1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.
3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.
Corte Costituzionale , 05/06/2023 , n. 111
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell' art. 24 Cost. , l' art. 64, comma 3, c.p.p. , nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all' art. 21 disp. att. c.p.p.
Corte Costituzionale , 05/06/2023 , n. 111
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell' art. 24 Cost. , l' art. 495, comma 1, c.p. , nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell' art. 21 disp. att. c.p.p. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all' art. 64, comma 3, c.p.p. , abbiano reso false dichiarazioni.
Cassazione penale , sez. II , 10/05/2023 , n. 28265
L'imputato di reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. può essere esaminato in qualità di testimone assistito con le forme di cui all' art. 197-bis c.p.p. , senza necessità di procedere agli avvisi previsti dall' art. 64 c.p.p. , nel caso in cui abbia già reso, in precedenza, dichiarazioni sulla responsabilità di altri, non avvalendosi, per libera scelta, della facoltà di non rispondere. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tali casi, viene in rilievo il disposto dell' art. 210, comma 6, c.p.p. , a termini del quale trovano applicazione le regole sancite dall' art. 197-bis c.p.p. , tra le quali non è compresa quella enunciativa del diritto al silenzio del testimone, le cui dichiarazioni accusatorie necessitano, invece, di riscontro esterno, giusta il richiamo all' art. 192, comma 3, c.p.p. ).
Cassazione penale , sez. II , 31/05/2022 , n. 22962
Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi ex art. 64 c.p.p. , alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse.
Cassazione penale , sez. I , 09/09/2021 , n. 37316
Sono inutilizzabili le dichiarazioni, non verbalizzate né sottoscritte, rese dall'indagato alla polizia giudiziaria e da questa riportate in un'annotazione redatta ai sensi dell' art. 357, comma 1, c.p.p. (In motivazione, la Corte ha specificato che, stante il generale divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni dell'indagato in difetto delle garanzie di cui all' art. 64 c.p.p. , in via d'eccezione, è consentita l'utilizzabilità procedimentale e dibattimentale – ancorché, in questo secondo caso, nei limiti di cui all' art. 503, comma 3, c.p.p. – soltanto delle dichiarazioni dal medesimo spontaneamente effettuate, purché abbiano costituito oggetto di rituale verbalizzazione a norma dell' art. 357, comma 2, c.p.p. ).
Cassazione penale , sez. IV , 27/10/2020 , n. 2124
Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 c.p.p. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell' art. 350, comma 7, c.p.p. , anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini).
Cassazione penale , sez. V , 15/01/2020 , n. 13267
La persona offesa imputata a sua volta in altro procedimento, ancora pendente, di un reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di quello rispetto al quale riveste la qualità di vittima deve essere considerata persona indagata in procedimento collegato, ai sensi dell' art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. , e quindi la sua escussione dovrà essere preceduta dall'avvertimento di cui all' art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. , la cui mancanza determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nei confronti dei terzi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabile la deposizione resa in assenza dell'avvertimento di cui all' art. 64 c.p.p. dalla vittima di lesioni, a sua volta indagata per lo stesso reato, commesso nelle medesime circostanze di tempo e luogo, nei confronti della moglie dell'imputato).
Cassazione penale , sez. I , 08/11/2019 , n. 15197
Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all' art. 64 c.p.p. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell' art. 350, comma 7, c.p p. , purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore).
Cassazione penale , sez. III , 04/06/2019 , n. 31223
In materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata. (Fattispecie, in tema di verifica fiscale, di dichiarazioni etero-accusatorie rese alla Guardia di finanza dalla persona soggetta all'accertamento amministrativo senza l'osservanza degli artt. 63 e 64 c.p.p. ritenute utilizzabili nel processo penale perché, al momento in cui erano state rese, non risultava ancora accertato il superamento della soglia di punibilità del reato tributario).
Cassazione penale , sez. V , 27/11/2018 , n. 7800
In tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all' art. 64 c.p.p. , comma 3, lett. c), all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell' art. 210 c.p.p. , comma 6, determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie.
