aveva ancora formalmente assunto la qualità di indagato, mentre non trova applicazione l'art. 63 c.p.p. che attiene all'interrogatorio, atto diverso dalle spontanee dichiarazioni.
Cassazione penale , sez. III , 19/05/2015 , n. 37092
In tema di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase di indagini, incombe sul ricorrente, imputato del reato di cessione di sostanze stupefacenti la cui quantità (nella fattispecie, cento grammi) non sia modica, ma nemmeno tale da renderne significativamente probabile la destinazione all'uso non personale, l'onere di indicare, qualora eccepisca il vizio di motivazione del provvedimento che ha valorizzato come fonte di prova le affermazioni eteroaccusatorie rese dall'acquirente tossicodipendente sentito come persona informata sui fatti, gli specifici elementi indizianti, originari o sopravvenuti, che rendono tali dichiarazioni inutilizzabili ex art. 63 c.p.p. e che, sottoposti al vaglio del giudice, sono stati da questi negletti.
Cassazione penale , sez. III , 05/05/2015 , n. 24944
Il divieto assoluto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall'inizio doveva essere sentita in qualità di imputato o di indagato, previsto dall'art. 63, comma 2, c.p.p., si applica anche alle dichiarazioni confes sorie spontaneamente fornite alla polizia giudiziaria da chi si trova oggettivamente nella condizione di indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili in sede cautelare le dichiarazioni con cui un soggetto si era attribuito la proprietà della sostanza stupefacente rinvenuta poco prima, nel corso di una perquisizione di p.g., nell'intercapedine di un muro esterno della sua abitazione) .
Cassazione penale , sez. III , 18/09/2014 , n. 8634
Le dichiarazioni indizianti di cui all'art. 63, comma 1, c.p.p. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato. (Fattispecie relativa a reati sessuali, in cui la Corte ha escluso l'inutilizzabilità, per omessa applicazione delle garanzie di cui all'art. 63 c.p.p., delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa che, sentita in altro procedimento penale a carico dell'imputato, non aveva fatto riferimento a violenze o abusi).
Cassazione penale , sez. VI , 01/04/2014 , n. 24653
In tema di dichiarazioni indizianti, le sanzioni contenute nell'art. 63 c.p.p., seppur attuative del principio del nemo tenetur se detegere, non possono essere estese al di fuori dei confini applicativi del processo penale, sino ad inficiare l'utilizzabilità di atti raccolti dinanzi al giudice civile. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni che, ai fini della propria decisione, aveva utilizzato un verbale di dichiarazioni indizianti rese dall'imputato in un procedimento di volontaria giurisdizione).
Cassazione penale , sez. VI , 28/11/2013 , n. 1255
La Corte di cassazione che rilevi la fondatezza del ricorso con cui si lamenti l'illegale assunzione di una prova non deve procedere all'automatico annullamento della sentenza ma, invece, effettuare la cd. prova di resistenza e cioè valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti. (Fattispecie in cui la Corte, pur rilevando l'illegittima utilizzazione di dichiarazioni rese in contrasto con l'art. 63 c.p.p. non ha proceduto all'annullamento, in quanto gli altri elementi di prova raccolti in sede di merito consentivano di non tener conto della dichiarazione inutilizzabile).
Cassazione penale , sez. I , 22/05/2013 , n. 40301
Ai fini dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 63 c.p.p., non possono essere considerate dichiarazioni autoindizianti quelle con le quali il soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato, quale la calunnia, la falsa testimonianza o le false dichiarazioni al pubblico ministero, né possono ritenersi inutilizzabili nei confronti di terzi, ma solo nei confronti dello stesso dichiarante, le successive dichiarazioni di quest'ultimo il quale, addebitando a quei terzi responsabilità penali che, in precedenza, aveva dolosamente taciuto od occultato, venga per ciò stesso ad ammettere di aver posto in essere comportamenti suscettibili di essere qualificati come reato.
Cassazione penale , sez. VI , 19/02/2013 , n. 16165
Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli art. 62 e 63 c.p.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e che le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze de relato su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto).
Tribunale , Grosseto , 27/11/2012
In tema di prova, deve ritenersi sussistente il divieto di utilizzabilità, nei confronti di terzi, delle dichiarazioni rese da soggetto che avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta a indagini, anche in assenza di una già intervenuta imputazione formale, dovendosi considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento dell'atto; ciò in ossequio al più recente indirizzo della S.C., per cui la qualificazione della veste processuale della fonte di prova orale deve essere operata in termini sostanziali e, quindi, al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato. Ove si subordinasse, infatti, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2, alla iniziativa del p.m. di iscrizione del dichiarante nel registro ex art. 335 c.p.p., si finirebbe col fare assurgere la condotta del p.m. a requisito positivo di operatività della disposizione, quando sarebbe invece proprio la omissione antidoverosa di quest'ultimo ad essere oggetto del sindacato in vista della dichiarazione di inutilizzabili.
Cassazione penale , sez. V , 15/12/2011 , n. 3719
Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare, e riprodotte nella relazione di quest'ultimo, non sono soggette alla disciplina dell'art. 63 c.p.p. e sono utilizzabili nei confronti del fallito.
Cassazione penale , sez. IV , 15/02/2011 , n. 25645
Va sanzionato il conducente alla guida di un veicolo, benché privo di patente di guida perché mai conseguita, anche se la sentenza di condanna si basa sulle dichiarazioni rese al momento del controllo di polizia e per queste inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.p., allorchè la mancanza del titolo abilitativo alla guida abbia trovato prova in specifici accertamenti effettuati nei confronti dell'imputato, a prescindere, dunque, dalle sue stesse dichiarazioni.