Cassazione civile , sez. un. , 18/04/2018 , n. 9557
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, incorre nella grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, nonché di specifiche prescrizioni quali quelle degli artt. 61, 63, 64 c.p.p. , ai sensi degli articoli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006 , il magistrato del P.M. che, in presenza di astratti indizi di reità a carico della persona informata sui fatti, non ne interrompa immediatamente l'esame, al fine di consentire ad essa l'esercizio delle garanzie difensive previste dalla legge, non avendo rilievo, nella fase iniziale delle indagini, la verifica della precisa connotazione dell'elemento psicologico della persona sottoposta a interrogatorio, trattandosi di elemento che può assumere rilievo nella fase successiva di una puntuale imputazione cautelare o di rinvio a giudizio, dovendosi impedire, in tale prima fase, che la persona informata sui fatti subisca, mediante sollecitazioni investigative e attività invasive della sua sfera privata, intercettazioni, contestazioni, sostanziali perquisizioni con repertazione e sequestro.
Cassazione penale , sez. I , 18/12/2017 , n. 15849
L'interrogatorio delle persone indagate in reato connesso o collegato ai sensi dell' art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p . deve sempre essere preceduto, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni comunque rese, dagli avvisi previsti dall' art. 64 c.p.p. anche quando è compiuto di iniziativa della polizia giudiziaria durante le indagini preliminari.
Cassazione penale , sez. II , 03/04/2017 , n. 26246
L'art. 350, comma 7, c.p.p., nel consentire l'utilizzabilità, salvo che nel dibattimento, delle dichiarazioni rese spontaneamente (e non, quindi, a seguito di sollecitazione) dalla persona sottoposta a indagini che si trovi in stato di libertà, pur in assenza del difensore e senza l'osservanza degli adempimenti di cui agli art. 63 e 64 c.p.p., non si pone in contrasto né con l'art. 3 della direttiva europea 2012/13/Ue, recepita in Italia con il d.lg. n. 101 del 2014, che si limita alla generica previsione secondo cui alle persone indagate o imputate dev'essere tempestivamente fornita l'informazione circa il diritto di avvalersi di un avvocato ed il diritto di restare in silenzio, né con gli orientamenti espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con le sentenze 27 ottobre 2011, Stoycovic c. Francia e Belgio e 24 ottobre 2013, Navone ed altri c. Monaco, la prima delle quali riguardava un caso in cui le dichiarazioni erano state rese non spontaneamente ma su sollecitazione, in sede di rogatoria internazionale, e la seconda un caso in cui il dichiarante non si trovava in stato di libertà.
Cassazione penale , sez. I , 12/02/2015 , n. 8566
Quando le dichiarazioni concernono le responsabilità di altri, è compito del giudice attribuire la più idonea qualificazione giuridica ai deponenti - a prescindere dagli indici formali, quale l'iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. -, al fine di valutare l'opportunità di premettere alle esibizioni dichiaratorie gli avvertimenti ex art. 64 c.p.p.. Siffatta valutazione, quando ben motivata, costituisce giudizio di fatto immune da censure in sede di legittimità.
Tribunale , Lecce , sez. riesame , 07/03/2014
Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria non sono inutilizzabili in modo assoluto ma solo nel dibattimento, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 503, comma 3, potendo essere utilizzate dal Tribunale del Riesame per stabilire la sussistenza degli indizi di colpevolezza non applicandosi l'art. 64 c.p.p. che attiene all'interrogatorio. (Nel caso di specie, si trattava di dichiarazioni rese da un correo che aveva riferito l'identità degli altri rapinatori).
Cassazione penale , sez. V , 31/01/2014 , n. 48675
In caso di esame dibattimentale – in qualità di testimone assistito ex art. 197 bis, comma 2, c.p.p. – di imputato di reato connesso o inteprobatoriamente collegato, l'omissione dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., non può costituire causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni.
Cassazione penale , sez. V , 05/11/2013 , n. 18837
Le dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale dall'imputato di reato collegato sulla altrui responsabilità sono utilizzabili anche se non precedute dall'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità, prevista dall'art. 64, comma 3 bis, c.p.p., si riferisce al solo interrogatorio, e non è richiamata, direttamente o indirettamente, dagli art. 197 bis e 210 c.p.p.
Cassazione penale , sez. V , 24/09/2013 , n. 41886
In caso di esame dibattimentale in qualità di testimone assistito, ex art. 197 bis, comma 2, c.p.p., di indagati per lo stesso reato, la mancanza dell'avviso previsto dall'art. 64, comma 3, c.p.p. non rende le dichiarazioni inutilizzabili. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione contenuta nell'art. 64, comma 3, c.p.p., si riferisce all'interrogatorio dell'indagato e, quindi, ad una fase di assenza di contraddittorio tra le parti che impone maggior rigore a garanzia del dichiarante e dei terzi coinvolti nelle dichiarazioni).
Cassazione penale , sez. VI , 18/09/2013 , n. 41118
Non è richiesta l'osservanza delle formalità previste dall'art. 64 c.p.p. per l'assunzione e l'utilizzazione di dichiarazioni rese da persona sottoposta a indagine relativamente a fatti di reato attribuibili ad altri soggetti, quanto questi non siano in alcun modo connessi o collegati con quelli per i quali si procede a carico del dichiarante.
Cassazione penale , sez. VI , 11/04/2013 , n. 17133
L'imputato in procedimento connesso a norma dell'art. 12, lett. c), c.p.p. o di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.p. può essere esaminato in qualità di testimone assistito ex art. 197-bis c.p.p. senza che sia necessario procedere agli avvisi previsti dall'art. 64 c.p.p. se la sua posizione è stata definita con decisione divenuta irrevocabile ed egli ha già reso in precedenza dichiarazioni sulla responsabilità di altri.
Cassazione penale , sez. II , 05/10/2012 , n. 42373
Le dichiarazioni rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto, pur se sollecitate dagli ufficiali di polizia giudiziaria, non sono assimilabili all'interrogatorio in senso tecnico, in quanto quest'ultimo presuppone la contestazione specifica del fatto oggetto dell'imputazione ed è costituito da domande e risposte raccolte in un verbale sottoscritto dall'interessato, sicché non devono essere precedute dall'invito alla nomina di un difensore e dall'avvertimento circa la facoltà di non rispondere, né possono trovare applicazione, con riguardo ad esse, le disposizioni di cui all'art. 63 comma 1 ed all'art. 64 c.p.p.
Cassazione penale , sez. II , 02/10/2012 , n. 41456
L'individuazione di persona attuata mediante il riconoscimento della voce è atto d'indagine atipico che non necessita delle garanzie di cui all'art. 64 c.p.p. e per il cui compimento non è richiesta l'assistenza del difensore.
Cassazione penale , sez. I , 10/05/2012 , n. 22643
In tema di interrogatorio delle persone indagate in reato connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p., l'atto deve sempre essere preceduto, a pena di inammissibilità, dagli avvisi previsti dall'art. 64 c.p.p. anche quando è compiuto di iniziativa della polizia giudiziaria, non essendo coerente né ragionevole che detta garanzia sia riconosciuta solo quando all'interrogatorio proceda il p.m.
Cassazione penale , sez. I , 10/05/2012 , n. 22643
L'assunzione di informazioni da persona indagata in reato connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, a norma dell'art. 351, comma 2, c.p.p., nonostante l'asimmetria che emerge dal raffronto testuale con l'art. 363 c.p.p., che prevede lo stesso atto allorquando venga svolto dal p.m., soggiace alle stesse regole, onde anche in tale evenienza, l'atto deve essere preceduto, a pena d'inutilizzabilità delle dichiarazioni comunque rese, dagli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p. (Da queste premesse, rilevando la mancanza degli avvisi, la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese alla polizia giudiziaria, da soggetti raggiunti da elementi indiziari per il reato di ingresso clandestino nel territorio dello Stato di cui all'art. 10 bis d.lg. n. 286 del 1998, nei confronti dell'indagato, chiamato a rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina proprio nei confronti dei dichiaranti).
Cassazione penale , sez. I , 10/05/2012 , n. 22643
L'interrogatorio di persone imputate in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2 bis, c.p.p., da parte della polizia giudiziaria, deve essere preceduto, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, dagli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p.
Cassazione penale , sez. I , 10/05/2012 , n. 22643
Pur quando l'atto sia compiuto d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, l'interrogatorio delle persone indagate in reato connesso o collegato ai sensi dell'art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p. deve essere preceduto, pena l'inutilizzabilità delle dichiarazioni comunque rese, dagli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p.
Cassazione penale , sez. V , 09/03/2012 , n. 12260
L'effetto sanzionatorio di una circostanza aggravante, ove la stessa sia contestata in relazione ad un reato satellite nell'ambito di una riconosciuta continuazione, si commisura sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 c.p. per il reato stesso, fermo restando che l'incremento applicato per l'aggravante non deve superare il limite di un terzo della porzione di pena stabilita per il reato satellite di cui all'art. 64 c.p.p.
Cassazione penale , sez. I , 14/12/2011 , n. 267
Il testimone esaminato in ordine a reati per i quali abbia già riportato condanna va sentito ai sensi dell'art. 197 bis, comma 1, c.p.p., ma senza ricevere gli avvisi previsti dall'art. 64 c.p.p.; ne consegue che l'eventuale difetto di assistenza difensiva non produce l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, ma costituisce unicamente un vizio della procedura acquisitiva che va immediatamente eccepito.
Cassazione penale , sez. IV , 25/02/2011 , n. 15018
Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto, pur se sollecitate dagli ufficiali di polizia giudiziaria, non sono assimilabili all'interrogatorio in senso tecnico in quanto quest'ultimo presuppone la contestazione specifica del fatto oggetto dell'imputazione ed è costituito da domande e risposte raccolte in verbale sottoscritto dall'interessato, sicché non devono essere precedute dall'invito alla nomina del difensore e dall'avvertimento circa la facoltà di non rispondere.
Cassazione penale , sez. I , 02/03/2010 , n. 10295
Le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratore di giustizia in procedimento definito con sentenza irrevocabile prima della data di entrata in vigore della l. 1 marzo 2001, n. 63 (modificazioni al codice penale e al c.p.p. in materia di formazione e valutazione della prova) sono utilizzabili nel corso di indagini sul medesimo fatto avviate dopo quella data, senza che si debba far luogo alla loro rinnovazione, quando il dichiarante sia deceduto prima dell'inizio dell'ulteriore procedimento. (Nella specie, relativa a provvedimento cautelare personale, la Corte ha osservato che in ogni caso prima dell'inizio delle nuove indagini non si sarebbe potuto provvedere alla rinnovazione, in assenza di un procedimento pendente, e che comunque, stante l'utilizzabilità delle medesime dichiarazioni in giudizio a norma dell'art. 512 c.p.p., per impossibilità oggettiva di ripetizione, a fortiori deve ritenersi legittima l'utilizzazione in fase cautelare).
Cassazione penale , sez. un. , 17/12/2009 , n. 12067
La persona offesa che sia anche imputata in un procedimento connesso ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 12 c.p.p., o relativo a un reato collegato a norma della lett. b) del comma 2 dell'art. 371 c.p.p., può assumere l'ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 64 c.p.p., ma con il rispetto delle norme che regolano l'assunzione delle dichiarazioni del teste assistito, dopo che nei suoi confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile, salvo che tale sentenza sia di proscioglimento per non aver commesso il fatto, nel qual caso non sussistono neppure i limiti di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 197 bis c.p.p.
Cassazione penale , sez. un. , 17/12/2009 , n. 12067
Il soggetto che cumuli in sé le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in atto, o imputato nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 12 c.p.p., o relativo a un reato collegato a norma della lett. b) del comma 2 dell'art. 371 c.p.p., non può assumere l'ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui alla lett. e) del comma 3 dell'art. 64 c.p.p. e senza il rispetto delle norme che regolano l'assunzione delle dichiarazioni del teste assistito.